Anche i camion-bar, talvolta veri e propri T.I.R.-bar, devono adeguarsi per il loro posizionamento alle autorizzazioni e prescrizioni dei competenti Uffici comunali. È quanto stabilito dal T.A.R. Lazio, con la sentenza Sez. II ter, 22 marzo 2016, n. 3536, che ha respinto un ricorso presentato da esponenti della famiglia Tredicine, che di fatto ne monopolizza il mercato nel centro storico di Roma[1], avverso i provvedimenti di Roma Capitale che hanno ridisegnato i siti di sosta per camion-bar nel corso del 2014, eliminandoli dal paesaggio urbano del Colosseo, dei Fori Imperiali, del Pantheon, di Piazza di Spagna. I Giudici amministrativi romani di primo grado hanno ricordato che “il delicato rapporto tra protezione dell’ambiente cittadino con caratteri di rilevanza storico, artistica, culturale ed ambientale e la disciplina della libertà di iniziativa economica è stato oggetto di una copiosa giurisprudenza secondo la quale, nonostante la costante riduzione normativa dei limiti ai quali assoggettare la seconda, residua ancora uno specifico potere della P.A. di individuare su base territoriale ambiti e forme di protezione dell’ambiente urbano che si sostanzino in una interdizione – qualitativa o quantitativa – allo svolgimento di attività commerciali alle condizioni di legge”, come da giurisprudenza costante in materia (vds. Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3802; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 13 agosto 2015, n. 10802). Un po’ di decenza per i centri storici del nostro Bel Paese. dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 3 maggio 2016 TAR Lazio (RM) Sez. II-ter n. 3536 del 22 marzo 2016 Beni Culturali. Collocazione camion-bar in zone storico artistiche. Il delicato rapporto tra protezione dell’ambiente cittadino con caratteri di rilevanza storico, artistica, culturale ed ambientale e la disciplina della libertà di iniziativa economica è stato oggetto di una copiosa giurisprudenza secondo la quale, nonostante la costante riduzione normativa dei […]