Le Province restano attive e mantengono competenza in materia di ambiente. Lo prevede la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, in attesa della soppressione dell’Ente disposta dal Disegno di Legge costituzionale in discussione in Parlamento. La legge 56/2014, entrata in vigore l’8 aprile 2014, nel riorganizzare le funzioni e i compiti di città metropolitane e unioni di Comuni, stabilisce che in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione le Province sono disciplinate dalla stessa legge 56/2014. COSA PREVEDE LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PROVINCE Per quanto riguarda le Province, in attesa della parallela riforma costituzionale, la nuova disciplina le configura quali enti di area vasta di secondo grado (il nome Province nella legge 56/2014 resta, essendo ancora in Costituzione), destinate a svolgere funzioni non attribuibili ai comuni, individuate non tanto in applicazione di un criterio dimensionale, ma in rapporto alle loro caratteristiche intrinseche, al loro contenuto. Arrivando a definire in maniera precisa le funzioni di area vasta si organizza, così come è avvenuto e avviene in tutti i Paesi europei, quella dimensione intermedia tra i comuni e la regione, che è presente in tutte le democrazie europee. L’area vasta non è quindi un consorzio di comuni, né tanto meno una grande unione di comuni, ma un ente di secondo livello espressione territoriale dei comuni, per impedire sovrapposizioni di competenze e conflitti politici. È intrinsecamente raccordato con le regioni, che possono riorganizzare le proprie funzioni amministrative come meglio ritengono. Si ottiene così il risultato che i comuni possono cedere la gestione di proprie competenze all’area vasta – come, ad esempio, le scuole secondarie – e che la regione eviti di “amministrativizzare” se stessa, cedendo funzioni all’area vasta e privilegiando la propria vocazione costituzionale di ente di legislazione e di programmazione. Il fatto che le funzioni fondamentali siano definite con […]