Diffida ultimativa di VAS per la mancata rimozione degli impianti pubblicitari installati nelle aree naturali protette gestite dall’Ente Roma Natura

 

Immagine.logo Roma Natura L’articolo 40 della legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 ha costituito il sistema delle aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma, che è formato attualmente da 9 riserve naturali, 2 parchi urbani, 3 monumenti naturali ed 1 area marina: ai sensi della lettera o) del 3° comma dell’art. 8 della medesima legge regionale n. 29/1997 sui confini ed all’interno di tali aree naturali protette è vietata “l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco”.

Il divieto è stato ribadito anche dai Piani di Assetto delle riserve naturali che sono stati successivamente approvati.

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Con Nota VAS prot. n. 17 del 14 maggio 2010 indirizzata a Presidente, Direttore e Consiglio Direttivo dell’Ente “Roma Natura” ho chiesto di ordinare al  Servizio Affissioni del Comune di Roma di rimuovere immediatamente gli impianti pubblicitari installati nelle riserve naturali e nelle altre aree protette gestite dall’Ente Roma Natura, a partire quanto meno dai 10 cartelloni installati a fianco dell’ingresso sia della sede legale dell’Ente in via Gomenizza n. 81 (di accesso a Villa Mazzanti) che dell’ingresso alla riserva naturale di Monte Mario.

Alla istanza ha dato seguito l’allora Direttore dell’Ente “Roma Natura” dott. Stefano Cresta, che con Nota prot. n. 4546 del 14 settembre 2010 ha trasmesso al Direttore del Servizio Affissioni dott. Francesco Paciello l’elenco di 492 schede anagrafiche di impianti installati nelle riserve naturali gestite da “Roma Natura” di cui ha richiesto l’immediata rimozione, che non c’è stata.

Con messaggio di posta elettronica trasmesso il 17 settembre del 2012  ho sollecitato la rimozione all’Allora Commissario Straordinario Livio Proietti, nominato dalla Presidente Renata Polverini, al Direttore nominato per conseguenza come “Facente Funzioni” Giulio Fancello, nonché all’Assessore all’Ambiente Marco Mattei: nessuno si è degnato di darmi uno straccio di risposta, malgrado l’obbligo prescritto dalla legge n. 241/1990.

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Marco Mattei

L’attuale Giunta Regionale ha deciso di prorogare il Commissariamento dei parchi ed il Presidente Micola Zingaretti ha nominato Commissario Straordinario dell’Ente Roma Natura Maurizio Gubbiotti, mantenendo Giulio Fancello come Direttore “Facente Funzioni”.

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Maurizio Gubbiotti

Quando ho partecipato ad un convegno organizzato alla Casa dell’Architettura ho incontrato per caso Maurizio Gubbiotti a cui ho fatto presente l’esigenza di rimuovere quanto prima i 492 cartelloni fatti censire dal dott. Stefano Cresta: mi ha invitato a trasmettergli una lettera in tal senso.

Con  Nota VAS prot. n. 1 del 16 gennaio 2014, trasmessa anche all’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio Fabio Refrigeri  ed alla Giunta Regionale, ho sollecitato nuovamente l’immediata rimozione dei 492 cartelloni.

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Fabio Refrigeri

Con Nota prot. n. 577 del 19 febbraio 2014 mi ha risposto il Direttore “Facente Funzioni” Giulio Fancello, quando risultavano ancora in piedi 4 dei 10 cartelloni denunciati il 14 maggio del 2010, come attesta la foto sottostante scattata il 21 febbraio 2014.

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Ad una “risposta” del genere ho ritenuto di rispondere con la Nota VAS prot. n. 6 del 25 febbraio 2014 dal seguente testo.

Con nota VAS prot. n. 1 del 16 gennaio 2014 ho rinnovato la richiesta al neo Commissario Straordinario Maurizio Gubbiotti ed al Direttore Facente Funzioni dell’Ente Roma Natura Giulio Fancello di voler provvedere a far rimuovere i 492 impianti pubblicitari censiti nel 2010 dal personale Guardiaparco.

All’On. Assessore Fabio Refrigeri ed ai membri della Giunta Regionale ho ribadito che ai sensi del 4° comma dell’art. 18 della legge regionale n. 29/1997 <<in caso di inerzia o ritardo nell’adozione di atti obbligatori da parte dell’ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, esercita, d’ufficio o su richiesta degli interessati, il potere sostitutivo>>, precisando che <<l’eventuale protrarsi di una inammissibile quanto recidiva inerzia da parte di tutti i soggetti istituzionalmente interessasti costringerebbe questa associazione a chiedere alla Magistratura di voler accertare se in un comportamento così fortemente omissivo si possano ravvisare estremi di reato di rilevanza penale.>>

Con nota prot. n. 577 del 19 febbraio 20914, che mi è stata trasmessa via fax e che si rimette in allegato per opportuna conoscenza, è stata data risposta da parte del Direttore Facente Funzioni dell’Ente “Roma Natura” Dott. Agr. Giulio Fancello, che ha tenuto a comunicare che <<l’Ente ha attivato da tempo una proficua collaborazione con la competente Direzione di Roma Capitale>> e che <<grazie a tale fattiva collaborazione in circa un anno sono stati rimossi dalla Direzione Affissioni e Pubblicità di Roma Capitale circa 80 cartelloni pubblicitari mentre altri sono oggetto di diffida per la rimozione>>.

