Conferenza servizi, per chiudere 150 giorni (45 per casi semplificati)

 

Sede Consiglio di Stato

Cinque mesi per completare l’intera procedura nei casi più complessi, che possono scendere fino ad appena 45 giorni.

Possibilità di svolgere le riunioni in via telematica e “asincrona”, cioè senza la presenza fisica dei rappresentanti delle varie amministrazioni.

Una voce sola per tutte le Pa, per evitare sovrapposizioni, blocchi e veti.

E acquisizione automatica dell’assenso di chi non si esprime.

Sono solo alcuni ingredienti della nuova conferenza di servizi che ieri il Consiglio dei ministri ha varato in via definitiva.

Molte le conferme rispetto alla prima versione del decreto che attua la delega Madia, ma qualche novità di peso è arrivata all’ultimo minuto.

Soprattutto, accogliendo alcune osservazioni formulate da Consiglio di Stato, Conferenza unificata e Parlamento, è stato previsto che alle riunioni della conferenza possono essere invitati i privati interessati, inclusi i soggetti che hanno proposto il progetto, per depositare documenti e memorie.

Ed è stata anche inserita una tagliola per regolare la fase transitoria: le norme ormai prossime alla pubblicazione si applicheranno, quindi, solo alle nuove procedure.

La strada ordinaria da seguire per acquisire pareri e intese di diverse amministrazioni diventa la conferenza semplificata.

Andrà svolta in modalità “asincrona”, dice il decreto, cioè senza la presenza fisica dei vari rappresentanti delle amministrazioni coinvolte attorno a un tavolo, ma con scambio di documenti via mail.

La conferenza deve essere indetta entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda e deve concludersi in tempi certi.

Per la precisione, ai partecipanti alla conferenza vengono assegnati 45 giorni per fornire il proprio parere.

Un ritmo serrato, dal momento che nella prima versione del decreto veniva fissato un limite massimo di 60 giorni.

Il termine raddoppia e sale a 90 giorni per gli enti di tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute dei cittadini.

La mancata pronuncia entro il termine viene considerata alla stregua di un assenso incondizionato.

Al contrario, gli eventuali dissensi devono essere «non superabili» per portare a una pronuncia negativa. La seconda strada, da seguire «solo quando è strettamente necessaria», porta alla conferenza simultanea, cioè con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni, «ove possibile anche in via telematica».

Anche in questo caso la conclusione del procedimento deve avvenire entro 45 giorni dalla prima riunione.

E varrà la regola del rappresentante unico.

Ciascun ente invitato, cioè, potrà farsi rappresentare da un unico soggetto.

Nel caso di amministrazioni statali, addirittura, è previsto che parleranno tutte per bocca di un unico soggetto, «abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte».

A indicare il rappresentante unico sarà Palazzo Chigi o, nel caso di amministrazioni statali periferiche, il prefetto.

In caso di disaccordo, le altre amministrazioni potranno mettere a verbale il loro parere negativo ma non potranno incidere sulla volontà del rappresentante unico.

Una terza alternativa viene prevista per i progetti di particolare complessità e per gli insediamenti produttivi di beni e servizi.

Su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, l’amministrazione potrà indire una conferenza preliminare «finalizzata a indicare al richiedente», le condizioni per ottenere il via libera.

Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si procede di norma con una sola conferenza di servizi da svolgere in forma simultanea e non con due procedimenti paralleli come accaduto finora.

Fanno eccezione i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale.

Una volta conclusa la conferenza, resta la possibilità di fare opposizione.

Ma non per tutti.

Entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza gli enti di tutela possono chiedere l’intervento del Consiglio dei ministri.

Un chiarimento importante arriva, infine, nella parte che regola le norme transitorie.

Le disposizioni del decreto, infatti, saranno applicate solo ai procedimenti avviati «successivamente alla data della sua entrata in vigore».

 

(Articolo di Giuseppe Latour, pubblicato con questo titolo il 16 giugno 2016 su “Il Sole 24 Ore”)

 

Il Sole 24 Ore 16.06.2016

Il Sole 24 Ore 16.6.2016

 

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