Il Ministro dello sviluppo economico dà attuazione allo Sblocca Italia

 

L’articolo di Enzo Di Salvatore è stato pubblicato il 22 maggio 2015 su “Abxo Demos e Contemporaneità” e poi ripubblicato il 28 maggio 2015 su “A Sud”: ci aggiorna sui provvedimenti attuativi del decreto “Sblocca Italia”, facendone una valutazione tecnico-giuridica.

 Immagine.ABXO Demos e Contemporaneità

Il nuovo disciplinare tipo – adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (pubblicato sulla G.U. del 6 maggio 2015) – dà attuazione all’art. 38 dello Sblocca Italia: esso reca, al contempo, una disciplina transitoria delle attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi e una disciplina di tali attività da esercitare sulla base del nuovo «titolo concessorio unico», destinato a sostituire i vecchi titoli minerari (permessi di ricerca e concessioni di coltivazioni).

I dubbi di legittimità che emergono sono principalmente due e concernono:

A) l’immediata operatività delle nuove norme dello Sblocca Italia sul «titolo concessorio unico»;

B) il ruolo della Regione nel procedimento amministrativo. 

A) Il decreto ministeriale – che sostituisce il precedente disciplinare tipo del 4 marzo 2011 – si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso e a quelli attivati successivamente alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 

A tal riguardo si danno tre ipotesi:

1) chi già possiede un permesso di ricerca o una concessione di coltivazione – rilasciati dopo il 2006 – può chiedere al Ministero dello sviluppo economico che il suo vecchio titolo sia convertito nel nuovo «titolo concessorio unico»;

2) chi non ha ancora un titolo, ma ha già avviato un procedimento per il rilascio di un permesso o di una concessione, può chiedere che il procedimento in corso si converta nel nuovo procedimento previsto dallo Sblocca Italia per il rilascio del «titolo concessorio unico»;

3) chi non ha alcun titolo può chiedere che gli venga rilasciato il nuovo «titolo concessorio unico».

Per le prime due ipotesi, l’opzione di conversione andava esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello Sblocca Italia (12 novembre 2014); per la terza ipotesi, la richiesta di rilascio del «titolo concessorio unico» può essere presentata dalla data di pubblicazione del nuovo disciplinare tipo sulla G.U. (6 maggio 2015). 

Questa previsione è di dubbia legittimità, posto che l’art. 38, comma 1 bis, dello Sblocca Italia stabilisce chiaramente che le (nuove) attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi possono essere esercitate sulla base del (nuovo) «titolo concessorio unico» solo previa adozione di «un piano delle aree in cui sono consentite le attività». 

E il piano non esiste ancora. 

Così disponendo, il decreto ministeriale elude l’obiettivo fissato dal Legislatore: se il Parlamento ha inteso razionalizzare le (nuove) attività petrolifere attraverso un piano, non si può, nell’attesa che il piano venga adottato, autorizzare la presentazione di richieste per il rilascio del nuovo «titolo concessorio unico». 

D’altra parte, lo stesso Legislatore ha stabilito che, nelle more dell’approvazione del piano, debba trovare applicazione la vecchia normativa (e non lo Sblocca Italia).

Questo vuol dire che si potrà continuare a chiedere il rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione fino a quando non sarà adottato il piano. 

Con la precisazione ulteriore che, una volta adottato il piano, quei permessi e quelle concessioni non potranno più essere convertiti in «titoli concessori unici», visto che l’opzione è stata dalla legge riservata ai titoli già conferiti e ai procedimenti già avviati prima del 12 novembre 2014. 

B) L’art. 38, comma 6, dello Sblocca Italia stabilisce che il «titolo concessorio unico» sia accordato: «a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, «sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse».

Il dubbio è se, attraverso le lettere a) e b), lo Sblocca Italia abbia voluto far riferimento a due distinte fasi del procedimento o se, invece, abbia inteso solo elencare le condizioni da soddisfare per il rilascio del titolo.

Il problema è di sostanza, dovendosi comprendere se la Regione sia tenuta ad esprimersi con l’intesa prima che il procedimento sia concluso oppure, conclusosi il procedimento, prima che sia adottato il decreto di concessione del titolo unico. 

La seconda ipotesi sarebbe legittima, la prima no, in quanto finirebbe per svuotare di contenuto la garanzia costituzionale prevista in favore della Regione.

Il dubbio interpretativo sembra ora essere sciolto dal disciplinare tipo, che all’art. 3, comma 12, così dispone: «Il procedimento unico per il conferimento del titolo concessorio unico è svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta la valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e il rilascio dell’intesa (della Regione)».

D’altra parte, lo stesso disciplinare tipo richiama a tal fine l’accordo sulle «modalità procedimentali da adottare per l’intesa tra lo Stato e le Regioni», stretto in Conferenza Stato-Regioni il 24 aprile 2001, il quale prevede che l’intesa venga richiesta alla Regione sin dall’avvio del procedimento e che, in caso di mancato rilascio da parte dell’«Ufficio» dell’amministrazione regionale competente, «l’Amministrazione centrale» proceda alla convocazione di «una conferenza di servizi».

Soluzione che, a dire il vero, ha trovato finora riscontro anche nella prassi e che rafforza i dubbi di legittimità di quanto stabilito dallo Sblocca Italia, secondo l’interpretazione che ne dà oggi il disciplinare tipo: l’intesa regionale ha, infatti, natura politica e non tecnica; ed è l’organo politico della Regione che deve esprimersi a conclusione del procedimento e non già il dirigente competente per materia, prendendo parte ad una conferenza di servizi alla stregua di qualsiasi amministrazione pubblica chiamata a rilasciare un qualsivoglia parere o nulla-osta.

 

 

 

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