La boxlandia in Comune di Meta di Sorrento e l’intervento di VAS

 

Immagine.logo Comune  L’intera penisola sorrentina da oltre 10 anni, è stata letteralmente saccheggiata da una sconsiderata attività edilizia tesa alla sfrenata ed ossessiva realizzazione di parcheggi interrati che hanno portato alla distruzione di tanti tipici giardini sorrentini, uliveti ed agrumeti, sino ad arrivare alla scandalosa cifra di oltre 9.000 box interrati.

Secondo il gruppo civico “Stop Boxlandia” tutto questo è stato possibile grazie ad alcuni passaggi legislativi da parte della Regione Campania in materia di costruzione edile che hanno contribuito ad introdurre elementi di poca chiarezza e di difficile interpretazione sui vincoli dati per la costruzione di parcheggi pertinenziali interrati in zone “protette” in Penisola Sorrentina dal Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) del 1987.

La storia legislativa sul tema inizia con la Legge regionale n. 35 del 27 giugno 1987 che ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino – Amalfitana: una serie di vincoli in materia di edificazione nei paesi della Penisola Sorrentina (Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense e Positano).

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Veduta dell’intero molo di Meta di Sorrento col Lido Marinella e la statua della madonnina lungo la discesa per la spiaggia

La prima contraddizione avviene con la Legge regionale n. 19 del 28 novembre 2001 con cui sono state disciplinate le “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività”: l’articolo 9, secondo gli attivisti di “Stop Boxlandia già al limite dell’incostituzionalità, si esprime favorevolmente alla realizzazione, al di fuori della pianificazione urbanistica o paesistica, di parcheggi interrati nelle aree libere in deroga agli ulteriori vincoli imposti dal Piano Paesaggistico della Penisola Sorrentina.

L’utilizzo della suddetta disposizione ha provocato nel primo decennio degli anni 2000 lo snaturamento di giardini e di appezzamenti prossimi ai centri storici.

Con la Legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 è stato modificato l’art. 9 ripristinando la prevalenza del P.U.T. nel modo seguente: “Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa”.

Ma poi la Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011 (finanziaria 2011) ha di nuovo sostituito l’articolo 9 della legge regionale n.19/2001 eliminando l’inciso “fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa” e stabilendo quindi che “le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35” ed in caso di contrasto prevalgono sulle disposizioni di quest’ultima.

Con la Legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 (finanziaria 2012) è stata modificata la legge regionale n. 19/2001 per quanto riguarda il permesso di costruire che “scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio”.

Le leggi finanziarie del 2011 e del 2012 hanno dato il colpo di grazia al Piano Urbanistico Territoriale, perché hanno abrogato le sue disposizioni del 1987 dando la possibilità di costruire box interrati anche nei territori sottoposti alla disciplina del P.U.T..

Gli effetti immediati sono stati una serie di sentenze del TAR di Npoli in materia che hanno letto nelle leggi regionali del 2011 e 2012 la volontà del legislatore di tornare sui propri passi e quindi sulla prima espressione favorevole alla realizzazione di parcheggi interrati nelle aree libere, quella della legge regionale 19/01, dando ad essi prevalenza sul piano paesaggistico.

Il fenomeno dilagante della boxlandia ha provocato la mobilitazione di partiti politici, di gruppi civici nei consigli comunali, di semplici cittadini e di associazioni ambientaliste (fra cui VAS e WWF) che ha portato ad interessarsi anche la Magistratura: il 28 luglio 2012 è stata diffusa la notizia che il Procuratore facente funzione a Torre Annunziata Raffaele Marino ha inviato a tutti i Comuni della Penisola Sorrentina una circolare con la quale si richiedono gli atti relativi ai parcheggi interrati pertinenziali realizzati in deroga alle prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina-Amalfitana.

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Raffaele Marino

Il caso che è scoppiato in Comune di Meta di Sorrento e che ha visto l’intervento anche di VAS è iniziato il 9 dicembre 2003, quando il proprietario di un appezzamento di terreno di natura agrumeto, della superficie di 10.422 mq., con accesso da via Cristoforo Colombo nei pressi della stazione della Circumvesuviana ha chiesto al Comune l’autorizzazione per la realizzazione di una autorimessa totalmente interrata (ad eccezione della rampa di accesso) su due livelli di 37 posti auto ciascuno, da destinare ai sensi della Legge n. 122 del 24 marzo 1989 a pertinenze di unità immobiliari.

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veduta della spiaggia di Meta

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Immagine.via Cristoforo Colombo

via Cristoforo Colombo

L’art. 9 della L. 122/1989 dispone che i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti: tali parcheggi possono essere realizzati ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.

