Ecco quanto c’è di VAS nel PRIP approvato dalla Assemblea Capitolina il 30 luglio 2014

Immagine.Slide copertina Il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) che è stato approvato definitivamente con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 costituisce l’aggiornamento e la revisione del PRIP redatto originariamente dalla S.p.A. “Aequa Roma” e licenziato dalla Giunta di Alemanno il 2 febbraio del 2011: è stato approvato contestualmente alle modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” approvate con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.

Quella che segue è una analisi estremamente puntuale svolta in ordine cronologico di tutte le modifiche tanto del PRIP quanto del Regolamento che sono riportate in grassetto di colore blu e che sono oggettivamente ed inconfutabilmente attribuibili all’azione che il sottoscritto ha svolto sempre e soltanto a nome e per conto del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società“ (VAS), singolarmente o in modo associato dapprima con l’associazione “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e da ultimo con l’associazione “Cittadinanzattiva”.

La scadenza improrogabile del 31 dicembre 2014

Al punto 2 della Nota VAS prot. n. 40 dell’11 settembre 2010 ho per la prima volta messo in evidenza la scadenza del 31 dicembre 2014, osservando fra l’altro al riguardo che “dall’esame incrociato di tutta la suddetta normativa doverosamente richiamata emerge anzitutto che non è dato ancora di sapere quali siano gli impianti pubblicitari soggetti a ‘concessioni’ quinquennali e quali gli impianti soggetti invece ad ‘autorizzazioni’ triennali: ….

Se poi si considera che il rinnovo deve essere dato esclusivamente per gli impianti per i quali si sia pervenuti all’esito della stessa procedura di riordino, allora si riduce ancor più non solo il numero degli impianti che hanno avuto il rinnovo della ‘concessione’ fino al 31.12.2014, ma anche il numero degli impianti che hanno avuto il rinnovo della ‘autorizzazione’ fino al 31.12.2010.”

Sono successivamente tornato innumerevoli volte su questo argomento.

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP che sono riuscito ad elaborare a nome di VAS assieme a Basta Cartelloni-Francesco Fiori: il Cronoprogramma delle fasi temporali prevedeva l’entrata a regime delle gestione di tutti gli impianti nelle 5° fase, tra novembre e dicembre del 2014.

La scadenza del 31 dicembre 2014 di tutte le “concessioni” degli impianti facenti parte della procedura di riordino è stata recepita poi dallo stesso Assessore per Roma Produttiva Marta Leonori che l’ha fatta diventare la molla per giustificare l’approvazione del PRIP e dei successivi Piani di Localizzazione e l’espletamento dei bandi di gara entro la fine di quest’anno o tutt’al più entro i primi mesi dell’anno successivo.

Con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato la proposta di deliberazione n. 61 di modifiche ed integrazioni al Regolamento, che ha sostituito il comma 9 dell’art. 34 secondo il testo seguente, poi approvato definitivamente con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014: “Gli impianti riconducibili alla procedura del riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fino al 31/12/2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”.

In sede di approvazione è stata aggiunta la seguente precisazione: “Non si procede al rilascio dei singoli atti autorizza tori relativamente agli impianti predetti .

La trasformazione dello schema normativo

in Normativa Tecnica di Attuazione

Con Decisione n. 3 del 2 febbraio 2011 la Giunta Comunale dell’allora Sindaco Alemanno ha licenziato il PRIP redatto da “Aequa Roma”, costituito da 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali, da uno Schema Normativo ed una Relazione, oltre che dalle tavole del quadro conoscitivo.

 Immagine.copertina schema normativo

Lo schema normativo aveva il seguente indice.

 Immagine.indice schema normativo

Immagine.indice schema normativo.1

Dopo la sua pubblicazione, con Nota VAS prot. n. 2 dell’11 aprile 2011 ho fatto presente quanto segue: “In allegato alla presente si rimettono pertanto le osservazioni che nome di VAS ho redatto in uno spirito di leale collaborazione, con il dichiarato intento di portare un contributo utile alla migliore definizione del PRIP, finalizzato sempre e comunque a perseguire l’interesse pubblico generale della città di Roma.

Fra le osservazioni relative alla normativa del PRIP ho fatto la seguente: “Il PRIP è corredato da uno ‘schema normativo’ costituito da 6 capitoli con i rispettivi paragrafi, che non comportano l’entrata in vigore di nessuna disposizione normativa, dal momento che l’attuazione del PRIP è demandata alla approvazione dei singoli Piani di Localizzazione con cui si concretizza di fatto.