Non si può non mettere in grande risalto in che misura sia stata “fattiva” la collaborazione con il Comune di Roma che dalla data dell’ordine impartito di rimozione, vale a dire dal  14 settembre del 2010, ad oggi ha portato a rimuovere circa 80 dei 492 cartelloni censiti.

Ne deriva che – se dopo quasi 3 anni e mezzo si è riusciti a rimuovere solo 1/6 degli impianti pubblicitari, proprio perché c’è stata una collaborazione “proficua” e “fattiva” – vuol dire allora che per rimuovere i rimanenti 410 cartelloni circa bisognerà allora aspettare ancora 16 anni e mezzo per vedere ripristinata la legalità che evidentemente per il Dott. Agr. Giulio Fancello è un optional e non un preciso obbligo per lui!

Senza rendersi conto della gravità di quanto si è permesso di scrivere, per giunta senza alcun apparente coordinamento con il Commissario Straordinario Maurizio Gubbiotti (visto che gli scrive per conoscenza),  il dott. Agr. Giulio Fancello è  arrivato al punto di precisarmi che <<la nota Romanatura (prot. n. 4546 del 14.9.2010) citata nella lettera di codesta Associazione, su cui era riportato il numero di 492 impianti pubblicitari installati nelle aree protette gestite da Romanatura, fotografava la situazione a quella data e grazie all’attività messa in campo dagli uffici di Roma Capitale e di Romanatura, deve essere considerata superata>>    

Con una simile “risposta”, che assume il tacito significato di un invito a mettermi il cuore in pace, il dott. Agr. Giulio Fancello ha dimostrato di essere Direttore Facente tutt’altre Funzioni, dal momento che non risulta esercitare quelle che spettano esclusivamente a lui in materia di repressione di qualunque forma di abusi  in danno delle aree naturali protette gestite da un Ente a nome del quale riveste una carica importante ma comunque temporanea.

Tengo a precisare non solo al dott. Agr. Fancello, che io sono il Responsabile di una associazione ambientalista che tale si ritiene di nome e di fatto e che il dott. Fancello ha scritto appropriatamente con la “A” maiuscola, proprio perché ha sempre difeso e tutelato gli interessi diffusi di cui è portatrice e che invece per il caso in questione stanno continuando a subire non solo un grave pregiudizio da un comportamento fortemente omissivo da parte di tutti i soggetti istituzionali competenti, ma addirittura vengono ora pure irrisi da una “risposta” che il sottoscritto non intende subire anche perché non è di certo degna di chi non sembra essersi reso conto bene di quali siano le sue personali dirette responsabilità.

Ritengo pertanto di avere il diritto ed anche soprattutto il dovere di intervenire nel procedimento in atto non solo ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990, ma anche per portare a conoscenza di questa grave situazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che legge per conoscenza e che invito a voler accertare se nel comportamento che è stato fin qui tenuto si possano ravvisare gli estremi dei reati di omissione di atti dovuti d’ufficio da parte di ognuno dei soggetti istituzionali obbligati dalla normativa vigente in materia ad intervenire ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze.

In tema di “competenze” cominciamo con il ricordare quelle che spettano strettamente al Dott. Agr. Giulio Fancello a cui avevo già sollecitato fin dal 2012 l’immediata rimozione di tutti gli impianti pubblicitari che era stata “ordinata” dal Direttore Dott. Stefano Cresta che l’ha preceduto: ma al mio messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 10,05 del 17 settembre 2012 il Dott. Agr. Giulio Fancello non ha ritenuto di riservarmi alcuna risposta,  noncurante dell’obbligo sancito dalla legge n. 241/1990.

Per far capire bene che la “proficua” quanto “fattiva” collaborazione  con il Comune di Roma non esime il Dott. Agr. Giulio Fancello dalle sue precise responsabilità,  c’è da far presente anzitutto che dalla sua stessa nota si desume che solo nell’ultimo dei tre anni e mezzo sarebbero stati rimossi circa 80 impianti dalla “Direzione Affissioni e Pubblicità”, la quale a sua volta si dovrebbe essere invece limitata a trasmettere alle ditte pubblicitarie interessate  le dovute lettere-diffida a rimuovere a loro cure e spese gli impianti di loro proprietà, per cui è da presumere che sia stata per lo più spontanea e non forzata la rimozione dei suddetti 80 impianti circa.

C’è per di più da rilevare che il Dott.Agr. Fancello parla di altri impianti pubblicitari che sarebbero <<oggetto di diffida per la rimozione>>, attestando implicitamente che sarebbero state inviate solo ora dal Comune di Roma lettere-diffida che avrebbero dovuto essere trasmesse ben più di tre anni fa.