Restano però in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

Il progetto ricade in un’area soggetta al vincolo paesaggistico imposto con D.M. emanato il 2 febbraio 1962 ed in Zona Territoriale 2 del P.U.T., che la definisce di “rispetto ambientale” in cui è impedita ogni “nuova edificazione privata”, ad eccezione di “interventi pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell’obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali“: il P.R.G. adeguato al P.U.T. individua l’area come zona “E” agricola.

In data 13.1.2004 la Commissione Edilizia Integrata ha valutato l’intervento non pregiudizievole per l’ambiente e per i valori paesaggistici ed ha reso parere favorevole, poi condiviso dal sindaco di Meta, che con decreto n. 3 del 15 gennaio 2004 ha concesso l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 151 dell’allora vigente Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (poi abrogato dal D. Lgs. n. 42/2004), il cui 4° comma disponeva che “Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione” con la precisazione che “il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione”.

Con decreto del 22.3.2004 la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e provincia ha annullato l’autorizzazione paesaggistica  rilasciata dal Comune di Meta e conseguentemente il Comune di Meta con nota prot. n. 5052 del 5 aprile 2004 ha dichiarato inammissibile la Dichiarazione Inizio Attività (D.I.A.) presentata il 23 marzo 2004 in quanto consentita dal 1° comma dell’art. 6 della legge regionale n. 19/2001.

Il decreto di annullamento e la dichiarazione di inammissibilità della D.I.A. sono stati impugnati innanzi al T.A.R. Campania-Napoli: con Sentenza del TAR di Napoli n. 19742 del 30 dicembre 2004 è stato respinto il ricorso anche e soprattutto “perché ove la L.R. 35/1987 contenga disposizioni procedurali in contrasto con la disciplina introdotta dalla L.R. 19/2001, quest’ultima prevale senza però incidere sugli aspetti sostanziali di tutela paesaggistico-ambientale dei piani”, con la precisazione che “in altri termini, la L.R. 19/2001 ha introdotto, anche in deroga a quanto diversamente previsto da altre disposizioni, soltanto i criteri e le modalità procedurali per il rilascio dei titoli abilitativi, mentre sono rimasti invariati i presupposti sostanziali degli stessi” per cui “operando su un piano squisitamente procedurale e non anche sostanziale, la disciplina introdotta dalla L.R. 19/2001 non consente l’adozione di provvedimenti permissivi o la D.I.A. laddove le opere da realizzarsi sono in contrasto con l’assetto del territorio, così come determinato dai piani urbanistici territoriali”.

Il proprietario dell’area interessata dal progetto ha presentato appello contro la sentenza del TAR di Napoli n. 19742/2004 che è stata annullata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 551 del 10 febbraio 2006, che ha contestualmente annullato anche il decreto soprintendentizio di annullamento del 22.3.2004 e la nota del Comune di Meta del 5.4.2004, che dichiarava la D.I.A. presentata in data 23.3.2004 non ammissibile per carenza di interesse.

Per il Consiglio di Stato la zona P.U.T. interessata dall’intervento (di rispetto ambientale) non sarebbe gravata da un vincolo di inedificabilità assoluta, bensì relativa e perciò rimovibile.

Ne è conseguita la reviviscenza del detto Decreto di Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 3 in data 15 gennaio 2004.

Per conseguenza delle modifiche apportate dall’art. 2 della legge regionale n. 1/2011 alla precedente legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, il proprietario dell’area interessata dal progetto ha presentato la richiesta prot. n. 1085 del 21 gennaio 2011 per il rilascio del permesso di costruire, ritenendo sufficiente la precedente autorizzazione paesaggistica emessa addirittura il 15 gennaio 2004, ovvero ben 7 anni addietro, ma con nota prot. n. 2507 del 14 febbraio 2011 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Meta ha comunicato testualmente che “si ritiene non meritevole di accoglimento la richiesta”.

Per il Comune di Meta sussisterebbe un vincolo di inedificabilità assoluta, derogabile soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche: sarebbe inoltre decorso il periodo di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, essendo trascorsi cinque anni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato n. 551 del 10.2.2006 (intervenuto decorso del termine quinquennale dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 subentrato al D.Lgs. n. 490/1999), e per di più l’intervento proposto non sarebbe eseguibile senza il preventivo N.O. del Ministero dei Trasporti, essendo previsto nell’ambito di 30 metri dalla strada ferrata.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato in sede giurisdizionale ed è stato accolto con Sentenza del TAR di Napoli n. 2052 del 18 aprile 2013 secondo la quale “deve dirsi errato il presupposto da cui è partito il Comune di Meta per negare il chiesto titolo edilizio, ovvero la sussistenza di un “vincolo di inedificabilità assoluto derogabile solo per le attrezzature pubbliche”, mentre risulta corretta la posizione di parte ricorrente, che invoca, invece, proprio il disposto di cui all’art. 6 co. 2 L. Reg. n. 19/2001 a giustificazione del chiesto rilascio di un permesso di costruire box pertinenziali in deroga al vigente strumento urbanistico”.