Si propone pertanto di rendere immediatamente vigente il PRIP attraverso l’entrata in vigore quanto meno di ‘misure di salvaguardia’, trasformando il suo titolo di ‘schema normativo’ in ‘Norme Tecniche di Attuazione’ (N.T.A.) ed in precisi articoli tutti i paragrafi, eventualmente raggruppati in ‘Titoli’ (corrispondenti ai ‘Capitoli’), corretti ed integrati secondo quanto si proporrà nelle singole osservazioni specifiche allo schema normativo.

In sede di controdeduzioni la Giunta Comunale non ha tenuto conto della mia suddetta proposta, ma poi con nota prot. n. 20258 del 27 aprile 2012 il Comune ha trasmesso all’autorità regionale competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Rapporto Preliminare e lo schema del PRIP.

Con Determinazione n. A12913 del 17 dicembre 2012 il PRIP è stato escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ma a condizione che fossero rispettate una serie di prescrizioni, fra cui la seguente: “Il piano deve essere dotato di un apparato di Norme che ne consentano la sua completa attuazione, anche attraverso il coordinamento con le norme derivanti dal Regolamento già in vigore”.

Conseguentemente la S.p.A. “Aequa Roma” è stata costretta a trasformare d’ufficio lo schema normativo del PRIP in “Normativa Tecnica di Attuazione”, formalmente depositata con nota prot. n. 13003 del 14 novembre 2013 presso la U.O. Regolazione Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità: in sede di percorso di partecipazione al PRIP voluto dal Presidente della IX Commissione Commercio Orlando Corsetti, con nota prot. n. 2196 del 19 febbraio 2014 “Aequa Roma” ha consegnato la versione aggiornata anche della Relazione e delle Tavole di Piano.

Immagine.copertina normativa tecnica di attuazione

La “Normativa Tecnica di Attuazione” aveva il seguente indice.

Immagine.Indice della NTA del PRIP

Immagine.Indice della NTA del PRIP.1

Come si può bene vedere, “Aequa Roma” ha accolto la proposta di VAS, suddividendo la “normativa tecnica di attuazione” in 7 Titoli (con le stesse intitolazioni proposte dal sottoscritto)   e la stessa numerazione degli articoli (con gli stessi titoli proposti, fino al n. 37), slittata però di un numero per causa della abolizione del paragrafo 1.1. dello schema normativo relativo ai “Riferimenti legislativi, regolamentari, deliberativi e documentali”, poi ripareggiata nella numerazione dopo l’aggiunta del nuovo art. 7 dedicato alle “Aree naturali protette” (inserito tra gli “Edifici di carattere storico-architettonico” e le “Aree a verde pubblico”) e di nuovo slittata con il recepimento del paragrafo 5.6. dello schema normativo relativo alla “Efficacia del piano di localizzazione” che è stato però spostato all’art. 36 (“Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale”) e che in aggiunta all’art. 37 (”Disposizioni transitorie fino all’approvazione dei piani di localizzazione”) è andato a formare il nuovo Titolo VII (dedicato alle “NORME TRANSITORIE”).

La “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP” licenziata con la Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 ha cancellato dall’indice l’art. 37.

Immagine.Indice della NTA del PRIP licenziato dalla Giunta 

La “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP definitivamente approvata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 ha cancellato anche l’art. 36 e quindi l’intero Titolo VII.

Immagine.Indice della NTA definitivamente approvata 

Distinzione normativa tra elaborati prescrittivi

ed elaborati descrittivi del PRIP

Dopo la pubblicazione del PRIP così come licenziato dalla Giunta di Alemanno, con Nota VAS prot. n. 2 dell’11 aprile 2011 ho trasmesso come già detto le osservazioni di VAS, fra le quali c’erano quelle che proponevano la sostituzione o delle modifiche ed integrazioni del testo dei vari paragrafi dello schema normativo e che sono state poi recepite e fatte proprie come Allegato A) ad un Maxi-emendamento al PRIP approvato dal II Municipio, subordinandole all’espressione del parere favorevole sul PRIP.

 Immagine.Maxi-emendamento II Municipio

Le Controdeduzioni ai pareri sul PRIP espressi dai Municipi, che sono state approvate dalla Giunta di Alemanno il 22 giugno 2011, hanno accolto tre delle suddette proposte di emendamento.

La prima di queste ha riguardato il paragrafo 1.2 dello schema normativo, relativo all’ “Ambito di applicazione”, che éstata accolta, ma riformulandone il testo che è stato però inserito al successivo paragrafo 1.3 nel modo seguente: “La disciplina del presente Piano è definita dall’insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi.  

