La Giunta Regionale del Lazio approva una proposta di modifiche della legge 29/1997 che rischia di affossare definitivamente tutte le aree naturali protette regionali

 

Immagine.logo Regione Lazio

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 3 luglio 2013 sono state approvate delle “Linee guida e d’indirizzo sulla revisione della normativa regionale in materia di conservazione della natura, aree protette e tutela della biodiversità e della geodiversità”: nelle premesse del provvedimento viene considerato “che ad oltre quindici anni dalla sua approvazione, peraltro, si rende opportuna la revisione del quadro normativo, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di ottimizzazione delle risorse umane e materiali della pubblica amministrazione, senza intaccare il livello di protezione, anzi garantendo la tutela e il miglioramento della biodiversità nella Regione Lazio e dando piena attuazione alla disciplina dell’Unione Europea in materia”.

Nel deliberato viene deciso “di incaricare il competente ufficio regionale di predisporre un disegno di legge su biodiversità, geodiversità e aree protette”.

Con contestuale Deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 13 luglio 2013 la Giunta Regionale del Lazio ha deciso di prorogare lo stato di commissariamento dei tutti i 13 Enti di gestione delle aree naturali protette ritenendo “necessario, nelle more della riforma della normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette, procedere al commissariamento straordinario degli enti gestori sopra elencati, fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione … e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014”. (vedi http://www.vasroma.it/proroga-del-commissariamento-di-13-enti-di-gestione/#more-866)

A distanza di un anno, proprio il 30 settembre 2014 la Giunta Regionale del Lazio ha esaminato favorevolmente la Relazione a firma dell’assessore regionale al Bilancio, Demanio e Patrimonio Alessandra Sartore e dell’assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente Fabio Refrigeri, avente ad oggetto: “Enti Parco- Enti gestori delle Aree naturali protette regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)”.

Dal momento però che l’anno previsto è trascorso senza che fossero state approvate le programmate modifiche alla legge regionale n. 29/1997, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 30 settembre 2014 è stata decisa la proroga dei commissariamenti dei 13 Enti di gestione delle aree naturali protette “comunque, non oltre il 30 settembre 2015”. (vedi http://www.vasroma.it/parchi-regionali-e-riserve-naturali-del-lazio-con-13-decreti-di-nomina-nicola-zingaretti-proroga-di-un-altro-anno-i-13-commissari-straordinari-degli-enti-di-gestione/)

Con la suddetta relazione a firma degli assessori Sartore e Refrigeri vengono illustrate le ragioni e i contenuti principali di una riforma della disciplina regionale in materia di aree naturali protette, volta a perseguire, tra l’altro, le seguenti finalità:

1) diminuire i costi di gestione degli Enti Parco, attraverso la riduzione da 7 a 3 del numero dei componenti dei rispettivi consigli direttivi;

2) migliorare la pianificazione e gestione delle aree naturali protette, prevedendo, ove possibile, una gestione integrata da parte dell’Ente Parco dei monumenti naturali e dei siti di Natura 2000 che presentino caratteristiche di omogeneità territoriale e naturalistico con l’area naturale gestita dall’Ente Parco;

3) favorire la partecipazione all’attività dell’Ente delle realtà economiche e culturali che operano nel relativo territorio, prevedendo l’istituzione, a titolo gratuito, della “Consulta del parco” composto da una rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, degli operatori turistici legalmente riconosciuti e delle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986.

Il successivo 25 ottobre 2014 al teatro Anfitrione di Roma si è svolto l’incontro con l’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio Fabio Refrigeri, che è stato organizzato da Luigi Tamborrino Presidente della associazione “TerritorioRoma” e da Pippo La Cognata della associazione politica romana “Idee in corsa”: quel giorno l’Assessore Fabio Refrigeri mi ha consegnato la copia di un estratto della Relazione riguardante la legge regionale di adeguamento n. 4 del 28 giugno 2014, relativa alla “Riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”.  (http://www.vasroma.it/incontro-con-lassessore-fabio-refrigeri-per-lapprovazione-dei-piani-dassetto-dei-parchi-e-il-riordino-della-legislazione-ambientale-regionale/).

