Green economy, il Collegato ambientale è legge. Focus sulle (tante) novità

 

Una buona notizia per il Paese e per la nostra economia: atteso da molto tempo arriva finalmente il via libera definitivo della Camera al Collegato Ambiente, una piccola finanziaria verde che aiuta la società e le imprese ad andare nella direzione di un’economia più green e circolare. La strada indicata anche dalla Cop21 di Parigi”.

Così il presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, Ermete Realacci, commenta il via libera definitivo dalla Camera al disegno di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“, collegato alla legge di stabilità per il 2014, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Collegato Ambientale – sottolinea Realacci – è un provvedimento molto importante e articolato, di cui sono stati relatori i colleghi Borghi e Bratti, e che è stato migliorato nel passaggio parlamentare a Montecitorio.Cuore del Collegato sono le misure che rafforzano il recupero e il riciclo delle materie prime seconde, quelle per la riduzione della quantità di rifiuti prodotti e le disposizioni in sostegno della mobilità sostenibile insieme alla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Vengono introdotti finanziamenti per attività connesse all’ambiente e alla green economy, nonché agevolazioni sulle tasse sui rifiuti per i comuni virtuosi. Tra i molti e attuali temi su cui interviene il Collegato anche il contrasto al dissesto idrogeologico. Il provvedimento introduce infatti importanti misure per la corretta gestione e la valorizzazione dei bacini idrici, penso ad esempio ai contratti di fiume, e contro l’abusivismo edilizio, in particolare per quanto riguarda le aree del Paese più delicate dal punto di vista idrogeologico.

Con questa legge – conclude Realacci – si risponde inoltre ad alcune esigenze molto sentite dai cittadini, come l’infortunio in itinere anche per chi va al lavoro con la bicicletta, il credito di imposta sugli interventi di bonifica dell’amianto per le imprese, le misure contro le cosiddette carrette dei mari, il divieto di gettare mozziconi di sigaretta e micro rifiuti e la impignorabilità degli animali domestici”.

Di seguito alcune delle principali novità del provvedimento, come illustrate dal dossier della Camera.

ENEA. Sono introdotte modifiche alla disciplina istitutiva dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), contenuta nell’art. 37 della legge n. 99/2009, provvedendo, tra l’altro, a specificare ulteriormente i compiti dell’ENEA, quale Agenzia nel settore dell’efficienza energetica.

MOBILITÀ SOSTENIBILE. Il Collegato ambientale destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell’ambiente, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell’ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas-serra (ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30).

Viene assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del tracciato dismesso dell’asse ferroviario Bologna-Verona. Viene altresì considerato sempre indennizzabile l’infortunio c.d. in itinere qualora si sia verificato a seguito dell’utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro, nonché prevista l’emanazione di apposite linee guida per favorire l’istituzione nelle scuole della figura del mobility manager.

SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA. Viene modificato il D.Lgs. 30/2013 – con cui è stata recepita nell’ordinamento nazionale la disciplina relativa al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS) – al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica.

Gli aiuti in questione sono destinati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001.

Un’altra modifica riguarda la copertura dei costi delle attività poste in essere dall’ISPRA per l’amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.

OPEN DATA. I dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data.

STRATEGIA NAZIONALE DELLE GREEN COMMUNITY. Si disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall’energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agroforestale) in rapporto con le aree urbane.

VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO (VIS). Una norma prevede la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale.

SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SEU). La legge apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU), di cui al D.Lgs. 115/2008 (si tratta di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale).

In particolare nella definizione di SEU è soppresso il tetto, per l’impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina relativa ai SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008.

Si prevede altresì che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.

SOTTOPRODOTTI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS. Viene ampliato l’elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (di cui alla Tabella 1-A dell’allegato 1, annesso al D.M. 6 luglio 2012), includendovi i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.

RETI ELETTRICHE. Una disposizione interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (contenuta nell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003), in particolare con riferimento all’attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale.

IMPIANTI DI COGENERAZIONE ABBINATI AL TELERISCALDAMENTO CONNESSI AD AMBIENTI A DESTINAZIONE AGRICOLA. C’è anche una norma di interpretazione autentica in merito all’applicazione degli incentivi relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all’art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2009).

INCENTIVI ALLE RINNOVABILI DIVERSE DAL FOTOVOLTAICO. Il provvedimento inoltre interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012).

Con riferimento all’accesso ai meccanismi incentivanti per impianti a biomasse e biogas, rientrano tra i sottoprodotti utilizzabili della lavorazione del legno solo quelli non trattati.

Sono eliminati per il calcolo forfettario dell’energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti e sono esclusi dal citato sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata, il legno e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti.

