La boxlandia in Comune di Meta di Sorrento e la vittoria di VAS presso il Consiglio di Stato

 

Immagine.logo Comune Su questo stesso sito il 18 gennaio 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “La boxlandia in Comune di Meta di Sorrento e la vittoria di VAS” (http://vasonlus.it/?p=3359#more-3359) che si fermava temporalmente al ricorso presentato da VAS per impugnare presso il Consiglio di Stato la Sentenza del TAR di Napoli n. 2052 del 18 aprile 2013.

Ripercorriamo le tappe che hanno portato alla suddetta sentenza su un caso che è scoppiato in Comune di Meta di Sorrento e che è iniziato il 9 dicembre 2003, quando il proprietario di un appezzamento di terreno di natura agrumeto, della superficie di 10.422 mq., con accesso da via Cristoforo Colombo nei pressi della stazione della Circumvesuviana ha chiesto al Comune l’autorizzazione per la realizzazione di una autorimessa totalmente interrata (ad eccezione della rampa di accesso) su due livelli di 37 posti auto ciascuno, da destinare ai sensi della Legge n. 122 del 24 marzo 1989 a pertinenze di unità immobiliari.

Il progetto ricade in un’area soggetta al vincolo paesaggistico imposto con D.M. emanato il 2 febbraio 1962 ed in Zona Territoriale 2 del P.U.T., che la definisce di “rispetto ambientale” in cui è impedita ogni “nuova edificazione privata”, ad eccezione di “interventi pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell’obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali“: il P.R.G. adeguato al P.U.T. individua l’area come zona “E” agricola.

In data 13.1.2004 la Commissione Edilizia Integrata ha valutato l’intervento non pregiudizievole per l’ambiente e per i valori paesaggistici ed ha reso parere favorevole, poi condiviso dal sindaco di Meta, che con decreto n. 3 del 15 gennaio 2004 ha concesso l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 151 dell’allora vigente Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (poi abrogato dal D. Lgs. n. 42/2004).

Con decreto del 22.3.2004 la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia ha annullato l’autorizzazione paesaggistica  rilasciata dal Comune di Meta e conseguentemente il Comune di Meta con nota prot. n. 5052 del 5 aprile 2004 ha dichiarato inammissibile la Dichiarazione Inizio Attività (D.I.A.) presentata il 23 marzo 2004 in quanto consentita dal 1° comma dell’art. 6 della legge regionale n. 19/2001.

Il decreto di annullamento e la dichiarazione di inammissibilità della D.I.A. sono stati impugnati innanzi al T.A.R. Campania-Napoli: con Sentenza del TAR di Napoli n. 19742 del 30 dicembre 2004 è stato respinto il ricorso anche e soprattutto “perché ove la L.R. 35/1987 contenga disposizioni procedurali in contrasto con la disciplina introdotta dalla L.R. 19/2001, quest’ultima prevale senza però incidere sugli aspetti sostanziali di tutela paesaggistico-ambientale dei piani”, con la precisazione che “in altri termini, la L.R. 19/2001 ha introdotto, anche in deroga a quanto diversamente previsto da altre disposizioni, soltanto i criteri e le modalità procedurali per il rilascio dei titoli abilitativi, mentre sono rimasti invariati i presupposti sostanziali degli stessi” per cui “operando su un piano squisitamente procedurale e non anche sostanziale, la disciplina introdotta dalla L.R. 19/2001 non consente l’adozione di provvedimenti permissivi o la D.I.A. laddove le opere da realizzarsi sono in contrasto con l’assetto del territorio, così come determinato dai piani urbanistici territoriali”.

Il proprietario dell’area interessata dal progetto ha allora presentato appello contro la sentenza del TAR di Napoli n. 19742/2004 che è stata annullata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 551 del 10 febbraio 2006, che ha contestualmente annullato anche il decreto soprintendentizio di annullamento del 22.3.2004 e la nota del Comune di Meta del 5.4.2004, che dichiarava la D.I.A. presentata in data 23.3.2004 non ammissibile per carenza di interesse.

Per il Consiglio di Stato la zona P.U.T. interessata dall’intervento (di rispetto ambientale) non sarebbe gravata da un vincolo di inedificabilità assoluta, bensì relativa e perciò rimovibile: ne è conseguita la reviviscenza del detto Decreto di Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 3 in data 15 gennaio 2004.

Per conseguenza delle modifiche apportate dall’art. 2 della legge regionale n. 1/2011 alla precedente legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, il proprietario dell’area interessata dal progetto ha presentato la richiesta prot. n. 1085 del 21 gennaio 2011 per il rilascio del permesso di costruire, ritenendo sufficiente la precedente autorizzazione paesaggistica emessa addirittura il 15 gennaio 2004, ovvero ben 7 anni addietro, ma con nota prot. n. 2507 del 14 febbraio 2011 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Meta ha comunicato testualmente che “si ritiene non meritevole di accoglimento la richiesta”.