Sono elaborati prescrittivi:

a) le presenti norme tecniche di attuazione di cui sono parte integrante le allegate schede tecniche delle tipologie di impianto;

b) i seguenti elaborati grafici:

1 – Zonizzazione e tipi stradali costituita da 14 tavole in scala 1:20.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnato dalle sigle da 1.01 a 1.14;

2 – Ambiti territoriali e aree di progettazione unitaria costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnato dalle sigle da 2.a a 2.c.. 

Nell’eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo: se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevalgono le prescrizioni a scala dettagliata. 

Costituiscono elaborato descrittivo, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del presente piano:

a) la relazione illustrativa contenente la descrizione degli obiettivi delle strategie del piano, dei metodi adottati, degli esiti delle analisi condotte, delle scelte operate e delle relative motivazioni;

b) I seguenti elaborati grafici del quadro conoscitivo:

1 – Sintesi del piano territoriale paesistico regionale – Sistemi ed ambiti del paesaggio costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A1.a a A1.c;

2 – Sintesi del piano territoriale paesistico regionale – Beni paesaggistici costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A2.a a A2.c;

3 – Sintesi del piano regolatore generale costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A3.a a A3.c;

4 – Sintesi del piano generale del traffico urbano – classificazione della rete stradale e ZTL generale costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino contrassegnate dalle sigle da A4.a a A4.c.”. 

Lo stesso identico testo è rimasto invariato nell’art. 2 sia della “Normativa Tecnica di Attuazione” redatta d’ufficio da “Aequa Roma” sia di quella licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina sia di quella definitivamente approvata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP relativa

alla “Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio”

La seconda delle osservazioni accolte nelle controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina il 22 giugno 2011 ha riguardato il paragrafo 4.5 dello schema normativo, relativo alla “Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio”, che è stata accolta con il testo seguente: I predetti studi progettuali di dettaglio devono avere i contenuti e il valore del piano di localizzazione ai sensi delle presenti norme.

Lo stesso identico testo è rimasto invariato come 3° ed ultimo comma dell’art. 23 sia della “Normativa Tecnica di Attuazione” redatta d’ufficio da “Aequa Roma” sia di quella licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina sia di quella definitivamente approvata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP relativa

alla “Approvazione dei piani di localizzazione”

La terza delle osservazioni accolte nelle controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina il 22 giugno 2011 ha riguardato il paragrafo 5.5 dello schema normativo, relativo alla “Approvazione dei piani di localizzazione”, che è stata accolta con il testo seguente: “I piani di localizzazione sono adottati dalla Giunta Capitolina secondo le modalità previste dal regolamento comunale sul decentramento amministrativo attivando processi di partecipazione e informazioni finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini e di soggetti esponenziali. Qualora nell’area interessata dal piano di localizzazione siano presenti beni paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. occorre acquisire, prima dell’adozione da parte della Giunta Capitolina, il parere vincolante delle relative Soprintendenze competenti per territorio.

Lo stesso identico testo è rimasto invariato come 1° comma dell’art. 32 sia della “Normativa Tecnica di Attuazione” redatta d’ufficio da “Aequa Roma” sia di quella licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina sia di quella definitivamente approvata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

La riduzione di 24.500 mq.

della superficie espositiva complessiva

Il PRIP così come licenziato dalla Giunta di Alemanno prevedeva al paragrafo 4.2 dello schema normativo un dimensionamento delle superfici espositive negli allora 9 ambiti territoriali che ammontava complessivamente a 162.500 mq..

 Immagine.Dimensionamento dello schema normativo

Dopo la sua pubblicazione, con Nota VAS prot. n. 2 dell’11 aprile 2011 ho trasmesso come già detto le osservazioni di VAS, fra le quali c’erano in particolare quelle relative alle 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali dove ho rilevato che il PRIP si comportava spesso in modo del tutto difforme da quanto teorizzato nella Relazione illustrativa e ribadito nello schema normativo: l’ho dimostrato “attraverso tutti i casi riscontrati nelle varie tavole, che sono da considerare veri e propri errori materiali di cui va pretesa una correzione d’ufficio”.

Il Dott. Francesco Paciello ha redatto le Controdeduzioni agli errori materiali del PRIP, riconoscendone in tutto o in parte molti di essi.

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori: fra gli elaborati c’era anche la “Casistica delle tipologie di errori materiali rilevati nella 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali”.

Il 22 ottobre 2013, in sede di avvio del percorso di partecipazione al PRIP voluto dal Presidente della IX Commissione Commercio, Orlando Corsetti, l’Avv. Gianluca Giattino ha fatto sapere di avere corretto d’ufficio in tutte le tavole di zonizzazione e tipi stradali del PRIP gli errori materiali da me unicamente rilevati ed ha anticipato che questa operazione ha comportato l’abbassamento del dimensionamento complessivo del PRIP da 162.500 mq. a 138.000 mq., vale a dire a 24.500 mq. in meno di superficie espositiva complessiva.