Il documento precisa i contenuti principali della proposta di legge di modifica della 29/1997, che “MIRA A CONSENTIRE, MEDIANTE LA RIDUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CHE DA UN NUMERO DI 7 VIENE RIDOTTO A 3, FERMO RESTANDO IL NUMERO DEGLI ENTI PARCO, IL CONSEGUIMENTO DI UNA DIMINUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI ENTI CON L’ELIMINAZIONE DI 52 MEMBRI DEI RELATIVI CONSIGLI DIRETTIVI ”. 

Immagine.Riduzione dei Consigli Direttivi

Il documento prevede anche la riduzione del numero dei membri dei Collegi Revisori dei Conti dagli attuali 39 a 13, nonché la soppressione della Agenzia Regionale dei Parchi (A.R.P.)

La suddetta relazione è stata sottoposta all’esame della I commissione consiliare permanente “Affari costituzionali e statutari, Affari istituzionali, Enti locali e Risorse umane, Federalismo fiscale, sicurezza, Integrazione sociale e Lotta alla criminalità” e della IV commissione consiliare permanente “Bilancio, Partecipazione, Demanio e Patrimonio, Programmazione economico finanziaria”.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 518 del 29 settembre 2015 è stato così deciso di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale la proposta di legge concernente Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, costituita da soli 7 articoli, poi diventata la Proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015.

Il successivo 5 ottobre la proposta di legge è stata assegnata in via primaria alla Commissione VI (Ambiente, Lavori Pubblici, Mobilità, Politiche della Casa e Urbanistica) ed in via secondaria alla Commissione IV (Bilancio, Partecipazione, Demanio e Patrimonio, Programmazione Economico-Finanziaria) ed alla Commissione I (Affari Costituzionali e Statutari, Affari Istituzionali, Enti Locali e Risorse Umane, Federalismo Fiscale, Sicurezza, Integrazione Sociale e Lotta alla Criminalità).

Esaminiamo e valutiamo ognuna delle modifiche proposte in ordine di importanza.

Nuova composizione dei Consigli Direttivi degli Enti di gestione 

Attualmente la composizione è disciplinata dal 1° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997 che testualmente recita:

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente, così designati: a) uno, con funzioni di presidente, dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell’area naturale protetta; b) tre dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell’articolo 16, anche tra non consiglieri; c) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l’area naturale protetta. Qualora l’area protetta comprenda territori ricadenti in più province, queste procedono alla designazione d’intesa tra loro; d) uno dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del volontariato.

Con la sua modifica, proposta dall’art. 3, se approvata, la composizione di ogni futuro Consiglio Direttivo diventerebbe la seguente:

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri due membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente, così designati:

a) uno, con funzioni di Presidente, dal Presidente della Regione, sentita la comunità di cui all’articolo 16”

b) due dalla comunità, con voto limitato ai sensi dell’articolo 16”.

Come si può ben vedere ogni futuro Presidente non solo del Consiglio Direttivo ma anche dell’Ente di gestione delle aree naturali protette istituite, ai sensi della lettera a) dell’art. 12 della legge regionale n. 29/1997, verrà “designato” direttamente dal Presidente di turno della Giunta Regionale del Lazio e non più “dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell’area naturale protetta”.

La differenza non è di poco conto, perché si passa da una designazione collegiale (della Giunta Regionale prima e del Consiglio Regionale poi) ad una designazione monocratica, del tutto discrezionale e di stampo nettamente “politico”, in quanto si tratterà di “Presidenti” degli Enti di gestione tutti di fiducia del Governatore di turno: è stato altresì abrogato l’obbligo di sentire a livello individuale i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell’area naturale protetta per sostituirlo con l’obbligo di sentire la Comunità del Parco che non è la stessa cosa, dal momento che si passa ad un “parere” collegiale che verrà espresso con voto di maggioranza, mettendo a tacere gli eventuali Sindaci dissenzienti di minoranza.

