Il testo unificato di riforma della legge sui parchi è un attacco alla natura

 

 Il 15 marzo 2013 il senatore Antonio D’Alì (PDL), ad  appena 9 giorni dalla sua proclamazione, ha comunicato alla Presidenza il Disegno di Legge S. 119 riguardante le “Nuove disposizioni in materia di aree protette”, di modifiche ed integrazioni della  legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991.

Immagine.Antonio d'Alì

Antonio d’Alì

Il successivo 6 agosto 2013 la senatrice Loredana de Petris (Presidente del Gruppo Misto-Sinistra Ecologia e Libertà, nonché membro della 13° Commissione Ambiente dal 7 maggio 2013 al 25 settembre 2013, quando le è subentrato il senatore a vita Carlo Rubbia) ha presentato a sua volta il Disegno di Legge S. 1004 che riguarda le “Nuove disposizioni in materia di aree protette”.

Immagine.Loredana De Petris

Loredana De Petris

Per il solo Disegno di Legge S. 119 e non anche per il Disegno di Legge n. 1004 è stata in seguito presentata richiesta di adozione della procedura abbreviata prevista dall’articolo 81 del Regolamento, che l’11 settembre 2013 è stata approvata a maggioranza, con il voto favorevole di PD, PDL e Scelta Civica per l’Italia e quello contrario dichiarato della Lega Nord, del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Ecologia e Libertà per dichiarazione di voto della stessa senatrice De Petris, che però si è astenuta.

Il giorno prima che venisse approvata a maggioranza la richiesta di procedura d’urgenza, il senatore Massimo Caleo (PD) ha presentato il suo Disegno di Legge S. 1034, che prevede lo stesso identico testo del disegno di legge del senatore D’Alì per quanto riguarda la composizione dei Consigli Direttivi.

Immagine.Massimo Caleo

Massimo Caleo

Il 18 settembre 2013 la 13° Commissione Ambiente del Senato ha iniziato un esame congiunto dei  primi due disegni di legge S. 119 ed S. 1004, ai quali è stato congiunto il disegno di legge S. 1034 nelle riunione successiva del 24 settembre.

Dal 2 ottobre all’11 dicembre si sono svolte 13 audizioni informali:  il 10 ottobre 2013 è stata tenuta l’audizione con le associazioni VAS, rappresentata dal dott. Arch. Rodolfo Bosi in qualità di responsabile nazionale per Parchi e Territorio, e WWF, rappresentata da Franco Ferroni e Raniero Magini.

Per il resoconto della suddetta audizione si rimanda all’articolo pubblicato su questo stesso sito il 10 ottobre 2013 (http://www.vasroma.it/audizione-con-vas-e-wwf-della-commissione-ambiente-del-senato-sulle-3-proposte-di-modifica-della-legge-quadro-sulle-aree-protette/)

Il 26 febbraio 2014 il presidente Giuseppe Francesco Maria Marinello (PDL), relatore sui disegni di legge n. 119, 1004 e 1034, ha comunicato di aver definito una proposta di Testo unificato per i disegni di legge n. 119, 1004 e 1034 che ha poi illustrato nella successiva seduta di giovedì 6 marzo 2014, proponendo che venga adottata quale testo base per il seguito dell’esame congiunto.

Immagine.Giuseppe Marianello

Giuseppe Francesco Maria Marinello

La 13° Commissione Ambiente ha convenuto anche sulla  richiesta dei senatori Loredana De Petris (gruppo misto-SEL) e Arrigoni (LN-Aut) di un congruo margine di tempo per la presentazione degli emendamenti: il presidente Marinello ha fissato il termine  per le ore 12 di venerdì 21 marzo 2014.

Lo stesso giorno le associazioni ambientaliste, CTS, FAI, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Pronatura, Touring Club Italiano e WWF Italia hanno emanato il seguente comunicato.