La versione aggiornata della “Normativa Tecnica di Attuazione”, formalmente depositata con nota prot. n. 13003 del 14 novembre 2013 presso la U.O. Regolazione Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità, conferma il suddetto dimensionamento nella tabella dell’art. 20 relativo ora a 7 ambiti territoriali.

 Immagine.dimensionamento di 138.000 mq.

La stessa tabella dell’art. 20 della “Normativa Tecnica di Attuazione” Roma” è stata confermata sia in quella licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina che in quella definitivamente approvata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Introduzione nel Regolamento della definizione

degli impianti di pubblica utilità

Dopo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato una serie di 7 emendamenti che, oltre a farli trasmettere ufficialmente alla Giunta Capitolina, sono riuscito a far fare propri dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.

Diversi dei suddetti emendamenti sono stati accolti in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014.

Fra gli emendamenti accolti c’è quello all’art. 4, relativo ai Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l’installazione”, che ha aggiunto dopo la lettera l) del 1° comma la lettera l bis) dal seguente testo:

l bis) impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa;”. 

Come motivazione è stata portata quella di evitare applicazioni distorte rispetto ai “componenti e complementi di arredo urbano”, preferendo dare una definizione più precisa degli “impianti di pubblica utilità”, anche per collegarne la definizione a tutte e tre le sottozone B1, B2 e B3 del PRIP, riprendendo in tal modo il “modello Parigi” a cui il Sindaco Ignazio Marino aveva fatto sapere di volersi ispirare.

La suddetta definizione è stata definitivamente confermata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP

relativa alla “Sottozona B1”

Dopo che con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 è stata licenziata la “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato una serie di 7 emendamenti che, oltre a farli trasmettere ufficialmente alla Giunta Capitolina, sono riuscito a far fare propri dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.

Ben 6 dei suddetti emendamenti sono stati accolti in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014.

Fra gli emendamenti accolti c’è quello all’art. 15, relativo alla Sottozona B1 (Centro Storico), che ha il seguente testo: “Si propone di sostituire il 2° comma con i due seguenti commi:

Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:

– 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.

– gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.  

Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.

La richiesta è stata accolta in sede di Controdeduzioni inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: “Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento“.

Ma il 30 luglio 2014 è stato approvato e votato il seguente emendamento di Giunta, che ha integrato le controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014 per la sottozona B1, mantenendo il riferimento agli impianti di pubblica utilità.

  Immagine.Emendamento di Giunta n. 523

La palina con orologio di proprietà privata è prevista come tipo 2.A nelle sottozone B2 (art. 16) e B3 (art. 17), nonché come impianto pubblicitario di servizio (art. 35) e come scheda tecnica allegata alla “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP”, che lo dà come formato ammesso anche nella sottozona B1, dove il suddetto emendamento di Giunta approvato il 30 luglio 2014 prevede invece in modo errato un tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70. 

Va messo in evidenza al riguardo che fra le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità approvate il 30 luglio 2014 c’è l’aggiunta dell’art. 37, che è relativo alle “Disposizioni di coordinamento” e che dispone testualmente che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”, che alla lettera b) del punto 4) della lettera E) del 1° comma dell’art. 20 prevedono solo “paline con orologio, purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1,00 x 0,70”.  

Ne deriva che da un lato il tipo 2.B inteso come Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70 non può essere consentito nella sottozona B1, anche perché inesistente come specifica tipologia, ma che dall’altro lato, se inteso come errore, essendo il tipo classificato come 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70 esclusivamente di proprietà privata, potrebbe portare a consentire nella sottozona B1 le paline con orologio non di proprietà pubblica in modo comunque forzato e ad ogni modo non consentito.  

Ne deriva altresì che la Giunta Capitolina, prima ancora di dettare i criteri per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione, dovrà eliminare il contrasto tra le disposizioni impartite della normativa tecnica di attuazione del PRIP provocate dalla mancata coordinazione degli emendamenti di Giunta approvati all’ultimo minuto. 

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP

relativa alla “Sottozona B2”

Fra gli ulteriori emendamenti accolti in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014, c’è quello all’art. 16, relativo alla Sottozona B2, che ha il seguente testo: “Nella sottozona B2 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.

Anche nella rimanente sottozona B2 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.

Anche tale richiesta è stata accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: “Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento“.