Per quanto riguarda la riduzione del numero dei membri dei Consigli Direttivi da 7 a 3, deciso esclusivamente per motivi di risparmio, è stato lo stesso assessore Fabio Refrigeri a quantificare questo risparmio nella risibile cifra di 530.000 € circa.  

Debbo al riguardo mettere in evidenza che il vigente 1° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997 consente alla Comunità del Parco di designare solo 3 dei 7 membri del Consiglio Direttivo, proprio per evitare di dare a quest’organo di ogni Ente di gestione più del 50% e conseguentemente la maggioranza assoluta, ma poi di fatto conferisce ad un membro della Comunità del Parco di designare un quarto membro in rappresentanza della Provincia nel cui territorio ricade l’area naturale protetta. 

La proposta poteva quindi portare a 6 il numero dei membri di ogni Consiglio Direttivo, abrogando il rappresentante specifico della Province, tenuto conto a maggior ragione che sono state abolite. 

La scelta “politica” che è stata invece fatta dà inconfutabilmente ad ogni Comunità del Parco, che è e rimane un “organo consultivo e propositivo” dell’Ente di gestione, un potere assoluto in seno ad ogni Consiglio Direttivo, che è invece il vero e proprio organo decisionale, dal momento che ad ogni Comunità del Parco – quand’anche fosse contraria alla “designazione” del Presidente scelto dal Governatore di turno del Lazio – verrebbe sempre e comunque assicurata una maggioranza precostituita di due terzi dei membri.  

Per le ragioni suddette questa scelta ”politica” appare viziata di legittimità: per un opportuno paragone, basti pensare che dopo l’approvazione del D.P.R. n.78 del 2013 che ha rivisto la composizione dei Consigli direttivi dei Parchi nazionali, portando da 12 a 8 i componenti (più il Presidente) e modificando i soggetti coinvolti, alla Comunità del Parco è stato dato il potere di designare solo 4 degli 8 membri di ogni Consiglio Direttivo.  

Nell’organo di governo dei parchi nazionali devono sempre prevalere gli interessi pubblici generali rispetto ai pur legittimi interessi particolari e di settore, per cui – anche a voler accettare la finalità di risparmiare la miseria di 530.000 € circa – la revisione della composizione dei Consigli Direttivi anche se ridotta a tre soli membri poteva benissimo prevedere le seguenti designazioni:

uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Regione, sentita la Comunità del Parco;

– uno dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; – uno dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello regionale o iscritte nell’albo regionale del volontariato. 

L’art. 3 della proposta di legge sostituisce integralmente il successivo 5° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997 che attualmente recita: “5. L’incarico di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la posizione di:

a) membro del Consiglio e della Giunta regionali e provinciali;

b) membro della Giunta comunale;

c) presidente o assessore di comunità montana;

d) dipendente dell’amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell’ente;

e) membro degli organi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti dipendenti.

Con la modifica, se approvata, il testo del 5° comma diventerebbe il seguente:

5. Agli incarichi di presidente e componente del consiglio direttivo si applicano le prescrizioni sulle inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale.

Con un rimando sintetico così generale non solo alla “incompatibilità” ma anche alla “inconferibilità”, che si presta a possibili “interpretazioni” o peggio ancora a “dimenticanze” della “vigente normativa statale e regionale”, sarebbe stato molto più opportuno lasciare inalterato l’attuale testo integrandolo con quello proposto, inserendo un “inoltre” tra “si applicano” e “le prescrizioni”. 

L’art. 3 della proposta di legge sostituisce integralmente anche il successivo 6° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997 che attualmente recita: “6. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando risultino nominati cinque dei componenti previsti.

Con la modifica, se approvata, il testo del 6° comma diventerebbe il seguente: “6. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Regione che provvede, inoltre, al suo insediamento.

È stato abolito il secondo periodo che non aveva oggettivamente più motivo di sussistere.