 COMUNICATO STAMPA

RIFORMA DELLA LEGGE SUI PARCHI

ATTACCO ALLA NATURA

Caccia nei parchi, silenzio assenso sulle nuove opere di trasformazione del territorio, tassa sugli impatti ambientali, gestione dei parchi in mano ai Comuni, interessi privati delle imprese agricole nei consigli direttivi, così il Senato prepara l’attacco alla Natura d’Italia.

La Commissione Ambiente del Senato ha completato la discussione sulle proposte di Legge per la modifica della normativa quadro sulle aree naturali protette, la Legge 394 del 1991, definendo il testo unico che andrà all’approvazione definitiva. 

Le maggiori Associazioni ambientaliste, CTS, FAI, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Pronatura, Touring Club Italiano e WWF Italia lanciano l’allarme per un autentico ed inaccettabile attacco alla natura. 

La proposta di legge prevede l’introduzione del silenzio assenso per il nulla osta rilasciato dagli Enti Parco, la caccia nei parchi mascherata da controllo faunistico per tutte le specie, royalty per le opere ad elevato impatto ambientale, aumento del potere dei Comuni nella gestione dei parchi e nuove categorie di parchi per soddisfare solo gli interessi di alcuni territori. 

Le 8 maggiori Associazioni ambientaliste si appellano ai Senatori chiedendo di fermare questo colpo di mano che rischia di trasformare la Legge quadro sulle aree naturali protette in uno strumento per sferrare un attacco mortale al patrimonio naturale del nostro Paese. 

Questa proposta di riforma della Commissione Ambiente del Senato non è solo inopportuna ma è pericolosa per le sorti della natura italiana.

Le Associazioni ambientaliste chiedono per questo l’eliminazione dal testo unificato che sarà portato in aula per l’approvazione definitiva delle modifiche ritenute lesive dei principi e finalità della Legge quadro approvata nel 1991 e rivolgono un appello ai Senatori della tredicesima Commissione affinché sia fermata questa sciagurata riforma.

Le Associazioni ambientaliste, CTS, FAI, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Pronatura, Touring Club Italiano e WWF Italia chiedono al Parlamento di favorire le condizioni per un ampio confronto con tutte le parti interessate sul rilancio del ruolo dei parchi e delle riserve naturali per garantire una efficace conservazione del patrimonio naturale del Paese e si adopereranno nei prossimi giorni per far meglio comprendere al Senato la necessità di fermare questa riforma.

Roma, 6 marzo 2014

WWF Italia ufficio stampa – tel. 06 84497373

COSA PREVEDE LA RIFORMA DELLA LEGGE 394/1991 PROPOSTA DALLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL SENATO:

Ecco le principali proposte di modifica della Legge quadro sulle aree naturali protette che preparano il nuovo attacco alla Natura d’Italia:

1.  CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA NELLE AREE NATURALI PROTETTE: Le Associazioni evidenziano i rischi di pericolosi effetti collaterali delle modifiche proposte alla Legge quadro sui parchi sulla normativa nazionale sulla caccia (la Legge n.157/92), che porterebbero sicuramente all’avvio di una nuova procedura d’infrazione dal parte dell’Unione Europea. Con artifizi giuridici si vuole legittimare l’ingresso dei cacciatori nei parchi per la gestione della fauna selvatica, confermando pratiche che si sono già diffuse in molti parchi senza una soluzione concreta dei problemi dovuti al sovrannumero di alcune specie, come il cinghiale.

2.  SILENZIO ASSENSO SUL NULLA OSTA DEGLI ENTI PARCO: La proposta di modifica prevede la sostituzione dell’art. 13 della Legge quadro introducendo nella procedura del nulla osta rilasciato dagli Enti Parco sulle nuove opere e progetti all’interno dell’area protetta il silenzio assenso dopo 60 giorni. Un provvedimento che rischia di ridurre la capacità di controllo degli Enti Parco sulle trasformazioni del territorio, in considerazione anche delle ridotte e inadeguate piante organiche degli Enti di gestione.