Ma il 30 luglio 2014 è stato approvato e votato il seguente emendamento di Giunta, che ha sostituito le controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014 per la sottozona B1, facendo sparire ogni riferimento alla “Città Storica” e mantenendo soltanto il riferimento agli impianti di pubblica utilità.

Immagine.Emendamento n. 524

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP

relativa alla “Sottozona B3”

Fra gli ulteriori emendamenti accolti in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014, c’è quello all’art. 17, relativo alla Sottozona B3, che “propone di integrare il 1° comma con il seguente testo:

, nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.

Anche tale richiesta è stata accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso: “Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento“.

La suddetta definizione è stata definitivamente confermata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP relativa

alla “Individuazione delle aree da

sottoporre a piani di localizzazione”

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori.

L’art. 19 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Individuazione degli ambiti territoriali”, proponeva il seguente testo: “Ai fini della distribuzione e dell’installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino é articolato in 15 ambiti territoriali corrispondenti ciascuno al nuovo Municipio che ha lo stesso numero”. 

Se accolta, la suddetta proposta avrebbe comportato l’obbligo di revisione quanto meno delle 3 Tavole 2.a, 2.b e 2.c relative agli “Ambiti territoriali e aree di progettazione unitaria”, che non c’era più il tempo di poter fare dopo che l’approvazione del PRIP è stata agganciata al bilancio: ho allora proposto assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” di spostare l’emendamento al successivo art. 29 relativo alla “Individuazione delle aree da sottoporre a piani di localizzazione”, fatto poi proprio dai Consigli dei Municipi I e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza. 

L’emendamento accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014, propone di sostituire il 2° comma con il seguente testo:

2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.

Il suddetto comma è stato definitivamente confermato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP relativa

alla “Redazione dei piani di localizzazione”

Lo schema normativo del PRIP originario prevedeva alla lettera c) del 1° comma del paragrafo 5.4, dedicato a “Finalità e contenuti dei piani di localizzazione”, consentiva la redazione dei Piani di Localizzazione anche “per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.”

Nelle osservazioni allegate alla Nota VAS prot. n. 2 dell’11 aprile 2011 ho proposto di cancellare la lettera c).

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori.

Nell’art. 31 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Redazione dei piani di localizzazione”, è stata cancellata la possibilità che i Piani di Localizzazione siano redatti anche “per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.”

L’emendamento analogo alle osservazioni di VAS del 2011 è stato riproposto assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” e fatto proprio nei pareri del Consigli dei Municipi I e XV.

L’emendamento propone di eliminare l’espressione “per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa” ed è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014.

L’eliminazione è stata definitivamente confermata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014. 

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP relativa

alla “Approvazione dei piani di localizzazione”

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori.

Il comma 8 dell’art. 31 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Approvazione dei piani di localizzazione”, proponeva il seguente testo: “8. Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende é necessaria la redazione di appositi Piani di Localizzazione con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito sempre a chi ha redatto il presente Piano, in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.

Dopo che l’approvazione del PRIP è stata agganciata al bilancio ho proposto assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho proposto di aggiungere alla fine dell’art. 32 un comma, fatto poi proprio dai Consigli dei Municipi I e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.  

L’emendamento accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014, propone di aggiungere alla fine un comma con il seguente testo: “Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch’esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l’integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.

L’emendamento è stato definitivamente confermato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014. 

Introduzione nel Regolamento delle Norme particolari

in materia di pubblicità a messaggio variabile

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori. 

Il 4° comma dell’art. 31 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Redazione dei piani di localizzazione”, proponeva il seguente testo: “4. I Piani di localizzazione debbono individuare gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.

Il successivo 5° comma precisava che “La scelta verso i pannelli pubblicitari a messaggio variabile va privilegiata ogni volta che il rispetto delle distanze minime prescritte dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione non consenta di posizionare un numero maggiore di impianti ed obblighi al loro concentramento consentendo di ottenere comunque una maggiore superficie espositiva.

Dopo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato un apposito emendamento che, oltre a farlo trasmettere ufficialmente alla Giunta Capitolina, sono riuscito a far fare proprio dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV che lo hanno subordinato al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.

L’emendamento è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61, che sono state approvate nella seduta del 25 giugno 2014.

L’emendamento accolti propone di aggiungere, dopo l’art. 5, l’articolo 5 Bis dal seguente testo: “

ARTICOLO 5 BIS

Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile 

1. In riferimento alla lettera m) del comma 1 del precedente art. 4 si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione di 12 mq..

2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

3. Entro i centri abitati gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.

L’emendamento è stato fatto proprio dai Consigli dei Municipi I e XV ed è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61.