L’art. 3 della proposta di legge sostituisce inoltre integralmente anche il successivo 7° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997 che attualmente recita: “7. Il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell’insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

Con la modifica, se approvata, il testo del 7° comma diventerebbe il seguente: “7. Il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Regione che lo ha costituito e decade il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina”.

Si fa presente che la legge regionale n. 29/1997, così come originariamente approvata, prevedeva testualmente che “il consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento”, per cui il mandato quinquennale di ogni Consiglio Direttivo era del tutto indipendente dalla effettiva durata del mandato parimenti quinquennale del Presidente della Giunta Regionale, che poteva quindi scadere prima per dimissioni o sfiducia o altro, senza che comportasse anche la contestuale decadenza dei Consigli Direttivi. 

Si è in pratica voluto “politicizzare” la durata dei Consigli Direttivi, per permetterne il controllo da parte dello stesso Presidente della Giunta Regionale che li ha nominati e insediati. 

Si è ora voluto “politicizzare” ulteriormente la durata di Consigli Direttivi di completa “fiducia” del Presidente di turno della Giunta Regionale, sostituendo il loro “rinnovo” con la “scadenza” del loro mandato, che avverrebbe ben oltre i 45 giorni dalla data dell’insediamento della nuova Giunta regionale, che è comunque anteriore alla prima seduta del Consiglio Regionale, per cui si verrebbe a prorogare il mandato di ogni Consiglio Direttivo per un tempo addirittura maggiore.  

Si è arrivati in tal modo a violare deliberatamente il 1° comma dell’art. 2 della legge regionale n. 12/1993, secondo cui “gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge. 

Sarebbe molto più opportuno modificare il 7° comma nel modo seguente: “7. il consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell’insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). 

L’art. 3 della proposta di legge integra infine il successivo 8° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997 che attualmente recita: “8. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell’ente di gestione. 

Con la modifica, se approvata, il testo del 8° comma preciserebbe che il Direttore è “ nominato con decreto del Presidente della Regione”: si tratta di una precisazione puntigliosa quanto superflua, dal momento che il vigente 1° comma dell’art. 24 della legge regionale n. 29/1997 già precisa per suo conto che “il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale”, ovviamente con un suo apposito decreto.

Comunità del Parco

L’art. 4 della proposta di legge sostituisce il passo del 2° comma dell’art. 16 della legge regionale n. 29/1997 laddove parla di voto limitato a “non più di due candidati” con la seguente espressione: “un candidato”.

Si tratta di una sostituzione obbligata dalla riduzione del numero dei membri dei Consigli Direttivi da 7 a 3.

La proposta di legge ha lasciato inalterata la composizione di ogni Comunità del Parco, disciplinata dal 1° comma dell’art. 16, che include “I presidenti delle province”, che sono stati invece aboliti dalla cosiddetta legge Delrio.  

Istituzione di un nuovo organismo denominato “Consulta”  

L’art. 5 della proposta di legge aggiunge un nuovo articolo 16 bis che secondo la relazione allegata alla proposta è “rubricato ‘Consulta’, con il quale viene istituito un organismo denominato Consulta, al fine di garantire la partecipazione e la rappresentanza delle categorie economiche, sociali e culturali presenti nel territorio; compiti e funzioni della Consulta vengono individuati con particolare riferimento all’espressione di pareri su determinati atti ed alla possibilità di proporre misure specifiche atte a favorire lo sviluppo delle collettività di riferimento e progetti di sviluppo sostenibile.

Il testo proposto è il seguente:” 

Art. 16 bis

(Consulta) 

1. Ciascun ente di gestione di cui all’articolo 12 comma 1 lettera a) svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e partecipazione delle categorie economiche, sociali e culturali che operano nel proprio territorio; a tale fine istituisce un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto dell’ente.

2. La composizione della Consulta deve garantire la rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, degli operatori turistici legalmente riconosciuti e delle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, che svolgono stabilmente la propria attività nell’ambito territoriale di riferimento dell’ente di gestione. 

3. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:

a) le proposte dei piani e dei regolamenti;

b) la proposta del programma pluriennale di promozione economica e sociale;

c) i progetti di intervento particolareggiato dell’ente;

d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere. 

4. La Consulta può proporre al consiglio direttivo dell’ ente di gestione, che ha l’obbligo di rispondere entro 60 giorni, misure specifiche atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all’interno del territorio di riferimento dell’ente, e progetti di sviluppo sostenibile, anche con riferimento al programma di cui al comma 3, lettera b).

5. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 3, si prescinde dal parere. 

6. L’ente di gestione definisce con propria deliberazione il regolamento di funzionamento della Consulta. 

7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

Si mette in evidenza anzitutto che questo nuovo organismo deve essere istituito da “ciascun ente di gestione“ e quindi specificatamente da ciascun Consiglio Direttivo che è formato da una maggioranza di membri designati da ciascuna Comunità del Parco. 

Va osservato in secondo luogo che fra le “categorie” a cui ciascun Ente di gestione ha l’obbligo di garantire “la più ampia informazione e partecipazione” vengono messe in testa quelle “economiche”, seguite a ruota da quelle “sociali” e solo per ultime da quelle “culturali”. 

Va messo in risalto che l’art. 1 della legge regionale n. 29/1997 testualmente recita:” 1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SUO PATRIMONIO NATURALE, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. 

Per un opportuno confronto la modifica proposta mette in primo piano l’uomo e non l’ambiente naturale che è tenuto a rispettare: lo attesta significativamente l’oggettiva constatazione che fra le categorie sono state escluse quelle a livello “naturalistico e ambientale, per cui non si può dire che la “partecipazione delle categorie economiche, sociali e culturali” costituisca una sicura garanzia ai fini della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale di ogni area naturale protetta regionale istituita.

Si può anzi affermare ed a ragione, specie dopo le modifiche nel frattempo già apportate alla legge regionale n. 29/1997, che la prevalenza volutamente data all’operato dell’uomo contrasta violentemente con la finalità istitutiva di ogni parco e riserva regionale che è per l’appunto la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

La prima grave modifica alla legge regionale 29/1997 è stata apportata dalla Giunta presieduta dal Presidente Polverini: con il comma 19 dell’art. 1 della legge regionale sul “Piano Casa” n. 12 del 6.8.2012 sono state modificate le “misure di salvaguardia” delle aree naturali protette regionali istituite, disciplinate dalla lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997, che così come modificata consente la realizzazione in zona agricola di Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) anche in deroga ai Piani Paesistici, in aperta violazione del 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) che prescrive l’esatto contrario. 

La lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 testualmente recita: “All’interno delle zone A, previste dall’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite: …. d) le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico). 

A conferma della possibilità dei P.U.A. di derogare dai Piani Paesistici il 2° comma del citato art. 18 della legge regionale n. 24/1998 dispone testualmente che “gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all’approvazione, da parte dell’organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30. 

Per tali motivi il suddetto comma 19 è stato impugnato il 28.9.2012 dal Governo Monti, senza che poi vi dessero seguito né il Governo Letta né l’attuale Governo Renzi: il ricorso alla Corte Costituzionale sembra essere stato addirittura ritirato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che non si sarebbe accorto o non ha comunque segnalato che nella Proposta di legge regionale n. 76 del 24 settembre 2013 predisposta proprio per eliminare tutti i vizi di legittimità della legge sul “Piano Casa” fin lì impugnati presso la Suprema Corte non c’era l’abrogazione del comma 19, rimasto così tutt’oggi pienamente valido. 

Grazie alla suddetta modifica delle “misure di salvaguardia” sono stati presentati e realizzati dentro le aree naturali protette Piani di Utilizzazione Aziendale che non hanno nulla a che vedere con la finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale della aree naturali protette: a titolo di esempio significativo si portano le costruzioni realizzate dentro il parco di Veio. 