3.  GESTIONE DEI PARCHI IN MANO AI COMUNI: La proposta di riforma del Senato prevede nella procedura di approvazione del Piano del Parco, il principale strumento di gestione dell’area naturale protetta, l’obbligo dell’intesa con i Comuni. Il Piano del Parco viene oggi adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente costituito al 50% dai Comuni, dopo consultazione della Comunità del Parco costituita dai Comuni e da altri Enti Locali. La proposta del Senato introdurrebbe anche l’obbligo dell’intesa con i Comuni da parte della Regione che approva definitivamente il Piano. Si consegna definitivamente in questo modo la gestione dei Parchi nelle mani dei Comuni.

4.  FINANZIAMENTO DEI PARCHI ATTRAVERSO ROYALTYContestato dalle Associazioni ambientaliste il meccanismo di pagamento di royalty agli Enti Parco da parte di titolari di attività economiche ad elevato impatto ambientale operanti o possibili all’interno delle aree naturali protette e nelle aree contigue. Il rischio di gravi condizionamenti dell’operato degli Enti Parco è senza dubbio elevato se dovesse essere confermato l’approccio previsto dalla proposta del Senato. Serve piuttosto un necessario approfondimento per introdurre nel nostro ordinamento il tema del pagamento dei servizi ecosistemici per assicurare comunque la prevalenza della tutela della natura su altri particolari interessi economici e, al tempo stesso, il rafforzamento dei divieti nella legge, in modo da porre il Parco più al riparo dalle possibili, e anzi probabili, pressioni finalizzate all’ingresso di nuove attività il più delle volte non compatibili con la specifica qualità ambientale dei Parchi italiani.

5.  COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI: Dopo l’approvazione del DPR n.78 del 2013 che ha rivisto la composizione dei Consigli direttivi dei Parchi nazionali, portando da 12 a 8 i componenti e modificando i soggetti coinvolti, si ritiene inopportuno intervenire di nuovo con l’inserimento di un rappresentante delle Associazioni di categoria degli agricoltori, senza rivedere la composizione ed il ruolo della Comunità del Parco. Nell’organo di governo dei parchi nazionali devono sempre prevalere gli interessi pubblici generali rispetto a pur legittimi interessi particolari e di settore. In una eventuale revisione della composizione dei Consigli direttivi dovrebbe essere valutato anche  l’inserimento di un esperto in temi di tutela paesaggistica  e beni culturali. Su questo tema tra l’altro è già intervenuto il Governo con un articolo presente nel collegato ambientale alla Legge di Stabilità.

6.  NASCONO I PARCHI GEOLOGICI SOLO A VANTAGGIO DI ALCUNI TERRITORI: Viene introdotta nella Legge quadro la categoria dei Parchi geologici nazionali, categoria non prevista dalla classificazione internazionale dell’IUCN, per finanziare la fallimentare esperienza dei parchi geominerari. Il condivisibile obiettivo del recupero delle miniere e cave abbandonate non può essere spacciato per conservazione della natura favorendo la nascita di Parchi nazionali speciali con una ridotta tutela del patrimonio naturale (nei parchi geologici sarebbe ad esempio consentita la caccia). La Legge 394 del 1991 già consente oggi la nascita di Parchi nazionali per tutelare emergenze geologiche e geomorfologiche, come già avvenuto nel caso del Parco Nazionale del Vesuvio.

7.  IL RUOLO DELLA FEDERPARCHI: La proposte di Legge dei Senatori attribuirebbero a Federparchi il ruolo esclusivo di rappresentanza degli Enti gestori delle aree naturali protette, sebbene Federparchi sia un’Associazione di categoria che non riunisce tutti i soggetti che hanno oggi la responsabilità della gestione delle aree naturali protette. Si costituirebbe per legge una sorta di monopolio della rappresentanza degli Enti gestori dei Parchi e Riserve naturali del nostro Paese che davvero non pare giustificato e corretto.

