Con Direttiva CE n. 77 del 27 settembre 2001 è stata dettata la disciplina a livello europeo “sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”. La Direttiva 2001/77/CE è stato recepita dallo stato italiano con il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 che al comma 10 dell’art. 12 dispone che le linee guida per lo svolgimento del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica, di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali. Il comma 10 precisa che “tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2010 sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili”. Ciò nonostante, molte Regioni non hanno provveduto alla individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. La Regione Sardegna ha emanato una norma della legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 che escludeva dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) gli impianti eolici fino a 60 kW, comprendendo anche quegli impianti nel cui procedimento autorizzatorio è obbligatoria la partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per i quali invece la VIA è sempre obbligatoria a prescindere dalle soglie (lettera c-bis, allegato III, Parte II, Dlgs 152/2006). Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 3 luglio […]