Non fate girare quelle pale

 

Panorama 17.08.2016

Panorama 17.8.2016.1.Panorama 17.8.2016.2

N.B. – La tutela del paesaggio costituisce un preciso obbligo sancito dall’art. 9 della Costituzione e deve essere disciplinata dai Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) che dettano prescrizioni cogenti e sovraordinate in tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico, mentre per tutte le rimanenti aree non vincolate danno indicazioni e direttive di cui debbono tener conto anche se non in modo obbligatorio tutte le pubbliche amministrazioni interessate da progetti di trasformazione del territorio.

Per evitare la discrezionalità del soprintendente di turno occorre che il rilascio della autorizzazione paesistica, obbligatorio per tutti i progetti di impianti eolici da realizzare in zona vincolata, consista nel confronto e nella conseguente verifica del pieno rispetto da parte di ogni progetto delle prescrizioni dettate dalle norme del relativo Piano Territoriale Paesistico.

Ma al momento in tutta Italia sono stati approvati solo 3 Piani Paesistici (quello della Puglia, quello della Toscana e quello della Sardegna).

Sta per essere approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) del Lazio, che risulta essere l’unico per ora a stabilire dove può essere ammessa la realizzazione non solo di impianti eolici, ma anche di impianti fotovoltaici, di tralicci per l’energia elettrica, di discariche ecc..

L’assenza di una disciplina di tutela del paesaggio nella maggior parte delle rimanenti Regioni consente che il “giudizio” su ogni progetto di trasformazione del territorio venga demandato alla discrezionalità delle Soprintendenze, costrette a prendersi la responsabilità di una decisione che invece deve esser presa a monte e spetta ai Piani Territoriali Paesistici approvati definitivamente dalle Regioni competenti d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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