La richiesta delle 8 maggiori Associazioni ambientaliste è di stralciare questi punti dal testo che il Senato dovrà approvare nelle prossime settimane, favorendo un percorso diverso e mirato al rilancio delle aree protette e della loro missione.

Dott. Franco Ferroni

Responsabile Policy Biodiversità, Aree Protette e Politiche Agricole

WWF Italia

Via Po, 25/c – 00198 Roma

Tel. 0684497254

Cel. 3298315744

Telelavoro: 0733.694423 – 694431

Skype: wwf.ercmed

Immagine.Ferroni

Franco Ferroni

Il senatore Giuseppe Francesco Maria Marinello ha così replicato lo stesso giorno al suddetto comunicato stampa che secondo lui non c’è nessun attacco a natura e parchi, ma anzi maggiori tutele: <<Spiace questo atteggiamento allarmistico di alcune associazioni ambientaliste che riteniamo decisamente esagerato: non c’è nessun attacco alla natura che invece in Commissione Ambiente del Senato tuteliamo ogni giorno. Abbiamo avviato con una lunga serie di audizioni, un percorso condiviso e di massima apertura. Il testo, del resto, è frutto dell’assemblaggio di tre disegni di legge già presentati. Tra l’altro – continua il Presidente Marinello – nei prossimi giorni il dibattito in Commissione con eventuali proposte di emendamenti che i senatori riterranno opportuno presentare, potrà contribuire in maniera determinante al testo che approvato in Commissione approderà in aula. Ritengo che in questa ulteriore fase, si possano apportare modifiche ulteriori che contribuiranno sicuramente all’approvazione di regole aventi l’unico scopo di rendere più attuale l’assetto normativo sul sistema dei parchi naturali del nostro Paese, enti che riteniamo un bene primario da valorizzare e difendere>>.

Alla pronta risposta del senatore Marinello si è aggiunto l’intervento del presidente di Federparchi Giampiero Sammuri: <<Da tempo si registrano polemiche, attacchi, considerazioni non proprio esatte e posizioni distanti riguardo ai contenuti del nuovo assetto normativo in materia di aree protette, che è in itinere.  Federparchi, per quanto nelle sue possibilità, ha sempre cercato una sintesi tra le proposte di tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle aree protette italiane. È necessario però sviluppare il ragionamento sapendo cosa prevede la normativa attuale, quello che  succede oggi nei parchi e quali effetti produrrebbero  le modifiche proposte.

Ci sono numerose modifiche, infatti, che trovano un consenso pressoché unanime. Lo stesso Wwf, capofila di un gruppo di associazioni fortemente critiche verso i disegni di legge D’Alí e Caleo, scrive testualmente nel documento depositato presso la commissione ambiente del senato: “…È pur vero che nella riforma proposta esistono alcune proposte largamente condivisibili….ed è anche vero che la riforma contiene un intervento da tutti ritenuto importante sulle aree marine protette, ma è altrettanto vero che tutto ciò non compensa affatto la gravità delle proposte sopra descritte…”.

 Quindi, anche da parte di chi è fortemente critico verso i disegni di legge in esame, si ammette che tali testi presentano elementi migliorativi rispetto alla normativa attuale. A mio giudizio sarebbe utile per il sistema delle aree protette che laddove c’è un consenso unanime si sostenessero tutti insieme le modifiche e si discutesse poi  sul resto, senza dare l’impressione che è tutto sbagliato. Non è questa ovviamente l’occasione per entrare nel dettaglio dei punti controversi, che sono essenzialmente tre: le royalties per attività impattanti, la gestione faunistica e la governance”.

