Consumo del suolo, il giurista Maddalena: ‘Ddl governo? Illogico e incostituzionale’

 

Paolo Maddalena

Il disegno di legge sul consumo del suolo è “in totale contrasto con il fine che vuole raggiungere, quindi illogico e incostituzionale”.

A dirlo non è qualche associazione ambientalista, ma il costituzionalista Paolo Maddalena, ex vicepresidente della Consulta della quale fece parte per un anno su scelta del presidente della Repubblica e nella quale ricoprì anche il ruolo di presidente facente funzioni per un mese.

Oltre ad essere stato membro del gruppo ecologia e territorio della Corte di Cassazione, è da tempo impegnato nella difesa dei beni comuni.

Maddalena critica il testo che dopo due anni è uscito finalmente dalle commissioni Ambiente e Agricoltura e ora è pronto per arrivare in Aula alla Camera per il voto finale.

È una versione scremata e ri-scremata rispetto alla prima stesura, adottata nel marzo 2014 e pensata dal governo per difendere il territorio e combattere il dissesto idrogeologico.

Il ddl, però, è passato dalle cesoie di emendamenti e sub-emendamentiche che ne hanno tagliato la rete di protezione contro il cemento facile.

Ministro Martina consumo suolo

Ministro Maurizio Martina

Ilfatto.it aveva già raccontato come il testo sembrava “svuotato”, anche se da una parte il ministro Maurizio Martina e dall’altra il collega all’Ambiente Gianluca Galletti e la sottosegretaria Silvia Velo avevano rassicurato sull’efficacia della futura legge.

Gianluca Galletti consumo suolo

Ministro Gianluca Galletti

Sempre se sarà approvata: a questo giornale l’ex ministro del governo Monti, Mario Catania, oggi parlamentare di Scelta Civica, aveva parlato di “resistenze politiche trasversali, ho paura che questo testo non vedrà mai la luce”.

E ora si aggiunge il parere di Maddalena: secondo l’ex giudice, il testo – così scritto – è incostituzionale per diversi motivi.

Perché in contrasto con il suo obiettivo, ma anche perché dà indicazioni “generiche e inconsistenti”, viola le competenze regionali, consente lo stravolgimento del paesaggio e contrasta con il principio del “razionale sfruttamento del suolo” (articolo 44 della Carta).

Il “miracolo” del suolo edificato che torna naturale

La definizione di “area urbanizzata” è, secondo Maddalena, “illogica” e viola quindi l’articolo 3, “perché considera area edificata – spiega a IlFattoquotidiano.it il costituzionalista – anche i parchi urbani e i lotti e gli spazi inedificati interclusi, in contrasto con il fine del contenimento del consumo del suolo che la legge stessa dice di voler perseguire”.

Lo stesso vale per il concetto di “compensazione ambientale”, secondo il quale è consentito il consumo di suolo agricolo, se, nello stesso tempo, si deimpermeabilizza il suolo già impermeabilizzato.

In pratica un miracolo.

“Fa ritenere possibile un fatto assolutamente impossibile – spiega il magistrato – poiché, come affermano gli scienziati di tutto il mondo, occorrono centinaia di anni affinché un suolo impermeabilizzato ridiventi naturale”.

Detto in parole povere: le legge ideata per limitare il consumo di suolo non limita il consumo di suolo.

La legge consente “lo stravolgimento del paesaggio”

Ma c’è dell’altro.

Le incostituzionalità più gravi sembrano essere contenute infatti negli articoli 5 e 6 del testo di legge.

Il primo, che in sostanza autorizza il governo a emanare deroghe a norme urbanistiche per le aree urbanizzate degradate, riesce a violare contemporaneamente tre articoli della Costituzione.

Anzitutto l’articolo 76 “per il carattere generico e inconsistente dei principi e criteri direttivi”, dice il costituzionalista.

Ma, soprattutto, viola le competenze regionali in materia di pianificazione e governo del territorio (articolo 117) e non pone nessun limite alla ricostruzione degli edifici esistenti, “consentendo quindi lo stravolgimento del paesaggio urbano – spiega Maddalena – violando quindi l’articolo 9 della Carta costituzionale”.

“Dentro tutela aree agricole ci sono finalità edificatorie”

Anche il capitolo della tutela delle aree agricole colleziona paradossi e non sensi, secondo Paolo Maddalena.

L’articolo 6 – commenta – prevede, anziché la tutela delle aree agricole, la loro trasformazione in aree edificate, attraverso l’escogitazione dello strano strumento dei compendi agricoli neorurali. Gli insediamenti rurali locali, perdono ogni carattere agricolo e, purché, complessivamente, non si superi la superficie occupata da costruzioni rurali alla data di approvazione della legge, essi sono destinati a funzioni diverse, come le attività amministrative, attività di agricoltura sociale, servizi medici e di cura, ecc. A parte la considerazione che non si capisce cosa voglia dire ‘attività di agricoltura sociale’ – continua il costituzionalista – oppure la ‘vendita di prodotti ambientali’, sta di fatto che questa disposizione ha una finalità edificatoria che è direttamente in contrasto con quella che la legge stessa dice di voler perseguire”.

