Che fine ha fatto l’art. 37 dello “Sblocca Italia”?

 

Foto Conduttura

la Consulta si esprime sulla questione gasdotti e rigassificatori

Lo “Sblocca Italia” ritorna a far parlare della questione energetica nazionale tramite un recente giudizio della Corte Costituzionale.

Con sentenza n. 110/2016, depositata il 20 maggio scorso, i giudici della Consulta hanno respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni avverso l’art. 37 del decreto legge n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014.

Non sono state accolte una serie di questioni sollevate dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Calabria in ordine alla disciplina, peculiare ed acceleratoria, che il cosiddetto “Sblocca Italia” ha introdotto in tema di procedimenti autorizzativi di impianti destinati al trasporto del gas naturale.

Rete Nazionale gasdotti

Le censure esaminate nel merito riguardavano in particolare il riparto di competenza legislativa ed il principio di leale collaborazione, mentre la censura sollevata in ordine alla carenza dei presupposti per la decretazione d’urgenza è stata dichiarata inammissibile per questioni di carattere formale.

Quest’ultimo aspetto, sicuramente cruciale e oggetto di accese discussioni anche in Basilicata, non è stato analizzato nel merito perché mal presentato dalle Regioni nei propri ricorsi.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, commi 1 e 2, lett. a) e c-bis), nella parte in cui prevede che i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto), gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del d.P.R.  8 giugno 2001, n. 327.

Più precisamente, la Corte ha riunito i ricorsi presentati dalle quattro Regioni ed ha dichiarato:

1. l’inammissibilità degli interventi dell’Associazione WWF Italia nei giudizi promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Calabria e della Associazione “Amici del Parco Archeologico di Pantelleria” nel giudizio promosso dalla Regione Puglia. Infatti, il giudizio di costituzionalità delle leggi si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi; 

2. l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Calabria avverso l’art. 37 dello “Sblocca Italia” in riferimento agli artt. 2, 3, 114, 117 e 118 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà; 

3. l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, dello “Sblocca Italia”, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, così come promossa dalla Regione Abruzzo. Infatti, la deliberazione con la quale il Consiglio regionale abruzzese ha disposto la proposizione del ricorso non fa alcun cenno alla questione legata all’art. 77 della Costituzione lamentandone una sua violazione ad opera delle censurate disposizioni dello “Sblocca Italia”. Ciò ha causato una mancanza di corrispondenza tra la deliberazione del Consiglio regionale, con cui l’organo legittimato decide in merito all’impugnazione, ed il contenuto del ricorso; 

4. non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, dello “Sblocca Italia” in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, così come promosse dalla Regione Abruzzo; 

5. non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2, dello “Sblocca Italia”, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, così come promosse dalle Regioni Marche e Puglia.

In definitiva, le Regioni hanno presentato ricorsi in parte non fondati ed in parte inammissibili.

Un pò deludente vista la rilevanza della questione.

Il giudizio della Corte Costituzionale non ha per nulla soddisfatto così come il contenuto dei ricorsi presentati, ma almeno le Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Calabria potranno dire di averci provato a cambiare una legge, come lo “Sblocca Italia”, per tanti versi disastrosa.

Dispiace continuare a rilevare come grande assente la Regione Basilicata.

 

25 maggio 2016

 

Donato Cancellara

Associazione Intercomunale Lucania

Associazione VAS per il Vulture Alto Bradano

 

Sentenza n. 110 del 5 aprile 2016

******************

Ai sensi del vigente 3° comma dell’art. 117 della Costituzione anche la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” fa parte delle “materie di legislazione concorrente” fra Stato e Regioni, fra le quali rientrano i gasdotti di «importazione» di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquido, gli stoccaggi di gas naturale e «le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale» che fanno parte delle infrastrutture ricomprese nel comma 1 dell’art. 37 del Decreto Legge “Sblocca Italia”.

Secondo la Corte costituzionale «l’attribuzione del “carattere di interesse strategico” alle infrastrutture in questione, effettuata in via generale dalla disposizione normativa impugnata, non determina, di per sé, alcuna modifica alle normative di settore prima richiamate, né, di conseguenza – prevedendo queste ultime sempre la necessaria intesa con la Regione interessata – alcuna deroga ai principi, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di chiamata in sussidiarietà e di necessaria partecipazione delle Regioni».

Ne deriva che per la Corte Costituzionale anche alla Regione Puglia rimane e spetta quindi non solo la legislazione concorrente, ma anche e soprattutto il pieno diritto di partecipazione per raggiungere una necessaria “intesa” ai fini della “adozione … dell’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica”, quale è il T.A.P. (Trans-Adriatic Pipeline). (vedi  http://www.vasonlus.it/?p=7104)    

Il suddetto coordinamento tra Stato e Regioni è coerentemente spiegabile considerando che allo Stato spetta la legislazione sulla produzione, trasporto e distribuzione “nazionale” dell’energia per la quale è necessaria però l’intesa con le Regioni prevista dall’art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 che “non può che riguardare anche «le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse».                                       

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vas