OIL FREE ZONE. È promossa l’istituzione delle “Oil free zone”, aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando le modalità di organizzazione di tali aree alla legislazione regionale.

IMPIANTI TERMICI. Viene esclusa l’applicazione dei requisiti tecnici e costruttivi (previsti dalla parte II dell’allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/2006) fatta eccezione per quelli relativi agli “apparecchi indicatori” (previsti dal numero 5 del medesimo allegato), per gli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw – progettazione, installazione e messa in servizio).

APPALTI VERDI. L’articolo 16 riduce le garanzie previste a corredo dell’offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel).

Lo stesso articolo integra, inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell’intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda.

Il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscono titoli preferenziali richiesti nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI. Inoltre, si disciplina l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).

Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi riguardano l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, assegnando all’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP).

LANTERNE SEMAFORICHE. Si prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che le lampade ad incandescenza utilizzate nelle lanterne semaforiche siano sempre sostituite – quando se ne presenti la necessità – da lampade a basso consumo energetico.

SCHEMA NAZIONALE VOLONTARIO PER LA VALUTAZIONE E LA COMUNICAZIONE DELL’IMPRONTA AMBIENTALE. Viene istituito uno Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.

ACQUISTO PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI RICICLATI. C’è poi una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

A tale fine, si prevede, per un verso, la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati, e, per l’altro, sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l’acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.

RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE) E RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI. Tra le varie disposizioni si segnalano quelle volte a disciplinare la riassegnazione al Ministero dell’ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all’attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). Viene altresì stabilito che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa vigente contenuta nel D.Lgs. 49/2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito.

Viene inoltre chiarito, riguardo all’obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS.

Riguardo ai rifiuti di pile a accumulatori viene precisato, all’interno del Codice dell’ambiente, che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della disciplina dell’UE.

FINE VITA PANNELLI FOTOVOLTAICI. Rilevanti anche le disposizioni per una corretta gestione del “fine vita” dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all’entrata in vigore della legge, prevedendo l’adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.

SMALTIMENTO IN DISCARICA. È abrogato l’art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

BONIFICA AMIANTO, CREDITO IMPOSTA PER LE IMPRESE. Viene istituito un credito d’imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive.

Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, viene altresì prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

FONDI PER LA DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI. L’articolo 52 prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l’anno 2016), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili abusivi, realizzati nelle aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, sulla base di un elenco del Ministero dell’ambiente, adottato annualmente dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO. E’ previsto inoltre che non sono subordinate a permesso di costruire le opere dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricomprese in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

SISTEMI DI FOGNATURA. Si dispone infine che i commissari straordinari, per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore (attraverso una modifica del comma 7 dell’articolo 7 del D.L. 133/2014).

TUTELA DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO. L’articolo 54 modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell’assetto idrogeologico.

Si prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO. L’articolo 55 prevede, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e demanda ad un apposito D.P.C.M. (da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge) la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo medesimo.

FONDO DI GARANZIA PER IL SETTORE IDRICO. È prevista, a decorrere dal 2016, l’istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico, per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), indicata separatamente in bolletta.

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l’Autorità definisca le necessarie modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

SOVRACANONE BIM. La misura del sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d’acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM) è dovuta nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

Si dispone poi la decorrenza dell’obbligo di pagamento dei sovracanoni per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che i sovracanoni BIM siano dovuti anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani.

Sono inoltre specificate le ulteriori condizioni che fanno salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale (articolo 147 del cd. Codice dell’Ambiente). Tali condizioni riguardano l’approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l’utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico.

Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella prevista che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. 

MATERIALI DA SCAVO. Il Collegato ambientale interviene sul regolamento n. 161/2012, che disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, con una modifica all’articolo 1, comma 1, lettera b), nella definizione di “materiali da scavo” il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).

I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

INQUINAMENTO ACUSTICO. È prorogato di sei mesi – cioè al 25 novembre 2016 – il termine per l’esercizio della delega, concessa dall’art. 19, comma 1, della L. 161/2014 (Legge europea 2013-bis), per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

IMPIANTI RADIO. I soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione, o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge 36/2001 (quindi delle ARPA), purché i loro pareri siano resi nei termini prescritti dell’art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.lgs n.259/2003.

URBANISTICA ED ESPROPRI. Viene modificato l’articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall’art. 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

Infine, il provvedimento disciplina l’espropriabilità dei beni gravati da uso civico, prevedendo che tali beni possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, salvo il caso in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico (nuovo comma 1-bis dell’articolo 4 del D.P.R. n.327/2001).

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 22 dicembre 2015 sul sito www.casaeclima.com)

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