Il Dott. Agr. Giulio Fancello con si rende conto che la “sua” collaborazione con il Comune non può renderlo nella maniera più assoluta “complice” di questa oggettiva omissione di atti dovuti d’ufficio da parte del Comune di Roma, su cui non può ad ogni modo scaricare responsabilità che sono invece proprie.

Mi corre l’obbligo di far presente non solo a lui che l’accertamento della violazione del divieto tassativo di affissione prescritto dalla lettera o) del 3° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 comporta di per sé anche la mancata acquisizione del nulla osta preventivo ed obbligatorio, che ai sensi del successivo art. 28 <<verifica la conformità con le norme di salvaguardia>>, per cui <<qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità … del nulla osta, il legale rappresentante dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino.>>

Ora il “legale rappresentante dell’ente”, anche se pro tempore, è proprio il Dott. Agr. Giulio Fancello, che non può nella maniera più assoluta ritenere “giustificato” il mancato grave assolvimento del suo dovere per causa della “collaborazione” che ha con il Comune di Roma.

Per un opportuno confronto, specie per il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, faccio presente che la stessa “collaborazione” è stata messa in atto anche con l’Ente Parco di Veio, che ha comunque emanato per suo conto ordinanze di rimozione degli impianti pubblicitari che ha provveduto a smantellare forzatamente di fronte all’inottemperanza delle ditte da un lato ed all’inerzia del Comune di Roma dall’altro lato, facendo rimuovere direttamente dal proprio personale guardiaparco gli impianti di minori dimensioni e da ditte specializzate invece quelli di maggiori dimensioni, pagandole con l’incasso delle sanzioni pecuniarie da euro 259,00 a euro 2.590,00 prescritte dall’art. 38 della legge regionale n. 29/1997.

Non risulta che il Dott. Agr. Giulio Fancello abbia sanzionato le ditte pubblicitarie né che abbia emanato a nome dell’Ente Roma Natura alcuna ordinanza di rimozione e soprattutto che abbia provveduto direttamente alla dovuta <<riduzione in pristino>>.

Ai sensi del 4° comma dell’art. 24 della legge regionale n. 29/11997 <<il direttore è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione>>.

Il precedente 3° comma dispone anche che <<il direttore cura … l’attuazione … delle determinazioni del presidente>>: stupisce fortemente che, a fronte di questa omissione di atti dovuti d’ufficio da parte di un Direttore Facente Funzioni, il Commissario Straordinario Maurizio Gubbiotti non abbia ritenuto di emanare una specifica determinazione per ordinare al Dott. Agr. Giulio Fancello di eseguire la <<riduzione in pristino>> a tutela delle aree naturali protette gestite da un Ente di cui a tutti gli effetti fa le veci di presidente e di rappresentante istituzionale.

Una “determinazione” del genere non ha ritenuto di emanarla il precedente Commissario Straordinario Livio Proietti quando l’ho sollecitato a provvedere  con il messaggio di posta elettronica trasmesso il  17 settembre 2012.

Stupisce ancor di più che anche l’attuale Commissario Straordinario non abbia ritenuto di fare nulla, almeno fino ad ora, da un lato perché dal 2003 è per di più Coordinatore della Segreteria nazionale dell’Associazione ambientalista Legambiente e dall’altro lato perché – quando ho avuto modo di incontrarlo di persona il 15 gennaio scorso e di esporgli il grave problema dei 492 cartelloni mai rimossi – mi ha invitato a sottoporgli il caso, che ha invece lasciato “curare” dal Dott. Agr. Giulio Fancello nel modo sopra descritto.

Se dalle “competenze” spettanti a Direttore e Commissario Straordinario nelle veci del Presidente dell’Ente Roma Natura passiamo a quelle che spettano in primis all’Assessore all’Ambiente On. Fabio Refrigeri ed alla intera Giunta di cui fa parte e di cui è presidente l’On. Nicola Zingaretti, si richiama allora quanto dispone il 4° comma dell’art. 18 della legge regionale n. 29/1997, di cui è stato riportato il testo all’inizio di questa istanza.

Anche a tal riguardo non risulta che il precedente Assessore Marco Mattei abbia ritenuto di invitare l’Ente Roma Natura <<a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni>> né peggio che mai abbia pensato di esercitare i poteri sostitutivi.

A tutt’oggi non ha ritenuto di rispettare la legge nemmeno l’On. Fabio Refrigeri e con lui la Giunta ed il Presidente On. Zingaretti.

La presente vale quindi come invito e diffida in modo ultimativo a provvedere senza più alcun indugio di fronte al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che legge per il momento solo per conoscenza, ma a cui però sarò costretto mio malgrado a rivolgermi direttamente con un dettagliato esposto-denuncia se entro 30 giorni non mi sarà stata data assicurazione di provvedere, confermando quindi la malaugurata ipotesi di una reiterata quanto recidiva inerzia da parte di tutte le SS. LL. in indirizzo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze.

Si rimane in attesa di un riscontro scritto che si richiede i sensi degli art. 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.                                                                

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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