Altro punto “illogico” quindi, in contrasto peraltro con il principio del “razionale sfruttamento del suolo”, sancito dall’articolo 44 della Costituzione: principio che implica la bonifica delle terree non – spiega Maddalena – la loro trasformazione in edifici, e la ricostituzione delle unità (agricole) produttive”.

M5s: “Se la legge resta così non la votiamo”

L’approvazione di una legge così scritta, secondo Maddalena, “imporrebbe alle Regioni e ai cittadini, singoli o associati, di agire in via sussidiaria per ottenere l’annullamento di queste norme da parte della Corte costituzionale”.

Che tradotto significa ricorsi, controricorsi, tempo perso.

E infatti Massimo De Rosa, deputato Cinque Stelle, membro della commissione Ambiente e promotore di una delle proposte di legge sullo stop al consumo di suolo poi confluite nel testo in discussione, ha già disconosciuto “il figlio”.

Massimo De Rosa

On. Massimo de Rosa

Dal testo iniziale al testo licenziato dalle commissioni ambiente e agricoltura – commenta a IlFatto.itsi è avuto un peggioramento tale da modificare in modo sostanziale la ‘ragione sociale’ della proposta, che potrebbe realisticamente essere denominata ‘Incentivi al consumo del suolo per uso edificabile’. Presenteremo osservazioni, anche con le associazioni ambientaliste, e se non verranno accettate, non voteremo il ddl. Con dispiacere chiaramente, ma non è questa la legge che volevamo”.

 

(Articolo di Melania Carnevali, pubblicato con questo titolo il 15 dicembre 2015 su “Il Fatto Quotidiano”)

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Postilla – Riguardo alla “escogitazione dello strano strumento dei compendi agricoli neorurali” ed alle “funzioni diverse, come le attività amministrative, attività di agricoltura sociale, servizi medici e di cura, ecc.” c’è da far presente che il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la legge regionale n. 10 del 10 novembre 2014 con cui all’art. 57 della legge regionale n. 38/1999 (“Norme sul governo del territorio”) sono stati aggiunti 3 commi che considerano compatibili con la destinazione agricola le attività “necessarie per sviluppare una nuova ruralità multifunzionale”, che possono essere svolte anche da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati: le stesse attività e gli stessi interventi sono stati inseriti nell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 relativo ai Piani di Assetto di parchi e riserve regionali. (http://www.vasonlus.it/?p=19872)

Il 27 novembre 2014 il Presidente dell’associazione Verdi Ambiente e Società (V.AS.) Guido Pollice ha fatto trasmettere per posta elettronica certificata la richiesta di impugnazione della legge regionale in questione. (http://www.vasonlus.it/?p=9390 

Ma il Governo non ha rilevato la violazione che ora rileva invece il costituzionalista Paolo Maddalena e non ha quindi ritenuto di impugnare presso la Corte Costituzionale la legge regionale n. 10/2014, in attuazione della quale la Giunta Regionale del Lazio ha poi approvato il regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11, concernente la “attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38“, che introduce nuove attività economiche connesse a quella agricola e nuove modalità di esercizio del regime di connessione, in evidente difformità dalle vigenti disposizioni nazionali in materia.   

L’art.5 del Regolamento introduce e definisce, quali attività connesse a quelle agricola, attività non contemplate in tal senso dalla disciplina agricola e fiscale vigente, con particolare riferimento al turismo rurale (distinto dall’agriturismo) mediante ricettività alberghiera ed extralberghiera (lettera b, punto 1, del 1° comma), alle attività ricreative mediante “centri sportivi rurali” e “centri ricreativi rurali”, con la pratica con l’esercizio di golf, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, nuoto ed “altri tipi di sport” (lett. e, punto 5 del 1° comma), alle attività terapeutiche-riabilitative, in forma di assistenza residenziale per anziani e disabili, nonché strutture di ospitalità ed integrazione sociale fino ad un massimo di 20 posti letto (lett. e, punto 6 del 1° comma), attività non contemplate in questa forma dalla sopra citata legge d’orientamento e dalle nuove disposizioni in materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141.

Le suddette attività aggiunte all’art. 57 della legge regionale n. 38/1999 sono diventate automaticamente possibili anche all’interno delle aree naturali protette, addirittura in regime di “misure di salvaguardia”, mediante P.U.A. presentati ai sensi della lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Responsabile nazionale VAS per Parchi e Territorio

 

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