Lo stesso emendamento è stato presentato dal Movimento 5 Stelle, nell’ignoranza che era stato giù accolto in sede di controdeduzioni: il 30 luglio 2014 l’emendamento registrato come n. 7 è stato approvato con lo stesso identico testo, ma poco dopo ne è stato modificato da un emendamento di Giunta che ha eliminato l’espressione “e deve avere dimensioni di 12 mq.” con l’espressione “nel rispetto dei formati di cui al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari”.

Integrazione nel Regolamento della disciplina

relativa al PRIP

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori. 

Il 2° comma dell’art. 31 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Redazione dei piani di localizzazione”, proponeva il seguente testo: “2. I Piani di localizzazione vanno redatti con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare a tutta la città, prevedendo un congruo numero di impianti di proprietà comunale da riservare ad ogni Municipio per le rispettive comunicazioni istituzionali.

Dopo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato una serie di 7 emendamenti che, oltre a farli trasmettere ufficialmente alla Giunta Capitolina, sono riuscito a far fare propri dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.

Fra questi c’era un emendamento che proponeva di aggiungere dopo il 1° comma dell’art. 19 i due seguenti commi:

1 bis. I Piani di localizzazione vanno redatti applicando gli indici di affollamento di cui alla lettera A) del 1° comma del successivo art. 20, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D. Lgs. n.285/2991 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici.

1 ter. Nella individuazione di cui al comma precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.

La richiesta è stata accolta in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61 e confermata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014. 

Eliminazione dal Regolamento dei commi 5 e 5 bis

dell’art. 34 relativo alle “Norme transitorie”

Dopo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato una serie di 7 emendamenti che, oltre a farli trasmettere ufficialmente alla Giunta Capitolina, sono riuscito a far fare propri dai Consigli dei Municipi I, XIII e XV che li hanno subordinati al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza.

Fra questi c’era un emendamento che proponeva di eliminare i commi 5 e 5 bis dell’art. 34, relativo alle “Norme transitorie”, che è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61. 

L’eliminazione è stata confermata con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.

Riformulazione dell’articolo 19 del Regolamento

Il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha anche approvato la riformulazione del testo votato il giorno prima dalla Commissione Commercio come emendamento n. 525 alla proposta n. 61/2014, con cui si proponeva di sostituire l’intero comma 1 dell’art. 19 nel seguente modo: “Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dall’Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. A). Ai fini di cui all’art. 7, comma 2, si individuano massimo dieci circuiti, corrispondenti al altrettanti lotti di gara, che interessino in modo equilibrato le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B) e che ricomprendano impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva. Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singoli circuiti”.

Il Presidente della IX Commissione Commercio, Orlando Corsetti ha fatto votare lo stesso emendamento che era stato approvato il 1 luglio 2014 dalla stessa Commissione da lui presieduta ed a cui era stato subordinato il parere favorevole al PRIP, con la sola differenza che allora si parlava di una un’omogeneità commerciale ed economica complessiva.

Immagine.10° emendamento definitivoImmagine.10° emendamento definitivo.1

Come ho già avuto modo di commentare al riguardo, in una inammissibile ignoranza e confusione tra cosa è la “pianificazione” (fatta di zone e sottozone) e cosa sia la gestione degli impianti individuati dai Piani di Localizzazione tramite “lotti di gara” (per i quali si può parlare caso mai di “circuiti”) i consiglieri della maggioranza di centro-sinistra in seno alla Commissione Commercio non si sono minimamente accorti (anche perché non sono state loro messe in visione le 14 tavole del PRIP di “zonizzazione e tipi stradali” e non certo di “circuiti”) di avere stravolto non solo la pianificazione fatta da “Aequa Roma“ che ha suddiviso il territorio in zone “A” e zone “B” con le rispettive sottozone B1, B2 e B3, ma anche la possibilità di approvare in questo modo il PRIP con il bilancio, perché si dovrebbero rifare tutte le tavole per costringere per giunta “Aequa Roma” a fare quella che non è più nemmeno l’ombra di una pianificazione, pretendendo da essa addirittura un compito che non è nemmeno il suo, perché non può spettare di certo a lei individuare massimo <<dieci circuiti, corrispondenti ad altrettanti lotti di gara >>.

Al suddetto emendamento, che è stato riclassificato come emendamento di Giunta n. 1287, è stata fatta dapprima da parte dell’Assessore Leonori la seguente postilla: “Rifare tutte le tavole e quindi rimanda la pratica attuazione del PRIP a chissà quando”.

Immagine.Emendamento n. 525=1287

È stato quindi riformulato il testo nel seguente modo.