Immagine.Giampiero Samamuri

Giampiero Sammuri

Sammuri concorda quindi con il presidente della Commissione Ambiente del Senato Marinello sui toni usati, definiti “esageratamente allarmistici”: <<Abbiamo un’eccellente base di discussione – ha concluso il presidente di Federparchi – Europarc Italia – frutto di una concertazione e di una partecipazione davvero molto vasta. Senza contare che non ci sono mai state chiusure verso alcuno. Come Federparchi auspichiamo che possono essere accolti alcuni miglioramenti, in primo luogo quelli recentemente concordati con Aidap. Resta il fatto – e lo voglio ripetere – che la piattaforma di partenza è molto buona e che da questo momento ciò che conta è fare presto>>.

A nome di Verdi Ambiente e Società il Dott. Arch. Rodolfo Bosi, oltre ad aver condiviso fin dal 10 ottobre 2013 gli stessi identici punti di critica ribaditi ora nel suddetto Comunicato Stampa a cui VAS non è stata chiamata ad aderire, ha posto l’accento sui seguenti ulteriori aspetti critici ignorati del tutto dalle altre associazioni ambientaliste.

1. PIANI DI ASSETTO – Tutti e tre i disegni di legge, così come ora il testo unificato che li assembla,  hanno perso l’occasione di adeguare il dettato normativo del 7° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991 (secondo cui il Piano di Assetto di un parco sostituisce ad ogni livello i piani paesistici) con il secondo periodo del 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi del quale “per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

Con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione relativa al principio della “cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette”.

I disegni di legge n. 119 del sen. D’Alì e n. 1034 del sen. Caleo ignorano sia il D.Lgs. n. 42/2004 che la sentenza della Corte Costituzionale, mentre il disegno di legge n. 1004 della senatrice De Petris provvede correttamente, ma solo passivamente a recepire il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” eliminando le parole “i piani paesistici” dal comma 7 dell’art. 12 della legge n. 394/1991, senza contenere una minima ulteriore traccia di aver recepito la sentenza della Corte Costituzionale anche e soprattutto in termini di incidenza sulla pianificazione dei Piani di Assetto.

In termini pratici si tratta di sancire per legge che le destinazioni dei Piani di Assetto debbono rispettare le prescrizioni impartite dai Piani Territoriali Paesistici Regionali (PTPR) ed in particolare quelle che dettano la tutela integrale e quindi la in edificabilità.

2. PROCEDIMENTO DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI DI ASSETTONei tre disegni di legge e quindi anche nel testo unificato che li assembla, si registra il mancato recepimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prescritta dal D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dapprima dal D.Lgs. n. 4/2008  e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010: comporta che la redazione di ogni Piano di Assetto deve essere obbligatoriamente sottoposta a VAS.

La procedura di VAS così come stabilita comporta dunque per ogni Piano di Assetto di un’area naturale protetta – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12) – la pubblicazione ed il deposito per 60 giorni della “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).

Alla decisione finale deve seguire la vera e propria adozione del Piano di Assetto da parte del Consiglio Direttivo e la sua pubblicazione e deposito per 40 giorni . seguendo il dettato del 4° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991.

Dei tre disegni di legge quello della senatrice De Petris sfiora soltanto il problema, perché propone che sia soggetta al nulla osta dell’Ente Parco anche “l’approvazione dei piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2  e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora comportino previsioni all’interno dell’area protetta”: sembra ignorare, al pari dei senatori D’Al’ e Caleo che alla procedura di VAS deve essere sottoposto l’intero Piano di Assetto e che ad esprimere un “parere” motivato sulle osservazioni presentate alla sua “proposta” è l’autorità competente della Regione con cui l’Ente Parco è chiamato solo a collaborare.

3. AREE CONTIGUE AI PARCHI NAZIONALILe aree contigue costituiscono indubbiamente dei territori di protezione esterna dei parchi, che come tali erano stati già tutelati fin dal 1985 dalla cosiddetta “legge Galasso” n. 431: ne deriva che il rapporto esistente tra “aree contigue“, una volta istituite entro precisi e ben definiti confini, e “territori di protezione esterna dei parchi” è un rapporto di perfetta equivalenza, che dovrebbe quindi comportare l’imposizione automatica del vincolo paesaggistico anche sulle aree contigue.