Per il TAR di Napoli il dies a quo per il calcolo del termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica comunale non corrisponderebbe alla data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 551/2006, con la quale è stato annullato il provvedimento di annullamento dell’Autorizzazione medesima, bensì con il diverso termine del 27 marzo 2007, data di passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Per quanto il N.O. del Ministero dei Trasporti, il ricorrente ha dimostrato di esserne in possesso.

La sentenza del TAR di Napoli ha creato la scintilla che ha mosso il comitato civico “Stop a Boxlandia” in penisola sorrentina secondo il quale nel suo dispositivo c’è un particolare definito inquietante che potrebbe sparigliare le carte e spalancare le porte degli agrumeti ai costruttori, ovvero che la legge regionale 19 del 2001 che disciplina il rilascio dei permessi a costruire anche, per le aree di sosta prevale sul Piano urbanistico territoriale della costiera sorrentina-amalfitana; un’interpretazione che potrebbe aprire un varco “nel sistema di tutela” del paesaggio, con il rischio di dare la “possibilità di realizzare parcheggi interrati pertinenziali in zone pregiate di un territorio unico al mondo”.

Quest’interpretazione, dovuta ad una formulazione contraddittoria del testo della legge 19 del 2001, è in palese violazione dei principi sanciti dalla nostra Costituzione”: è quanto ha considerato il comitato civico “Stop a Boxlandia” nell’incontro tenuto il 1 giugno 2013 a Sorrento al Circolo dei Forestieri, presentando un documento redatto grazie al contributo dell’avvocato Francesco Saverio Esposito.

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Era presente, assieme ai consiglieri comunali che in costiera si sono contraddistinti per un’attività determinata a tutela del verde, anche l’associazione VAS: ospite d’eccezione il deputato del Partito democratico, Luisa Bossa, che nel mese di aprile 2013 era stata “guidata” da esponenti locali del PD, da membri di associazioni ambientaliste e da consiglieri comunali in un tour degli scempi in penisola sorrentina.

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On. Luisa Bossa

Prima un pensiero al compianto leader dell’Italia dei Valori, Giovanni Antonetti, che ha combattuto contro Boxlandia con passione e impegno. Poi l’analisi sul documento presentato dall’avvocato Esposito assieme ai consiglieri comunali di Sorrento e Piano, Alessandro Schisano e Anna Iaccarino, gli attivisti del comitato e di VAS.

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Alessandro Schisano

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Anna Iaccarino

 “Come ormai confermato da consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale – si legge nella nota diffusa – la tutela del paesaggio costituisce un valore primario ed assoluto che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, precedendo e limitando il governo del territori affidato anche agli enti locali. In materia di tutela dei Beni Culturali lo Stato ha inteso fissare dei principi inderogabili ed invalicabili alla legislazione regionale. Principi che, però, sono stati violati dal legislatore regionale della Campania. Infatti, le modifiche alla legge regionale 19/2001 effettuate con le leggi finanziarie regionali del 2011 e del 2012 introducono di fatto una deroga generalizzata ai vincoli imposti dalla pianificazione paesaggistica senza che alcuna delle attività procedurali previste dalla legge statale sia stata espletata. Per assurdo, la pianificazione viene vanificata consentendo indiscriminatamente al privato – in deroga ai vincoli imposti su determinate aree dal PUT – di individuare le aree libere dove costruire un parcheggio interrato pertinenziale. Tale situazione rappresenta una macroscopica violazione dei principi disposti dall’articolo 117 secondo comma lettera ‘s’ della Costituzione ed è per questo motivo che ci impegneremo per far valere le nostre ragioni in tutte le sedi”.

Nel corso dell’incontro ha preso parola anche il presidente nazionale, Guido Pollice, che nel condividere totalmente l’opposizione alla possibilità di realizzare parcheggi interrati in deroga alle statuizioni del Put dell’area Il caso sorrentina-amalfitana, ha comunicato che l’associazione, avvalendosi della legittimazione straordinaria conferita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, intraprenderà ogni iniziativa giudiziaria utile davanti al giudice amministrativo fino al Consiglio di Stato e davanti alla Corte Costituzionale per contrastare ogni atto amministrativo, giurisdizionale o legislativo “che consenta la realizzazione di opere pregiudizievoli delle eccezionali bellezze territoriali e dei relativi vincoli paesaggistici, architettonici e storici”.

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Guido Pollice

Il 27 novembre 2013 è stato presentato il Ricorso di VAS al Consiglio di Stato, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara e Federico Tedeschini, per chiedere l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della sentenza del TAR di Napoli n. 2052/2013.