 Immagine.Emendamento di Giunta n. 1287

Conseguentemente il testo attualmente vigente, così come pubblicato nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, è il seguente: “Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dall’Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. A). Suddivide, ai fini di cui all’art. 7, comma 2, il territorio comunale in circuiti tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B). Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singoli circuiti”.

Introduzione nel Regolamento dell’art. 37

relativo alle “Disposizioni di coordinamento”

Dopo che con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 è stata licenziata la “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato un emendamento che proponeva di eliminare l’ultimo periodo delle premesse delle proposta di deliberazione n. 59 che aveva il seguente testo: “Ritenuto di stabilire che, a seguito dell’approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all’art. 7 e 14 delle Norme tecniche di Attuazione a valere come cd. “misure di salvaguardia” nelle more dell’adozione dei Piani di Localizzazione”.

A motivazione dell’emendamento è stato fatto preswente che la suddetta disposizione non può rimanere scissa dalla normativa tecnica di attuazione, dove le “misure di salvaguardia” vanno previste e disciplinate in modo puntuale, inserendole in sostituzione del testo dell’art. 36.

Benché fatto proprio nel parere espresso dai Consigli dei Municipi XIII e XV, l’emendamento non è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 con la seguente motivazione: “la richiesta non viene accolta in quanto è stata prevista una specifica modifica della disciplina transitoria del Regolamento di Pubblicità che statuisce in materia di durata degli impianti riconducibili alla procedura di riordino e loro permanenza sul territorio fino alle procedure di gara.

Inoltre, la previsione di una rimozione forzata d’ufficio utilizzando i proventi delle sanzioni è illegittima in quanto in violazione del principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali .

Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela;. 

Il 14 luglio 2014 ho chiesto ed ottenuto di far ripresentare l’emendamento dal Movimento 5 Stelle l’emendamento, a cui è stato assegnato il n. 7, e dalla Lista Alfio Marchini, a cui è stato assegnato in n. 429.

Immagine.Emendamento Onorato n. 429

Sono stati bocciati entrambi, ma con l’emendamento n. 433 presentato dalla Lista Alfio Marchini è stato eliminato l’art. 36 relativo alla “Efficacia del Piano e rapporti con il Regolamento Comunale”. 

 Immagine.Emendamento Onorato n. 433

A contribuire alla eliminazione del suddetto art. 36 sono stati anche gli Emendamenti congiunti che le associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva hanno trasmesso direttamente alla Giunta Capitolina e che con riferimento espresso all’art. 36 nelle premesse facevano il seguente rilievo: “Inoltre l’art. 36 del Titolo VII della normativa tecnica di attuazione del PRIP, che è relativo alle “norme transitorie”, per stessa ammissione del dott. Francesco Paciello è stato formulato prima ancora di essere licenziato dalla Giunta Capitolina, in assenza di un preciso indirizzo politico che non è stato dato espressamente e che si è orientato soltanto a proporre una serie di modifiche al Regolamento, mantenendo per giunta la clausola non lecita dell’art. 36 secondo cui è il PRIP con la sua normativa tecnica di attuazione ad abrogare le norme del Regolamento incompatibili con il PRIP e non viceversa, come dovrebbe essere invece in base alla gerarchia delle fonti del diritto amministrativo.

Il 30 luglio 2014 è stato approvato un emendamento di Giunta che ha aggiunto al Regolamento l’art. 37 dedicato alle “Disposizioni di coordinamento” che dispone testualmente: “In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento ”.

Introduzione nell’art. 20 del Regolamento dei due

formati consentiti esclusivamente per impianti e

servizi di pubblica utilità

Il 14 luglio 2014 ho chiesto ed ottenuto di far ripresentare dal consigliere Alessandro Onorato a nome della Lista Alfio Marchini il seguente emendamento n. 934.

 Immagine.Emendamento n. 934

Il 30 luglio 2014 l’emendamento è stato approvato dall’Assemblea Capitolina. 

Introduzione nell’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione

del PRIP  dei due formati consentiti esclusivamente

per impianti e servizi di pubblica utilità

Il 14 luglio 2014 ho chiesto ed ottenuto di far ripresentare dal consigliere Alessandro Onorato a nome della Lista Alfio Marchini il seguente emendamento n. 437.

 Immagine.Emendamento n. 437

Il 30 luglio 2014 l’emendamento è stato approvato dall’Assemblea Capitolina. 

La suddetta approvazione comporta ora la redazione di uno specifico “circuito” dei Piani di Localizzazione, dedicato alla individuazione sul territorio di tutti e 15 i Municipi esclusivamente dei due formati standard da riservare esclusivamente ad impianti e servizi di pubblica utilità (come in particolare il Bike Sharing).  