Immagine.PUA nel Parco di Veio

Immagine.PUA nel Parco di veio.1

Immagine.Pua nel Parco di Veio.2

Secondo il classico detto per cui “l’appetito vien mangiando”, con la legge regionale n. 10 del 10.11.2014 fatta approvare dalla attuale Giunta di Zingaretti è stato modificato l’art. 57 della legge urbanistica regionale n. 38/1999 consentendo di presentare Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) dove tutta una serie di funzioni e attività necessarie per sviluppare una nuova ruralità multifunzionale, se connesse con la destinazione agricola, possono essere svolte anche da soggetti diversi dal coltivatore diretto e dall’imprenditore agricolo: la disposizione è in aperta difformità da quanto dispone al riguardo la normativa quadro statale (D.Lgs. n. 228 del 18.5.2001), che considera comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, ma ciò nonostante non è stata impugnata dal Governo presso la Corte Costituzionale. 

La legge regionale n. 10/2014 ha aggiunto inoltre un comma secondo cui “nel PUA è consentita la demolizione e la ricostruzione con sagoma diversa, la delocalizzazione all’interno della stessa azienda degli edifici esistenti legittimi, nonché la rifunzionalizzazione di tali edifici per le attività agricole e per quelle compatibili“ connesse relative alla ruralità multifunzionale. 

La legge regionale n. 10/2014 ha modificato anche la legge regionale sulle aree naturali protette n. 29/1997, consentendo nei Piani di Assetto di parchi e riserve la realizzazione di Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) in deroga a tutti i piani paesistici, in aperta violazione del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” secondo cui “le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili”. 

Malgrado la richiesta di impugnazione trasmessa da VAS il 27.11.2014  il Governo non ha rilevato né la violazione del D.Lgs.n. 228/2001 né la violazione del D.Lgs. n. 42/2004 e non ha quindi ritenuto di impugnare presso la Corte Costituzionale la legge regionale n. 10/2014. 

Ora il Regolamento regionale n. 11 del 2.9.2015 (pubblicato il giorno dopo sul B.U.R.) ha disciplinato la “attuazione della ruralità multifunzionale” da parte di soggetti diversi, che vengono autorizzati ad utilizzare terreni a destinazione urbanistica agricola fino ad un massimo di 30 ettari, dove possono esercitare attività multifunzionali connesse, ma non contemplate in tal senso dalla disciplina agricola e fiscale vigente, con particolare riferimento:

– al turismo rurale (distinto dall’agriturismo) mediante ricettività alberghiera ed extralberghiera;

– alle attività ricreative mediante “centri sportivi rurali” e “centri ricreativi rurale”, con l’esercizio di golf, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, nuoto ed “altri tipi di sport“;

– alle attività terapeutiche-riabilitative, in forma di assistenza residenziale per anziani e disabili, nonché strutture di ospitalità ed integrazione sociale fino ad un massimo di 20 posti letto, attività non contemplate in questa forma dalla legge d’orientamento (D.Lgs. n. 228/2001) e dalle nuove disposizioni in materia di agricoltura sociale (legge n. 141 del 18.8.2015).

Le suddette attività aggiunte all’art. 57 della legge regionale n. 38/1999 sono diventate così automaticamente possibili all’interno delle aree naturali protette anche in regime di misure di salvaguardia, mediante P.U.A. presentati ai sensi della lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/11997. 

Sotto quest’ultimo aspetto appare più che evidente la gravità di far privilegiare dagli futuri Consigli Direttivi le categorie economiche”, seguite a ruota da quelle “sociali” e solo per ultime da quelle “culturali”, escludendo del tutto le categorie a libello naturalistico e ambientale. 

In tal modo la CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE di ogni area naturale protetta regionale si concretizzerà nella realizzazione di un turismo rurale (distinto dall’agriturismo) mediante ricettività alberghiera ed extralberghiera, di “centri sportivi rurali” e “centri ricreativi rurale” con l’esercizio di golf, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, nuoto ed “altri tipi di sport“, nonché di strutture di ospitalità ed integrazione sociale fino ad un massimo di 20 posti letto.

