Rilevante pronuncia della Suprema Corte di cassazione in materia di esecuzione delle ordinanze di demolizione di abusi edilizi contenute in sentenze penali passate in giudicato. La sentenza Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2015, n. 49331 ha ribadito che l’ordine di demolizione delle opere abusive presente nelle sentenze penali passate in giudicato non è soggetto alla prescrizione prevista per le sanzioni penali (art. 173 cod. pen.), perché è sanzione di natura amministrativa, finalizzata al ripristino del bene ambientale/territoriale leso dall’azione illecita compiuta. Si tratta di una funzione autonoma, di carattere reale e senza fini punitivi, potendo avere effetti anche nei confronti di soggetti (es. acquirenti, eredi, ecc.) non autori del comportamento illecito (realizzazione dell’intervento abusivo). Pertanto, non può costituire una “pena” nel senso indicato dalla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). In precedenza, con la sentenza Cass. pen., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 36387 il Giudice penale di legittimità ha ricordato che non solo l’ordine di demolizione delle opere abusive presente nelle sentenze penali passate in giudicato non è soggetto alla prescrizione prevista per le sanzioni penali in quanto sanzione di natura amministrativa, ma non è soggetto nemmeno alla prescrizione di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981 e s.m.i., riguardante unicamente le sanzioni pecuniare a fini punitivi. Inoltre, come già statuito con sentenza Cass. pen., Sez. III, 26 marzo 2015, n. 12976 e con la sentenza Cass. pen., Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 5931, l’ordine di demolizione contenuto in sentenze penali passate in giudicato mantiene efficacia rispettivamente nei confronti degli eredi e di eventuali terzi aventi diritto. Elementi giurisprudenziali di forte contrasto all’abusivismo edilizio. Gruppo d’Intervento Giuridico onlus dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 5 gennaio 2016 Cass. Sez. III n. 49331 del 15 dicembre 2015 (Cc 10 nov 2015) Pres. […]