L’art. 185 del Codice Penale, che è stato promulgato con Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, è dedicato alle “Restituzioni e risarcimento del danno” nell’ambito delle “Sanzioni civili” e testualmente recita: “Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. L’art. 91 del Codice di Procedura Penale (corpo organico di norme strumentali a quelle di diritto penale) concernente “Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato” stabilisce che “gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato”. Il risarcimento dei danni è previsto nel Codice Civile, emanato con il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942. L’articolo 2043 riguarda il “Risarcimento per fatto illecito” e dispone che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Il successivo articolo 2059 riguarda invece i “Danni non patrimoniali” e stabilisce che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. L’art. 13 della legge n. 349 dell’8 luglio 1986 (istitutiva del Ministero dell’ambiente) ha stabilito che “le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente”. Il successivo art. 18 ha introdotto nel nostro ordinamento, quale forma particolare di tutela, l’obbligo di risarcire il […]