Articolo pubblicato il 24 ottobre 2014 sul sito www.legautonomie.it.
Con 316 voti favorevoli e 138 contrari, la Camera ha accordato al fiducia al Governo posta sul nuovo testo del decreto-legge n. 133, “Sblocca Italia”, come da ultimo modificato dalla Commissione. Il voto finale è fissato per il 30 ottobre dopo la valutazione degli ordini del giorno.
Le modifiche varate da ultimo hanno permesso di accogliere le condizioni poste dalla Commissione bilancio circa il rispetto dell’art. 81 Cost. tra cui:
– art. 1 (infrastrutture) – si precisa che l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse all’esecuzione delle opere volte ad eliminare passaggi a livello avverrà nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
– art. 3 (Sblocca cantieri) – si specifica che il limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzato a nuovi progetti di intervento si riferisce alle risorse complessivamente stanziate (3.851 milioni);
– art. 4 (opere enti locali) – soppresso il comma 4-bis, che istituiva un fondo per la continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane e al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa; eliminate poi le modifiche che prevedevano l’utilizzo di spazi finanziari già distribuiti agli enti territoriali con apposito decreto ministeriale; soppressi i commi 8-novies, 8-decies e 8-undecies, in materia di vigilanza e monitoraggio sulla raccolta delle macerie, nonché i commi 8-duodecies, 8-terdecies, 8-quaterdecies relativi al Fondo per provvedere ai fabbisogni di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata del sisma Abruzzo;
– art. 5 (autostrade) – eliminato il riferimento alla defiscalizzazione delle opere già in esercizio, dal quale derivavano effetti negativi, in termini di perdita di gettito, per la finanza pubblica; previsto l’esame del CIPE per l’approvazione delle convenzioni in materia di concessioni autostradali;
– art. 6 (banda ultralarga) – viene specificato che le pubbliche amministrazioni possono esentare gli operatori dal pagamento degli oneri delle tasse o degli indennizzi previsti;
– art. 6-bis (Sistema informativo infrastrutture) – viene specificato che la mappatura delle infrastrutture si riferisce esclusivamente alla banda larga e a quella ultralarga;
– Art. 15-ter (cessione di crediti di impresa – legge n. 52 del 1991) – si precisa che è considerato cessionario anche il soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.
– art. 17 (Semplificazioni edilizia) – relativamente al permesso di costruire convenzionato si chiarisce che la convezione è approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale; soppresso il comma 2-quater relativo all’IVA al 4% per gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica;
– Art. 30-bis (Registro associazioni nazionali delle Città di Identità ) – soppresso
– Art. 36 (idrocarburi) – soppresso il comma 2-bis che attribuiva a specifici Comuni della quota del 50 per cento delle entrate derivanti dalla produzione di idrocarburi nel mare territoriale;
– Art. 38-bis (Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale) – soppresso
– Art. 42 (Finanza Regioni) – viene indicato esplicitamente che la dotazione del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali, pari a 400 milioni di euro annui, si riferisce al quadriennio 2014-2017;
– Art. 43-bis (Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata) – soppresso.
Qui il parere pronunciato dalla Commissione bilancio.