Ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, sono comprese tra i beni culturali “g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, su cui il successivo art. 52 disciplinava l’ “Esercizio del commercio in aree di valore culturale”. Come si dirà più avanti, ai sensi del suddetto dettato normativo è stato avviato e concluso un procedimento di imposizione del vincolo monumentale del cosiddetto “Tridente del Centro Storico” di Roma. Il 1° comma del suddetto art. 52, così come modificato dall’art. 2 del D..lgs. n. 62 del 2008, dispone testualmente: “Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.” Negli ultimi anni è sempre più frequente e rilevante nel dibattito pubblico – ed é oggetto di sempre più intensa attenzione da parte dei media – la questione della compatibilità tra le attività commerciali all’aperto e ambulanti, di diversi genere e tipologia, e le esigenze di tutela e di adeguata qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Desta in particolare crescente preoccupazione l’esercizio diffuso e talora incontrollato di attività commerciali, nonché di attività ambulanti di varia natura e tipologia, nell’ambito di aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, specie in quelle contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. L’esercizio delle attività sopra menzionate può determinare la compromissione delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, in quanto potenzialmente configgente, oltre che con la corretta […]