Per il Comune di Meta sussisterebbe un vincolo di inedificabilità assoluta, derogabile soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche: sarebbe inoltre decorso il periodo di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, essendo trascorsi cinque anni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato n. 551 del 10.2.2006 (intervenuto decorso del termine quinquennale dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 subentrato al D.Lgs. n. 490/1999), e per di più l’intervento proposto non sarebbe eseguibile senza il preventivo N.O. del Ministero dei Trasporti, essendo previsto nell’ambito di 30 metri dalla strada ferrata.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato in sede giurisdizionale ed è stato accolto con Sentenza del TAR di Napoli n. 2052 del 18 aprile 2013 secondo la quale “deve dirsi errato il presupposto da cui è partito il Comune di Meta per negare il chiesto titolo edilizio, ovvero la sussistenza di un “vincolo di inedificabilità assoluto derogabile solo per le attrezzature pubbliche”, mentre risulta corretta la posizione di parte ricorrente, che invoca, invece, proprio il disposto di cui all’art. 6 co. 2 L. Reg. n. 19/2001 a giustificazione del chiesto rilascio di un permesso di costruire box pertinenziali in deroga al vigente strumento urbanistico”.

Per il TAR di Napoli il dies a quo per il calcolo del termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica comunale non corrisponderebbe alla data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 551/2006, con la quale è stato annullato il provvedimento di annullamento dell’Autorizzazione medesima, bensì con il diverso termine del 27 marzo 2007, data di passaggio in giudicato della sentenza medesima.

La sentenza del TAR di Napoli ha creato la scintilla che ha fatto mettere in azione il comitato civico “Stop a Boxlandia” in penisola sorrentina e che il 27 novembre 2013 ha spinto VAS  a presentare il Ricorso al Consiglio di Stato, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara e Federico Tedeschini, per chiedere l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della sentenza del TAR di Napoli n. 2052/2013.

Immagine.protesta dei cittadini

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 790 del 19 febbraio 2014 è stato <<rilevato che, seppure nella sommarietà della delibazione cautelare, l’appello appare provvisto del prescritto fumus soprattutto con riferimento alla circostanza che giammai era stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza del Consiglio di Stato (come non colto invece dal Tar)>> ed è stata conseguentemente accolta l’istanza cautelare e sospesa l’esecutività della sentenza impugnata.

Su “Metropolis” del 21 febbraio 2014 è stato pubblicato il seguente articolo sulla vittoria di VAS.

Immagine.Metropolis

 

Una decisione che potrebbe cambiare ben presto gli scenari sull’ipotesi di realizzare un’autorimessa interrata a quattro passi dalla stazione della Circumvesuviana.

Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere la sentenza emessa alcuni mesi fa dal Tribunale amministrativo regionale della Campania che in precedenza aveva dato il via libera ai privati che intendono costruire il garage a Meta.

Decisione giunta con un’ordinanza arrivata puntuale dopo il ricorso presentato a inizio gennaio dai Verdi ambiente e società (Paolo Numerico presidente, consiglieri Sandro Aureli, Raffaele Greco e Andrea Migliozzi, estensore Fabio Taormina) che intendono bloccare l’iter per la realizzazione dell’opera.

Esultano, manco a dirlo, i vertici del comitato «Stop Boxlandia».

Si tratta, dunque, dell’ennesima battaglia da portare avanti per difendere l’ambiente.

Proprio il caso dell’autorimessa di Meta finì sotto la luce dei riflettori in piena estate perché, nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale   amministrativo regionale della Campania nel contenzioso in corso fra i   proprietari dell’area su cui dovrebbe sorgere la struttura e   l’amministrazione comunale di Meta, spuntò soprattutto la «lettura» che i giudici fornirono alla modifica della legge regionale 19/2001, quella che contiene le normative per il rilascio delle autorizzazioni sui parcheggi   pertinenziali.

Secondo quella tipologia di dispositivo, si arrivò a una piena prevalenza delle previsioni della legge 19/2001 sul Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentina-amalfitana.

 Una   sentenza del Tar della Campania che praticamente ribadì la possibilità di realizzare parcheggi nelle aree interrate nelle zone 2 del Put, aggiungendo   alla questione un altro particolare: con la modifica apportata all’articolo 9   della Legge regionale numero 19/2001, dall’articolo 52 comma 5 lettera b   della legge regionale numero 1/2012, si perveniva ad una piena prevalenza   delle previsioni della legge 19/2001.

A   seguire, arrivò il colpo di scena.

L’interpretazione della legge regionale della Campania 19 del 2001 che regola la questione  Boxlandia – interpretazione giunta in certi casi direttamente dal Tribunale   amministrativo regionale (come nella vicenda del progetto di un’autorimessa   da realizzare a Meta nelle vicinanze della stazione della Circumvesuviana) – che prevede il sì ai box anche in zone in teoria tutelate dal Put dell’area   sorrentino-amalfitana, stando ad un’altra sentenza del Consiglio di Stato, fu   dichiarata priva di qualsiasi tipo di fondamento.

I vertici del comitato anti Boxlandia, ovviamente, la presero bene.

Ma non gridarono alla vittoria.

Adesso la questione dovrà essere affrontata pienamente nel merito: gli ambientalisti   sperano di poter fermare la possibile realizzazione dell’autorimessa su cui  dovrà tornare a esprimersi la giustizia amministrativa.

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