La tutela del suddetto particolare vincolo paesaggistico, relativo ai “territori di protezione esterna dei parchi“, deve essere assicurata dalla classificazione per zone e dalla normativa d’uso e di valorizzazione ambientale prescritta per ognuna di esse dal relativo Piano Paesistico Territoriale Regionale (PTPR) adeguato al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

La formulazione del dettato legislativo di livello nazionale (come poi anche regionale) non prevede anzitutto una contestualità dei tempi di definizione della perimetrazione dei parchi da un lato e dei confini delle aree contigue dall’altro lato, ma sembra posporre cronologicamente la “determinazione dei confini delle aree contigue (2° comma dell’art. 32 della legge n. 394/1991).

Sicuramente le aree contigue non possono essere istituite contemporaneamente alla legge istitutiva di un’area protetta, dal momento che vanno decise d’intesa con l’organismo di gestione il quale non può esistere ancora al momento della istituzione di un parco, perché viene materialmente insediato soltanto dopo l’entrata in vigore della medesima legge istitutiva: ne deriva che le aree contigue non vengono considerate e quindi non possono incidere a priori sulla scelta della perimetrazione provvisoria stabilita nella legge istitutiva di un’area protetta.

Il dettato legislativo di livello nazionale (come poi anche regionale) non prevede nemmeno che le aree contigue interferiscano direttamente con la scelta della perimetrazione definitiva assegnata al piano di assetto, dal momento che l’art. 32 che le prevede non le lega al Piano di Assetto.

L’art. 12 della legge n. 394/91 relativo alla disciplina del piano di assetto dei parchi (così come gli articoli delle leggi regionali che l’hanno recepito) stabilisce soltanto l’obbligo di articolare in 4 zone (caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso) il territorio ricompreso all’interno della perimetrazione definitiva, e non anche il compito di delimitare i confini delle aree contigue, che sono invece disciplinate a parte sia nella legge quadro nazionale che in quelle regionali che l’hanno recepita, per giunta con procedimenti diversi.

Appare evidente però che lo studio e le analisi occorrenti per la redazione di ogni Piano di Assetto prendono in esame l’intero quadro ambientale entro cui si pone un’area naturale protetta e non può quindi non prevedere anche un sistema di aree contigue.

Il disegno di legge n. 119 del sen. D’Alì propone a tal riguardo che “il piano reca altresì l’indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d’intesa con la regione.”

Riguardo alla possibile “zona di transizione” va precisato che la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 denominata “Habitat” è successiva sia alla legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del 6.12.1991 che alla legge sulla caccia n. 157 dell’11.2.1992 ed ha introdotto l’obbligo di costruire la “Rete Ecologica” europea chiamata “Rete Natura 2000”: quest’obbligo non può essere disatteso né dallo Stato né dalle Regioni, che nell’ambito della loro autonomia amministrativa possono comunque costruire tanto una Rete Ecologica Nazionale (REN) quanto una Rete Ecologica Regionale (RER), anche in assenza di quella nazionale, integrando e mettendo in rete i SIC e le ZPS con il rimanente sistema territoriale protetto, che è costituito per lo più dalle aree naturali protette istituite e dagli istituti di protezione della fauna selvatica, ma anche dai cosiddetti “beni diffusi” vincolati automaticamente dalla legge “Galasso” n. 431/1985 ed ora recepiti all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, fra i quali vano considerati i corsi d’acqua ed i boschi e le foreste che costituiscono un habitat naturale per la fauna selvatica.

La Rete Ecologica sia Nazionale che Regionale si deve dunque articolare sugli elementi principali sopra descritti e deve fornire il quadro progettuale generale all’interno del quale inserire il progetto di un “Piano regionale delle aree naturali protette”.

