Articolo di Enrico Bettini pubblicato con questo titolo il 24 agosto 2014 sul sito www.eddyburg.it con la seguente premessa: “Pochi giorni fa. Il 17 di questo mese, cadeva il 72°anniversario della legge urbanistica nazionale. L’articolo che pubblichiamo, e di cui ringraziamo vivamente l’autore, ci aiuta a comprendere l’ampiezza degli spazi profondi che si sono aperti da allora a oggi, il disastro provocato dai provvedimenti legislativi preannunciati o già in atto, e la direzione lungo la quale è possibile lavorare per salvare il salvabile” La legge 1150, approvata in pieno svolgimento dell’ultima guerra e in pieno fascismo, è la “legge madre dell’urbanistica italiana” (Edoardo Salzano, urbanista). “Una buona legge, una legge moderna” (Vezio De Lucia, urbanista). La legge 1150/1942 è un momento alto della cultura giuridica in quanto, funzionalizzando la proprietà a fini d’interesse collettivo, assegnava all’urbanistica (come governo del territorio) il compito non soltanto di disciplinare “l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati”, ma anche “lo sviluppo urbanistico in genere del territorio” (Gianni Lanzinger, giurista). In effetti, ha fornito il primo quadro complessivo e coerente per la pianificazione dal territorio comunale a quello –diremmo oggi- di ‘area vasta’. Eppure, la relazione di Michele Martuscelli del 1966 (24 anni dopo) dovette occuparsi del più clamoroso esempio/scempio di speculazione edilizia sul territorio nazionale. Fu quello il segnale – tragico per il patrimonio paesaggistico di Agrigento – delle conseguenze del problema, rimasto irrisolto, dalla legge 1150, come ebbe a far notare (già allora) un fascista–critico come Bottai. Si tratta del problema, da settant’anni ben presente a tutti – urbanisti, politici, amministratori – della supposta esistenza del ‘diritto ad edificare’ connaturato a quello della proprietà privata dei suoli. Il tentativo illuminato di Sullo (antecedente all’immane catastrofe di Agrigento) e quello successivo di Bucalossi che, pur ispirandosi alla separazione dello jus aedificandi dal diritto di […]