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Avv. Prof. Daniele Granara

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Avv. Prof. Federico Tedeschini

 La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a tutela degli interessi paesaggistici, ambientali, architettonici, storici e culturali dalle stesse difesi è stata riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza amministrativa.

Per il caso in questione VAS è ancor più legittimata ad agire dal comma 12 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi del quale “l’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi” con la precisazione che “le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Fra le varie motivazioni viene fatto presente in particolare che “il presente ricorso è, pertanto, volto a rilevare il travisamento nel quale è incorso il Giudice di Primo Grado, non avvedendosi che il titolo paesistico, relativo all’intervento in oggetto, è irrimediabilmente scaduto”: al riguardo si evidenzia “l’erroneità della gravata sentenza, in relazione all’accoglimento del quinto motivo del ricorso di Primo Grado, nella parte in cui ritiene di individuare quale dies a quo del periodo di efficacia quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica non la data della sua emanazione, bensì, addirittura, il termine di passaggio in giudicato della più volte richiamata sentenza del Consiglio di Stato 10 febbraio 2006, n. 551, ovvero un anno e giorni 45 successivi alla data di deposito, ovvero il 27 marzo 2007” e che “così opinando, il Giudice di Prime Cure sovrappone due concetti che, invece, sono e devono restare distinti: il concetto di giudicato e definitività delle pronunce giurisdizionali con il diverso concetto della immediata esecutività e produzione di effetti delle pronunce medesime.”

Viene quindi richiamato l’art. 161 del D.Lgs. n. 490/1999 secondo il quale 29 “l’autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione” e conseguentemente fatto presnete che “il termine quinquennale di efficacia della richiamata autorizzazione paesaggistica, in data 15 gennaio 2004 è, pertanto, scaduto ex lege il 15 gennaio 2009 con la conseguente necessità per il ricorrente di primo grado, di richiedere una nuova autorizzazione, volta ad ottenere una nuova valutazione dell’interesse paesaggistico da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.”

Come ulteriore censura viene portata “stratificazione normativa intervenuta nel corso degli anni” per causa della quale “si rivela necessario procedere alla puntuale individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie de qua”.

Al momento della presentazione della richiesta di rilascio del permesso di costruire vigeva infatti  l’art. 2 della Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011, n. 1, con cui è stato ulteriormente modificato il testo dell’art. 9 della Legge regionale n. 19/2001 stabilendo che “trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 3 ” le “disposizioni procedurali della presente legge“ e non anche le “disposizioni sostanziali”  come sono quelle dettate dal 3° comma dell’art. 6 della legge regionale n. 19/2001: tale articolo è entrato in vigore l’11 gennaio 2011.

Nel ricorso si fa quindi presente che “è, infatti, chiaro il disposto dell’art. 9 della L.R. n. 19/2001, così come riformulato dall’art. 2 della L.R. n. 1/2011, il quale prevede la prevalenza delle sole disposizioni ‘procedurali’ rispetto alle previsioni di inedificabilità di cui al P.U.T. dell’area Sorrentino-Amalfitana (art. 17 della L.R. n. 35/1987)” e si considera conseguentemente che “se avesse correttamente rilevato la prevalenza delle disposizioni di tutela e di inedificabilità nell’area dell’intervento stabilite dal P.U.T., di cui alla L.R. n. 35/1987 rispetto all’art. 6, comma 2 della L.R. n. 19/2001, previsione di carattere sostanziale e non procedurale, il Giudice avrebbe respinto il proposto ricorso di primo grado, tutelando così gli interessi paesaggistici ed ambientali rappresentati dalla Onlus odierna appellante.”

Nel ricorso si mette anche in evidenza che “Né giova, in proposito, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 551/2006, in quanto vincolata all’applicazione di una diversa disciplina” perché “in quell’occasione, infatti, proprio in ragione della, già ricordata, intensa stratificazione normativa che ha interessato l’art. 9 della L.R. n. 19/2001, ed evidenziata peraltro dallo stesso Giudice di Primo Grado, il Consiglio di Stato doveva, come in effetti ha ritenuto, applicare il testo originario dell’art. 9 della L.R. n. 19/2001, essendo l’istanza di parte datata 9 dicembre 2003.

Come ricordato, tale originaria previsione stabiliva la prevalenza delle disposizioni della L.R. n. 19/2001 rispetto alla L.R. n. 35/1987.

Prevalenza, come evidenziato, venuta meno in ragione della modifica normativa operata da parte della richiamata L.R. 1/2011, entrata in vigore il giorno 11 gennaio 2011 e, quindi, come detto, da applicarsi all’istanza della controinteressata, presentata il 21 gennaio 2011.

C’è da aspettare ora la pronuncia del Consiglio di Stato.

 

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