Riforma del Titolo V della Costituzione: associazioni ambientaliste già sul piede di guerra contro l’articolo 117

Immagine.Costituzione La pietra dello scandalo si chiama articolo 177 dell’emendamento 26.1000 del Titolo V della Costituzione.

Ed è nel mirino delle associazioni ambientaliste perché proprio sull’ambiente alimenterebbe «il conflitto tra Stato e Regioni, invece di superarlo» e inciderebbe «scorrettamente sul concetto unitario di tutela di cui all’art. 9 della Carta».

E per questo 19 associazioni ambientaliste riconosciute hanno scritto una  lettera ai relatori della riforma costituzionale, autori della modifica al testo base del ministro Boschi sul Titolo V della Costituzione, il vicepresidente del Senato,  Calderoli e la presidente della I Commissione del Senato, Finocchiaro e per conoscenza ai ministri per le Riforme Boschi e per l’Ambiente Galletti in cui chiedono di tornare al testo originario proposto nel disegno di legge governativo in quanto «la nuova formulazione dell’art. 117 è fortemente peggiorativa e non condivisibile, sia dal punto di vista formale che sostanziale».

Immagine.Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi

Le 19 associazioni ambientaliste sono: Accademia Kronos, Agri Ambiente, Amici della Terra, AIIG, CTS, ENPA, FAI, Federazione Pro Natura, Greenrecord, INU, Italia Nostra, LAC, LAV, Legambiente, Marevivo, Montain Wilderness, Touring Club, VAS, WWF Italia e hanno chiesto un incontro ai relatori perché nella lettera rilevano che l’emendamento n. 26.1000, senza alcuna ragione ascrivibile a tecnica legislativa, modifica l’originaria e chiara dizione originaria del ddl costituzionale relativa all’art. 117, comma 2, lett. s) della Carta costituzionale, secondo cui lo Stato ha legislazione esclusiva  in materia di “ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull’ordinamento sportivo”.

Questa dizione originaria è stata sostituita con la più confusa formulazione contenuta nell’emendamento Calderoli/Finocchiaro che, se approvata, affiderebbe allo Stato la competenza esclusiva oltre che in materia di “tutela dei beni culturali e paesaggistici”, anche su non chiare “disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema”.

Le associazioni nella loro lettera contestano i contenuti dell’emendamento 26.1000, come si legge perché:

<<a) la natura non precisata delle “disposizioni generali e comuni” può solo alimentare oltremodo il conflitto, già elevato, tra lo Stato e le Regioni di fronte alla Corte costituzionale;

b) rischia di spezzare quell’unicum che deriva direttamente dall’art. 9 della Costituzione tra patrimonio culturale e ambiente, come più volte ribadito nella giurisprudenza costituzionale.>>

Le associazioni ambientaliste nella loro lettera chiedono il ritorno al testo Boschi  «più consono e coerente rispetto all’obiettivo primario del delicato processo di riforma costituzionale in atto, che è quello, per quanto riguarda la revisione del Titolo V, di meglio definire proprio quella ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, che l’emendamento 26.1000 tende maldestramente a confondere».

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