Va messo in risalto in terzo luogo che la proposta non fissa a livello centrale la composizione esatta di questo nuovo organismo, in quanto dovrà essere “composto secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto dell’ente” di gestione, chiamato anche a deliberare “il regolamento di funzionamento della Consulta”: si limita a precisare che in ognuna delle “Consulte” deve essere garantita una rappresentanza delle “organizzazioni professionali agricole, degli operatori turistici legalmente riconosciuti e delle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute”. 

Ne deriva che ogni “Consulta” dovrà essere formata al minimo da 3 membri, che possono però diventare multipli di tre (6, 9, 12 ecc.) se si rispetta ovviamente la “par condicio” per ognuna delle tre suddette “rappresentanze”. 

Ne deriva altresì che ogni Consiglio Direttivo dovrà comunque modificare il proprio vigente Statuto per stabilirvi le modalità ed i criteri della composizione della propria rispettiva “Consulta”, lasciando aperta così la possibilità di avere un domani “Consulte” con un numero variabile dei membri che ne fanno parte e quindi diverso l’una dall’latra.  

Va fatto presente in quarto luogo che la “Consulta” è considerata un organismo ”propositivo e consultivo dell’ente di gestione” al pari della Comunità del Parco: ad entrambi questi organi vengono attribuite come uniche “competenze” quella di esprimere sostanzialmente un “parere” obbligatorio ma non vincolante, per giunta anche sugli stessi atti.  

A tal ultimo riguardo il vigente 3° comma dell’art. 16 della legge regionale n. 19/1997 stabilisce testualmente: “3. La comunità è organo propositivo e consultivo dell’ente di gestione. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento dell’area naturale protetta;

b) sul piano dell’area naturale protetta;

c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell’ente di gestione;

d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell’ente di gestione.

Dal confronto con gli atti su cui è richiesto il “parere obbligatorio non vincolante” della “Consulta” emerge che tanto la Comunità del Parco quanto la “Consulta” si debbono esprimere sulle proposte di Piano di Assetto e di Regolamento dell’area naturale protetta, prima ancora della loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo: sulla proposta del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.) la Comunità del Parco non esprime “parere” in quanto trattasi di atto che ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 29/1997 spetta a lei stessa di “elaborare”. 

A tal riguardo va messo in rilievo che il vigente 3° comma dell’art. 16 della legge regionale n. 29/1997 non parla specificatamente di “proposte”, lasciando nel dubbio se il “parere” della Comunità del Parco su Piani di Assetto e Regolamenti debba essere espresso prima o dopo la loro approvazione. 

Ad ogni buon fine sarebbe più che opportuno che il suddetto 3° comma venga integrato precisando che gli atti di cui alle lettere a), b) e c) debbono essere intesi tutti come “proposte” ancora da approvare. 

Appare ad ogni modo non comprensibile che alla “Consulta” non sia stata attribuita la competenza di esprimere il proprio “parere” anche “sul bilancio e sul conto consuntivo dell’ente di gestione”, che riguardano proprio “i progetti di intervento particolareggiato dell’ente”: sarebbe pertanto opportuno, nel caso che venisse approvata l’istituzione di questo nuovo organismo, che il suo “parere” venga esteso anche al bilancio preventivo di ogni Ente di gestione. 

Va messo in evidenza in quinto luogo che ad ogni “Consulta” viene data la possibilità di proporre ”misure specifiche atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all’interno del territorio di riferimento dell’ente, e progetti di sviluppo sostenibile”: se si considera che i due terzi di ogni “Consulta” sono costituti da rappresentanti degli agricoltori e degli operatori turistici, che si possono avvalere della possibilità di proporre P.U.A. come sopra da ultimo disciplinati, appare evidente il rischio di vedere approvate e realizzate tutta una serie di opere (come campi di golf, di tennis di calcetto, alberghi e quant’altro) che non hanno niente a che vedere con la prescritta finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale di tutte le aree naturali protette istituite.  

