Comune di Venegono Superiore (VA) La normativa sulla caccia antecedente a quella attualmente in vigore è partita – dopo l’unificazione nazionale – dal concetto dapprima che la selvaggina è res nullius (rimasto invariato con le leggi regionali, con la legge unificatrice n. 1420 del 24 giugno 1923, con il Regio Decreto n. 117 del 15 gennaio 1931, con il Regio Decreto n. 1016 del 5 giugno 1939, con la legge n. 799 del 2 agosto 1967 e con la legge n. 17 del 28 gennaio 1970), per arrivare poi alla legge n. 968 del 27 dicembre 1977, che ha riconosciuto per la 1° volta la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e che ha introdotto conseguentemente la teoria giurisprudenziale del “furto venatorio” ai danni proprio dal patrimonio indisponibile dello Stato. Questo filone giurisprudenziale è praticamente nato nel 1982, quando Maurizio Santoloci – oggi magistrato con qualifica di Cassazione e funzioni di GIP presso il Tribunale di Terni – si è distinto fra i protagonisti promotori della teoria del “furto venatorio”: la sua prima nomina come magistrato è stata quella di Pretore di Sorgono in Provincia di Nuoro, quando i pretori avevano funzioni di pubblico ministero ed operavano anche inchieste ed azioni penali in via diretta che hanno portato a definire molti di loro “pretori d’assalto”. Il dott. Santoloci ha portato un contributo decisivo alla teoria della caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato: dopo una serie di sentenze che proponevano l’innovativo principio, Santoloci ha firmato il 1° mandato di cattura in Italia contro un bracconiere accusato di avere ucciso un muflone sardo. Questa prassi giurisprudenziale all’epoca ha consentito una efficace e diffusa strategia di contrasto alle forme di bracconaggio più svariate: va infatti ricordato, per chiarezza generale e per meglio inquadrare il problema, che […]