Le valutazioni di carattere paesaggistico sono indipendenti e comunque prevalenti rispetto a quelle di carattere urbanistico

Immagine.logo Consiglio di Stato La Giurisprudenza consolidata in materia di tutela del paesaggio vincolato si è arricchita di una ulteriore quanto significativa pronuncia.

Per la realizzazione di una serra su un terreno agricolo sottoposto a vincolo paesaggistico sito in Gagliano del Capo (LE) la s.r.l. Licchelli ha presentato richiesta di rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell’art. 5.01 del Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (P.U.T.T./P).

Immagine.Comune Gagliano del Capo

Ai sensi del 6° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ” la regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio”, ma “può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali”: la richiesta è stata quindi presentata alla Unione dei Comuni della Terra di Leuca di cui fa parte anche il Comune di Gagliano del Capo e che è stata costituita il 29 settembre 2001 come forma di aggregazione delle autonomie locali, contemplata dalla legge 142/90, rivista dalla legge 265/99 e ulteriormente rafforzata dal D.Lgs. 267/2000.

Immagine.Unione Comuni Terre di Leuca

Il successivo comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 prescrive che “l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti … e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa”: conseguentemente, l’Unione dei Comuni delle Terre di Leuca ha trasmesso la richiesta della S.r.l. Licchelli Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto che con nota prot. 0015262 del 16 settembre 2011 (pervenuta alla s.r.l. Licchelli in data 26/09/2011) ha comunicato l’intenzione di esprimere parere negativo ai sensi del comma 8 dell’art. 146 D.Lgs. 42/04 e che con successiva nota prot. n. 1880 del 31 gennaio 2012 in data 01/02/2012 ha comunicato all’Unione dei Comuni delle Terre di Leuca il proprio parere contrario in ordine alla autorizzazione paesaggistica.

La Soprintendenza ha espresso parere negativo ritenendo che “le opere di progetto consistenti nella realizzazione di serre, locali tecnici, recinzione, per tipologia costruttiva, materiale, estensione, altererebbero il contesto paesaggistico, prevedendo l’inserimento di manufatti estranei all’ambito interessato, caratterizzato da zona agricola, vegetazione autoctona e manufatti rurali …”.

Sulla scorta del parere contrario della Soprintendenza con nota dell’Unione dei Comuni delle Terre di Leuca prot. n. 1528 del 10/10/2012, notificato alla ricorrente in data 11/10/2012, è stato comunicato il diniego della autorizzazione paesaggistica alla S.r.l. Licchelli, che ha presentato il ricorso n. 2055/2012 al TAR di Lecce.

Con Sentenza del TAR di Lecce n. 146 del 24 gennaio 2013 è stato accolto il ricorso e per l’effetto annullati i provvedimenti impugnati.

Immagine.logo giustizia con martelletto

A motivazione della sentenza la Sezione Prima del TAR di Lecce ha sostenuto che “la Soprintendenza non ha tenuto conto che l’area in questione è tipizzata dallo strumento urbanistico quale area E – verde agricolo produttivo, per la quale, secondo le NTA del comune di Gagliano del Capo ‘Sono inoltre ammesse attività industriali connesse all’agricoltura … costruzioni al servizio dell’agricoltura e cioè: fabbricati rurale, case coloniche, laboratori a carattere artigiano-agricolo, magazzini per la lavorazione dei prodotti agricoli commisurati alle normali esigenze dell’azienda agricola su cui dovranno sorgere’ …. E ciò soprattutto, posto che l’intervento ricade in un’area in stato di abbandono e completamente incolta, dove non ci sono presenze autoctone da preservare ma solo ulivi di recente impianto, per i quali il ricorrente ha dichiarato la possibilità, ove ritenuto necessario di salvaguardarli”.

Contro la sentenza del TAR di Lecce il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha proposto appello al Consiglio di Stato deducendo che “la sentenza è erronea perché il primo giudice censura il diniego della Soprintendenza, ritenendo che la medesima non ha tenuto conto che l’intervento di realizzazione di una serra era compatibile con la zona a verde agricolo produttivo, ma non considera in alcun modo le caratteristiche precipue di tale ambito territoriale, sottoposto a vincolo paesaggistico, puntualmente indicate nel provvedimento impugnato”.

Con Sentenza del Consiglio di Stato n. 5273 del 31 ottobre 2013 è stato accolto l’appello e rigettato il ricorso di primo grado: la S.r.l. Licchelli è stata condannata “al pagamento, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, della somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) per le spese di giudizio.”

Immagine.logo giustizia

Le chiare motivazioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato sono state le seguenti:

Risulta evidente la ragione dell’impugnativa: il giudice di primo grado non ha tenuto conto del vincolo esistente sulla zona nella quale la Società intendeva realizzare la serra e si è limitato a richiamare la normativa urbanistica.

7. Il Collegio considera, come già è avvenuto in sede cautelare, che le valutazioni di carattere paesaggistico sono indipendenti, e comunque prevalenti rispetto a quelle di carattere urbanistico.

La sentenza è errata nel suo impianto complessivo: essa fa derivare l’illegittimità del diniego dell’autorizzazione paesaggistica dalla mancata valutazione della normativa urbanistica.

È di tutta evidenza che l’autorità preposta alla valutazione paesaggistica avrebbe dovuto esprimere un giudizio sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, così come prospettato, nel sito paesaggisticamente tutelato, senza esservi condizionata dalla disciplina urbanistica lì vigente. La circostanza che a norma di quella concreta disciplina urbanistica potessero sul luogo realizzarsi delle serre non è di suo idonea ad eliminare la valutazione di compatibilità paesaggistica che è comunque intrinseca a quel vincolo ed è autonoma dalla pianificazione edilizia. Erra dunque in diritto il primo giudice quando fa discendere da quel regime urbanistico, di fatto, l’abolizione del giudizio di compatibilità che presiede all’autorizzazione paesaggistica.

La sentenza impugnata lascia intendere altresì che, in ragione del degrado della zona, l’autorizzazione non poteva essere negata.

Ma nemmeno tale affermazione può essere condivisa. È infatti recepito e costante in giurisprudenza che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell’ambito protetto (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 1976, n. 87; 11 giugno 1990, n. 600; 28 agosto 1995, n. 820; 20 ottobre 2000, n. 5651; 29 novembre 2005, n. 6756; 29 dicembre 2010, n. 9578; 6 giugno 2011, n. 3341; 21 luglio 2011, n. 4418 e 4429; 20 dicembre 2011, n. 6729; II, 17 giugno 1998, n. 853; 4 febbraio 1998, n. 3018/97; 13 dicembre 2006, n. 10387/04)”.

L’episodio è avvenuto in Puglia ma poteva accadere anche nel Lazio o in qualunque altra Regione d’Italia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vas