La Corte Costituzionale annulla la legge della Regione Campania sugli impianti eolici

 

Immagine.logo regione Campania In data 22 maggio 2009 è stato attivato un procedimento finalizzato ad ottenere l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 (“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”) per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in località «Torricella» nel Comune di Molinara in Provincia di Benevento.

In merito a tale domanda si è pronunciata in senso negativo la Conferenza di Servizi solo il 13 ottobre 2011, in applicazione della Legge della Regione Campania n. 11 del 1 luglio 2011 (“Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici”), promulgata per mettere ordine nel settore,  entrata in vigore nel frattempo che è composta di soli due articoli e che ha introdotto al 2° comma dell’art. 1 l’obbligo di rispettare una distanza minima di 800 metri tra i nuovi impianti eolici e quelli già esistenti o autorizzati, mentre all’art. 2 ha dichiarato urgente la legge che di conseguenza è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La Conferenza dei servizi si è espressa in senso sfavorevole proprio perché nel progetto presentato la suddetta distanza minima non sussisteva.

La decisione della Conferenza di Servizi è intervenuta quando l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, il 13 settembre 2011 aveva già proposto la questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1 della legge regionale n. 11/2011, proprio nella parte in cui stabilisce (segnatamente, al comma 2) che la «costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato».

Il presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, Luca Colasanto (PdL), ha commentato così la decisione: “La decisione del governo Berlusconi di impugnare la legge che io ho proposto non sposta di una virgola quanto ho sostenuto fino ad oggi. Soprattutto sul fatto che gli impianti con aerogeneratori troppo vicini gli uni agli altri, oltre a danneggiare l’ambiente, come dimostrano diversi studi scientifici, creano interferenze elettromagnetiche abbassandone peraltro il rendimento“.

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Luca Colasanto

Il consigliere regionale ha poi aggiunto: “Appena possibile convocherò l’organismo che mi onoro di presiedere ed assieme ai colleghi decideremo il da farsi, tenendo presente che eventuali modifiche potranno essere tranquillamente inserite nella proposta di legge per l’attuazione del PEAR già varata in Commissione e che dovrà essere portata all’attenzione dell’Aula.

Anteporre a tutti gli interessi quelli dei cittadini in quanto tali sia sempre la strada maestra da percorrere. Anche per questa ragione, direi, la decisione di impugnare la legge in questione non potrà che utilmente offrimi l’ulteriore opportunità di rimarcare come le ragioni dell’economia e di chi legittimamente vi specula sopra, debbano sempre e comunque venire dopo, molto dopo, rispetto quelle dell’ambiente e dunque della salute dei cittadini. Chi gioisce per la decisione del Governo dimostra di ignorare la problematica e soprattutto l’intensa attività della Commissione che presiedo, composta da colleghi di alto profilo morale e tecnico-giuridico“.

In merito alla secca bocciatura della legge regionale sugli impianti eolici il cons. Alessandrina Lonardo, detta Sandra, moglie dell’On. Mastella, si è espressa nel modo seguente: “Purtroppo, sono stata facile profeta… inascoltata. Sono stata messa all’indice, additata come l’unica consigliere regionale che ha osato votare contro una legge regionale sbandierata come la panacea, come la migliore soluzione possibile. La sonora bocciatura da parte del governo nazionale, di un governo ‘amico’, dimostra che le mie obiezioni non erano campate in aria.

È l’ennesima conferma che occorre usare maggiore cautela, ponderare bene le scelte, approfondire le tematiche, superare un certo dilettantismo legislativo, abbandonando l’idea che tutto si può fare con la forza dei numeri, utilizzando come una clava il vincolo di maggioranza e bastonando mediaticamente chi, come me, ha osato obiettare, lasciando intendere all’opinione pubblica che si sarebbero voluti difendere chissà quali oscuri interessi’’ .

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Sandra Lonardo

’La stroncatura della legge – ha proseguito l’ex Presidente del Consiglio Regionale – conferma una triste verità: in nome di una pretesa e male intesa difesa dell’Ambiente, si rischia di varare leggi papocchio che restano pure intenzioni, perché violano le norme comunitarie, contraddicono il principio della libera concorrenza e dunque, a conti fatti, finiscono con il procurare all’ambiente ed all’economia regionale più danni che benefici’’.

