L’ordine di demolizione degli abusi edilizi non si prescrive, nemmeno in base alla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo

 

Corte di Cassazione

Rilevante pronuncia della Suprema Corte di cassazione in materia di esecuzione delle ordinanze di demolizione di abusi edilizi contenute in sentenze penali passate in giudicato. 

La sentenza Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2015, n. 49331 ha ribadito che l’ordine di demolizione delle opere abusive presente nelle sentenze penali passate in giudicato non è soggetto alla prescrizione prevista per le sanzioni penali (art. 173 cod. pen.), perché è sanzione di natura amministrativa, finalizzata al ripristino del bene ambientale/territoriale leso dall’azione illecita compiuta. 

Si tratta di una funzione autonoma, di carattere reale e senza fini punitivi, potendo avere effetti anche nei confronti di soggetti (es. acquirenti, eredi, ecc.) non autori del comportamento illecito (realizzazione dell’intervento abusivo). 

Pertanto, non può costituire una “pena” nel senso indicato dalla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). 

In precedenza, con la sentenza Cass. pen., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 36387 il Giudice penale di legittimità ha ricordato che non solo l’ordine di demolizione delle opere abusive presente nelle sentenze penali passate in giudicato non è soggetto alla prescrizione prevista per le sanzioni penali in quanto sanzione di natura amministrativa, ma non è soggetto nemmeno alla prescrizione di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981 e s.m.i., riguardante unicamente le sanzioni pecuniare a fini punitivi. 

Inoltre, come già statuito con sentenza Cass. pen., Sez. III, 26 marzo 2015, n. 12976 e con la sentenza Cass. pen., Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 5931, l’ordine di demolizione contenuto in sentenze penali passate in giudicato mantiene efficacia rispettivamente nei confronti degli eredi e di eventuali terzi aventi diritto. 

Elementi giurisprudenziali di forte contrasto all’abusivismo edilizio.

 

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 5 gennaio 2016

Cass. Sez. III n. 49331 del 15 dicembre 2015 (Cc 10 nov 2015)

Pres. Franco Est. Ramacci Ric. PM in proc. Delorier

Urbanistica. Demolizione del manufatto abusivo e prescrizione.

La  demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. 

qui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2015, n. 49331

 

(articolo pubblicato con questo titolo il 19 gennaio 20’16 sul sito del Gruppo d’Intervento Giuridico)

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