È valido o no il silenzio assenso dei 90 giorni per autorizzazioni paesaggistiche al decorso dei 90 giorni ?

 

Su questo stesso sito il 16 ottobre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Silenzio-assenso”, che spiegava perché secondo Salvatore Settis il principio del “silenzio-assenso”, surrettiziamente introdotto dal decreto Sblocca-Italia nella materia urbanistica e paesaggistica, è contrario alla Costituzione e a un’affermata e costante giurisprudenza della Corte Costituzionale. (http://www.vasonlus.it/?p=8149)

Come dovrebbe esser noto, la cosiddetta “legge Madia” n. 124/2015, che è entrata in vigore il 28 agosto 2015, con l’art. 3 ha introdotto nella legge n. 241/1990 l’art. 17-bis che ha per oggetto il “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”, secondo cui gli atti di assenso e i nulla osta delle Amministrazioni dovranno essere resi entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio-assenso: secondo il 3° comma di tale articolo si potranno ottenere con silenzio assenso, dopo un’inerzia di novanta giorni, anche le autorizzazioni in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Ora, in risposta ad una news pubblicata il 28 agosto 2015 sul sito dilportale, dal titolo “Permesso di costruire più veloce, in vigore da oggi il nuovo silenzio assenso”, l’Arch. Gaetano Smaldone ha scritto il seguente commento: “Siamo nella repubblica delle banane: il silenzio assenso dei 90 giorni per autorizzazioni paesaggistiche al decorso dei 90 giorni non vale fin quando non si abroga il comma 4 dell’art. 20 della L. 241/90: L. 241/90 – art. 20 (Silenzio assenso) 1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente … (comma non abrogato dalla L. 124/2015).

Non so se ciò è ignoranza o malafede, già mi immagino una valanga di ricorsi su tali disposizioni (regalo alla categoria degli avvocati).

C’è però da tener conto di quanto dispone il seguente 1° comma del successivo art. 5 della “legge Madia” n. 124/2015, che è riferito espressamente alla SCIA (art. 19) ed al silenzio-assenso (art. 20): “Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.”

Per la risoluzione delle antinomie riscontrate tra il 3° comma dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 ed il 4° comma dell’art. 20 della stessa legge n. 241/1990 è necessario adottare il criterio cronologico (lex posterior derogat priori) che comporta l’abrogazione della norma anteriore ad opera della successiva di pari grado.

Il decreto legislativo o decreto delegato è un atto avente forza di legge che viene emanato dal Governo sulla base e nei limiti di una specifica legge di delega approvata dal Parlamento: in pratica ha effetto come legge per la quale il Parlamento lascia uno spazio di manovra controllato al Governo delegandogli poteri.

Per mettere una “toppa” all’evidente mancato coordinamento con il 4° comma dell’art. 20 della legge n. 241/1990, non so se da un punto di vista tecnico-giuridico sarà sufficiente una abrogazione di tale comma con uno specifico decreto legislativo del Governo o si renderà necessaria l’approvazione di una legge da parte del Parlamento.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

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