Ma successivamente con il comma 15 dell’art. art. 52 della Legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012 (“Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012”) è stata abrogata la legge impugnata dal Governo a decorrere dal 29 febbraio 2013, prima che la Corte costituzionale si fosse pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale: conseguentemente l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato la rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione ed è stata cos’ emanata la Ordinanza della Corte Costituzionale n. 89 del 12 aprile 2012 con cui è stato dichiarato estinto il giudizio.

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In questo frattempo però, quanto meno fino al 19 febbraio del 2012 si è continuato ad applicare la legge regionale n. 11/2011: il 10 febbraio 2012 è stato  formalizzato il resoconto della riunione della Conferenza di Servizi del 13 ottobre 2011 che si era espressa negativamente in merito alla richiesta di autorizzazione.

Il successivo 24 febbraio 2012 il resoconto è stato notificato ai diretti interessati, che hanno impugnato il provvedimento di diniego mediante ricorso la cui risoluzione è stata rimessa al giudizio della Corte Costituzionale con Ordinanza del TAR della Campania.

Per quanto riguarda la legge impugnata, la Regione è intervenuta nuovamente con il 2° comma dell’art. 5, della Legge della Regione Campania n. 13 del 21 maggio 2012 (“Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1”), ripristinando la sua efficacia nel tempo, dato che il termine già scaduto della sua abrogazione – fissato con precedente legge regionale al 29 febbraio 2012 – è stato differito al 30 giugno del 2012, facendo così rivivere a posteriori e per altri 3 mesi la normativa del 2011 ormai abrogata.

Il 14 agosto 2012 è poi entrata in vigore la Legge della Regione Campania n. 26 del 9 agosto 2012, (“Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”), il cui 4° comma dell’art. 42 ha abrogato l’art. 5 della legge reg. n. 13 del 2012.

Sulla suddetta disposizione legislativa regionale è stata emanata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 16 aprile 2013, che ha annullato il 2° comma dell’art. 5 della legge regionale n. 13/2012 per violazione dell’art. 97 della Costituzione (restando assorbite le questioni relative agli artt. 117 e 118, nonché del 2° comma dell’art. 117): in tal modo la Corte ha rimosso ogni effetto di tale normativa, anche per il passato.

Con la suddetta sentenza n. 70/2013 la Suprema Corte ha stigmatizzato l’intera vicenda legislativa sottolineando che «il legislatore regionale, dopo avere dettato una regola di azione per l’amministrazione regionale, l’ha prima abrogata; poi l’ha fatta rivivere, ma solo per un periodo di tempo limitato e attraverso la tecnica, di per sé dagli esiti incerti, del differimento di un termine abrogativo già interamente maturato; infine l’ha nuovamente abrogata».

Nella medesima sentenza la Corte non ha mancato di osservare di essere stata chiamata a giudicare «della legittimità costituzionale proprio della fase più critica di tale manifestamente irrazionale esercizio della discrezionalità legislativa, segnata dalla presunta riviviscenza del divieto recato dalla legge reg. Campania n. 11 del 2011», sottolineando che «[i] procedimenti amministrativi che si sono svolti in questo periodo di tempo sono stati assoggettati ad una normativa difficilmente ricostruibile da parte dell’amministrazione, continuamente mutevole, e, soprattutto, non sorretta da alcun interesse di rilievo regionale degno di giustificare una legislazione così ondivaga».

Da ciò è derivata la dichiarazione di illegittimità costituzionale del 2° comma dell’art. 5 della legge della Regione Campania n. 13 del 21 maggio 2012.

È stata in seguito accolta anche la richiesta del TAR della Campania e con Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 30 gennaio 2014 ha annullato  la legge regionale n. 1/2011, nota come “legge Colasanto”.

Immagine.Corte Costituzionale

Dopo strascichi di polemiche durati anni, è arrivata la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge promulgata dalla Regione Campania per “mettere ordine” nel settore, che invece, a giudizio della Corte, sembra aver raggiunto tutt’altri risultati.

In base alla ricostruzione della legislazione regionale succedutasi nel tempo e nonostante il fatto che nel frattempo la legge regionale sull’eolico fosse stata abrogata, ma con effetti solo per il futuro, la Corte Costituzionale ricorda che “in sintesi, in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, “aree e siti non idonei”, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti“.