Giunta Capitolina impegnata ad introdurre

la disciplina dei bandi di gara

tramite ordine del giorno

Ho chiesto ed ottenuto inoltre di far presentare dal consigliere Athos De Luca (PD) il seguente ordine del giorno, che è stato approvato dall’Assemblea Capitolina il 30 luglio 2014.

Immagine.OdG n. 150 di De LucaImmagine.OdG n. 150 di De Luca.1Immagine.OdG n. 150 di De Luca.2

La genesi del suddetto ordine del giorno è la seguente.

Il 3 maggio 2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP elaborata da VAS e da Basta Cartelloni-Francesco Fiori.

L’art. 39 del “Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione”, relativo alla “Procedure per l’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria con mezzi privati su suolo Pubblico”, proponeva il seguente testo:

1. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione relativi ad ognuno dei quindici Municipi, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte.

2. Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente “diritto acquisito” e l’obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.

3. In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.

4. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a cinque anni, rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti.

5. Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea.

Il successivo art. 40, relativo alle “Procedure per la locazione degli impianti pubblicitari di proprietà del Comune di Roma”, prevedeva il seguente testo:

1. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovrà stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà comunale da installare sul territorio, il Comune provvede al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte.

2. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio.

3. Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara e ad concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara.

Dopo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha licenziato le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” assieme alle associazioni “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” e “Cittadinanzattiva” ho elaborato un apposito emendamento al comma 2 dell’art. 7, dove ho sostanzialmente spostato il testo del suddetto art. 39 della proposta unitaria.

L’emendamento proposto è il seguente:

Si propone di aggiungere dopo il comma 2 bis i seguenti commi:

2 ter. Il parco degli impianti posti a gara deve essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l’Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:

  • servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
  • elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica utilità;
  • impianti per affissione diretta, pubblicità esterna. 

2.quater. É consentito partecipare in raggruppamento temporaneo d’imprese. Non è sottoposto a gara pubblica, da parte del Comune, il rilascio delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria su: i mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), n) e p) dell’art. 4, comma 1; le pensiline e le paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; i contenitori di rifiuti solidi urbani, le cabine di trasformazione elettrica; le edicole di rivendita dei giornali, i banchi fissi di commercio e gli impianti che siano collocati nelle aree dei mercati rionali come previsto dall’art. 8 bis del Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006. 

Comma 2 quinques – A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2. 

Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente “diritto acquisito” e l’obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.

In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.  

La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a dieci anni, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti. 

Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea. 

Comma 2 sexies – A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione il Comune provvede altresì al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2. 

La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a dieci anni. 

Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara ed a concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara. 

Comma 2 septies – Fra le condizioni ineludibili di ogni bando di gara per la ditta che se lo sarà aggiudicato c’é l’obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di inottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti. 

Alla ditta che vince un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero e verificare nell’arco del decennio della gestione a lei affidata. 

La ditta che vince un bando si impegna a provvedere all’immediato oscuramento di tutti gli impianti abusivi di cui si rendesse comunque necessaria la rimozione forzata della quale debbono parimenti curare ad ogni modo l’esecuzione ai costi che sono stati esplicitati per ogni tipo di rimozione nello stesso bando di gara e che il Comune deve anticipare alla medesima ditta. 

Il comma 2 ter non c’è nella proposta unitaria ed è stato aggiunto perché le tre tipologie che ipotizza in linea generale sono quelle non solo del “modello Parigi”, ma anche di tutte le altre principali città europee.

L’emendamento è stato fatto proprio dai Consigli dei Municipi I e XV che lo hanno subordinato al rilascio del parere favorevole al PRIP di propria competenza, ma non è stato accolto in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61.

Il 14 luglio 2014 ho allora chiesto ed ottenuto che l’emendamento venisse presentato sia dal Movimento 5 Stelle che dalla Lista Marchini, nonché dal cons. Athos De Luca ma sotto forma di ordine del giorno. 

Il 30 luglio 2014 gli emendamenti del Movimento 5 Stelle e della Lista Alfio Marchini sono stati bocciati dall’Assemblea Capitolina che ha invece approvato l’ordine del giorno del cons. Athos De Luca con 19 voti favorevoli, 6 contrari e l‘astensione dei consiglieri Massimo Caprari (Centro Democratico) e Maurizio Policastro (Partito Democratico). 

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Ci sono valuti 4 anni per arrivare a questo risultato, che conferma quanto l’esperienza mi ha ormai insegnato: quando lavori bene nell’interesse pubblico generale, prima o poi il tempo ti dà sempre ragione e ti consente di raccogliere i frutti della buona semina che sei riuscito a fare pazientemente e con una perseveranza continua.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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