4. INDIVIDUAZIONE DI UNA MAPPA DELLE POSSIBILI AREE CONTIGUE Va rilevato che le proposte dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), così come finora formulate in modo disseminato ma non continuo sul territorio, non costituiscono ancora una “rete”, per costruire la quale occorre per l’appunto individuare una serie di “aree contigue” ad aree naturali protette istituite o ad istituti di protezione della fauna selvatica (assimilabili eventualmente a loro volta ad “aree contigue”, specie se ciò si rendesse necessario ai fini della “riperimetrazione” delle aree precluse alla caccia da un lato e del mantenimento di una certa tutela dall’altro lato), oltre che utilizzare come corridoi ecologici di connessione sia i corsi d’acqua che i boschi e le foreste: la “mappa delle possibili aree contigue” deve dunque puntare ad individuare una potenziale “Rete Ecologica” che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall’art. 32 della legge n. 394/1991, ma anche dalle Direttive “Habitat” e “Uccelli”.

Dal momento che una siffatta “Rete Ecologica” è costituita da un sistema di “aree contigue” che continuano pur sempre a far parte dell’Ambito Territoriale di Caccia, viene in ogni caso rispettato il principio delle percentuali massime di Superficie Agro-Silvo-Pastorale (S.A.S.P.) che può essere sottratta alla caccia, naturalmente sul presupposto che la “Rete Ecologica” venga comunque imperniata su un sistema complessivo di aree protette precluse alla attività venatoria nella misura percentuale non superiore al 30% della S.A.S.P.: sulla “intelaiatura” della Rete Ecologica Nazionale e Regionale si potranno dunque individuare tutta una serie di possibili aree contigue tanto alle aree naturali protette istituite e istituende quanto ai corridoi ecologici ed alle zone cuscinetto.

Dei tre disegni di legge presentati solo quello della senatrice De Petris propone di modificare l’art. 32 della legge n. 394/1991 prevedendo l’istituzione di aree contigue “Al fine di consentire la circolazione dei flussi genetici nella rete territoriale a supporto della biodiversità e sviluppare la connessione ecologica nell’ambito del sistema delle aree protette, nonché di assicurare una più efficace conservazione delle aree protette stesse mediante zone di transizione, con i piani paesaggistici di cui all’articolo 135 del co-dice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono”.

La suddetta modifica non figura nel Testo unificato.

5. PIANO PLURIENNALE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (PPPES)Deve essere opportunamente coordinato con il Regolamento del Parco e soprattutto con il Piano di Assetto di cui costituisce il successivo strumento di attuazione, al pari dei piani attuativi particolareggiati di attuazione dei Piani Regolatori Generali dei Comuni: non sembra una soluzione troppo praticabile abrogare del tutto i commi 1, 2,3 4, e 6 dell’art. 14 della legge n. 394/1991 che lo prevede, come fanno tutti e tre i disegni di legge ed ora il Testo unificato, per farlo assorbire dal Piano di Assetto che pianifica il territorio e non può curarsi anche degli aspetti gestionali.

Si fa ad ogni modo presente che anche il PPPES va sottoposto obbligatoriamente a VAS.

Foto Bosi Rodolfo

Rodolfo Bosi

I suddetti aspetti sono stati tramutati in specifici emendamenti, che unitamente ad altri il Dott. Arch. Rodolfo Bosi ha inserito nelle Proposte di emendamenti alla legge quadro n. 394 del 1991, che ha poi trasmesso per posta elettronica, oltre che alla 13° Commissione Ambiente, alle senatrici del Movimento 5 Stelle Paola Nugnes e Vilma Veronese ed alla senatrice del PD Laura Puppato, perché alla fine della audizione del 10 ottobre scorso gli avevano voluto far sapere che condividevano quanto da lui proposto.

Ci si augura che entro le  ore 12 di venerdì 21 marzo 2014 vengano presentati anche gli emendamenti proposti da VAS.

 

 

 

 

 

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