La suddetta possibilità diventa ancor più verosimile se si pensa che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito”, per cui c’è il rischio che i soggetti scelti da ogni Consiglio Direttivo in base ai migliori “curriculum” per una valida rappresentanza della composizione di ogni “Consulta” rifiutino la designazione e che conseguentemente ci si riduca ad avere delle “Consulte” formate da soggetti interessati a “curare” più interessi personali o comunque di parte che gli interessi generali dell’area naturale protetta di riferimento. 

Affidamento agli Enti della gestione anche dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria 

L’art. 1 della proposta di legge n. 291 modifica il 5° comma dell’art. 6 della legge regionale n. 29/1997 che diventerebbe il seguente: “Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27.

È stato correttamente sostituito il riferimento alla “direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979” perché è stata codificata e modificata dalla direttiva 2009/147/CE.

L’art. 1 della proposta di legge dopo il comma 5 aggiunge il seguente:

5 bis. Agli enti di gestione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) può essere affidata la gestione di monumenti naturali e di siti e zone di cui al comma 5, in base a criteri di omogeneità ecologica e territoriale”. 

C’è da osservare al riguardo che il combinato disposto dal 5° comma e del comma 5 Bis appare pienamente funzionante nell’ipotesi che tanto i monumenti naturali quanto i siti di importanza comunitaria siano a sé stanti e comunque al di fuori della limitrofa area naturale protetta, il cui Ente è chiamato a gestirli secondo le “specifiche misure di conservazione” adottate dalla Giunta Regionale. 

Ingenera invece confusione nell’ipotesi che tanto i monumenti naturali quanto i siti di importanza comunitaria ricadano all’interno di un’area naturale protetta, perché in tal caso alle “specifiche misure di conservazione” dettate dalla Giunta Regionale si vanno ad accavallare la disciplina prescritta dalle norme dei Piani di Assetto approvati dai Consigli Direttivi. 

C’è inoltre da osservare che può generare confusione la possibilità e non l’obbligo di affidare la gestione anche dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria in base a non meglio specificati “criteri di omogeneità ecologica e territoriale”: sarebbe pertanto opportuno che il comma 5 Bis venisse integrato precisando che i suddetti “criteri” debbono essere “definiti con apposita deliberazione della Giunta Regionale”. 

 L’art. 2 della proposta di legge n. 291 integra il 2° comma dell’art. 12 della legge regionale n. 29/1997 aggiungendo a precisazione che il “sistema di aree naturali protette a gestione unitaria” deve essere “comprendente anche monumenti naturali e siti di importanza comunitaria di cui all’articolo 6, comma 5”.

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Al termine di questa puntuale disamina di tutti gli aspetti critici che presenta la proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 ci si augura che la sua conversione in legge da parte del Consiglio Regionale avvenga nei seguenti possibili modi. 

1 – Si approvi una composizione del Consiglio Direttivo riducendo da 7 a 6 i suoi membri (eliminando il rappresentante delle Province) oppure a 5 membri (riducendo a due i rappresentanti della Comunità del Parco) e si bocci conseguentemente la proposta della “Consulta”, che in tal caso non avrebbe ragione di essere istituita, mantenendo la possibilità di estendere la gestione a monumenti naturali e siti di importanza comunitaria. 

2 – Si approvi una composizione del Consiglio Direttivo riducendo da 7 a 3 i suoi membri, ma in rappresentanza uno delle organizzazioni professionali agricole e l’altro delle associazioni ambientaliste, lasciando alla Comunità del Parco il compito di pronunciarsi sul Presidente dell’Ente di gestione e bocciando conseguentemente la proposta della “Consulta”, che anche in tal caso non avrebbe ragione di essere istituita, oppure mantenendone l’istituzione rivedendo la sua composizione riguardo alle “rappresentanze”, mantenendo sempre e comunque la possibilità di estendere la gestione a monumenti naturali e siti di importanza comunitaria.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

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