Del resto la Corte aveva già affermato che “il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. […].“(sentenza n. 224 del 2012).

Inoltre, facendo specifico riferimento ad una precedente disposizione di legge della Regione Campania (art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010”, che prescriveva il rispetto di una distanza minima non inferiore a 500 metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree, la Corte aveva già affermato che “Non è consentito alle Regioni, neppure in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009)” (sentenza n. 44 del 2011).

La Corte Costituzionale conclude che “La giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare le “aree e i siti non idonei” alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea”.

Per questo la legge regionale della Campania “Eccede dai limiti stabiliti dal legislatore statale, perché, prescrivendo che la costruzione di nuovi aerogeneratori deve rispettare una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, impone un vincolo ulteriore da applicarsi in via generale su tutto il territorio regionale, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale“.

L’Associazione Nazionale Energie del Vento (ANEV), che aveva anche lei indicato l’incostituzionalità della disposizione in tutte le sedi competenti, ha accolto con favore l’intervento della Corte Costituzionale ed ha auspicato che tutte le Regioni si adeguino al dettato delle Linee guida nazionali, evitando che le imprese si trovino a dover affrontare un quadro normativo del settore che, nell’attuazione del disposto costituzionale, di fatto si concretizza in una serie di lungaggini amministrative, continua proliferazione di norme spesso in sovrapposizione e contrasto tra loro, con i conseguenti costi ed oneri di sistema.

Immagine.logo ANEV

Tentare di bloccare il settore eolico con una legislazione così forzata da essere poi spesso giudicata illegittima, ha come diretta conseguenza – secondo l’ANEV – il rischio di compromettere un settore che ha finora portato occupazione, crescita e sviluppo e che costituisce invece patrimonio per il Paese ed in particolare per quelle Regioni come la Campania, che ne hanno maggior bisogno.

Secondo altri invece la bocciatura riapre le porte agli affaristi dell’eolico che dietro il paravento dell’energia sostenibile sono pronti a divorare intere zone montane con colate di cemento e “piste carabine” larghe diecine di metri: portano come esempio l’impianto eolico da 20 MW realizzato in Comune di Ciorlano località “Colle La Croce”.

Immagine.Impianto di Ciorlano  Impianto di Ciorlano

A novembre del 2011 la sezione di Piedimonte Matese del Club Alpino Italiano (CAI) si è costituita parte civile nel procedimento indetto dal Pubblico Ministero Dott. Silvio Marco Guarriello, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, contro le società che hanno provveduto alla realizzazione

del parco eolico di Ciorlano: il PM ha infatti rinviato a giudizio gli amministratori delle società Dotto S.r.l., ABN Costruzioni e Cedelt Srl per una lunga serie di reati, che vanno dalla realizzazione di lavori senza autorizzazione paesaggistica alla violazione di sequestro preventivo fino al falso in atto pubblico.

«La quantità di denaro mossa – ha precisa Franco Panella, presidente del CAI – dalle speculazioni sulle energie rinnovabili è l’ultima frontiera della criminalità organizzata, come evidenziato dalla grande quantità di inchieste aperte nelle procure di tutta Italia».

Immagine.Panella

Franco Panella

Come ulteriore esempio negativo viene portato l’erigendo parco eolico alla località “Caselle Ianniti” del Comune di Gallo Matese (CE), in una delle zone più belle ed incontaminate della provincia di Caserta: è stato posto sotto sequestro dal personale del Comando Provinciale di Caserta del Corpo Forestale dello Stato appartenente al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale e del locale Comando Stazione Forestale di Letino, diretto dal Comandante Provinciale Dott. Michele Capasso, nell’ambito di attività istituzionali volte alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio.

In particolare, sono stati sottoposti a sequestro due tratti di strada con fondo in pietrisco costipato, ricavate sulle pendici del rilievo montuoso denominato “Merza della Volpe”, a quota 1020 metri circa sul livello del mare, mediante interventi di scavo in roccia calcarea: le strade in questione erano propedeutiche alla futura collocazione di 10 torri eoliche dell’altezza di circa 80 mt. e pale del diametro di circa 90 metri.

 

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