Chiesto al Ministero per i beni e attività culturali il riesame dello schema di decreto sulla semplificazione della tutela paesaggistica

 

Sette fratelli foresta

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha chiesto (18 agosto 2016) al Ministero per i beni e attività culturali e il turismo dello schema di D.P.R. concernente le nuove procedure di autorizzazione paesaggistica semplificata e di esenzione dall’autorizzazione paesaggistica licenziato con emendamenti dalla Conferenza Stato – Regioni – Province autonome nel corso della seduta del 7 luglio 2016.

Coinvolti il Ministro Dario Franceschini, la Sottosegretaria delegata alla Qualità e Tutela del Paesaggio Ilaria Borletti Buitoni, l’Ufficio legislativo e la Direzione generale per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio.

Il D.P.R., una volta approvato definitivamente e promulgato, introdurrà sensibili modifiche alle vigenti normative in materia di autorizzazione paesaggistica (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.; D.P.R. n. 139/2010).

Desta, in particolare, fortissime preoccupazioni la prevista esenzione dal regime autorizzatorio di una serie di attività forestali, fra cui la realizzazione di viabilità, indicata nell’Allegato A, punto 20, dello schema di D.P.R.[1]               

Nel corso della seduta dello scorso 7 luglio, infatti, all’Allegato A, punto 20, dello schema di D.P.R. è stato proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome un emendamento di soppressione dell’inciso previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione e adeguamento della viabilità forestale”, con un parere espresso in tale sede del Sottosegretario delegato alla Qualità e Tutela del Paesaggio che appare accogliere l’interpretazione secondo cui il parere del Soprintendente debba intendersi riferito ai soli piani forestali regionali e non ai singoli interventi di viabilità forestale.

In realtà, in numerose fattispecie concrete gli interventi di viabilità forestale risultano fortemente impattanti sul piano paesaggistico, comportando tagli boschivi, sbancamenti, ecc.

La giurisprudenza penale è chiara nel ritenere necessaria l’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi di gestione forestale che non rientrino nella nozione di “taglio colturale”.

Recentemente la sentenza Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 962 ha ricordato che soltanto il taglio colturale per il miglioramento del bosco, rientrando nella previsione di cui all’art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (attività agro-silvo-pastorali), non necessita di preventiva autorizzazione paesaggistica.

È giurisprudenza ormai costante: vds. Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 35308Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 20138; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 2864; Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2004, n. 35689.  

Il taglio del bosco e la successiva aratura del terreno comportano la commissione del reato di cui all’art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Proprio in materia, recentemente il Governo Renzi ha impugnato (deliberazione Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2016) davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, la legge forestale della Sardegna, per violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (artt. 9, 117, comma 2°, lettera s, cost.).

La Regione autonoma della Sardegna aveva cercato anche di avere le “mani libere” (o le motoseghe libere) anche per quanto riguarda gli “interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate prescindendo dall’autorizzazione paesaggistica”: infatti, l’art. 19, commi 2° e 6°, prevede il rilascio dell’autorizzazione paesaggisticasolo per gli interventi di trasformazione del bosco”, mentre l’art. 149, comma 1°, lettera b, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. esclude dall’obbligo di preventiva autorizzazione paesaggistica i soli interventi selvicolturali che non modificano lo stato dei luoghi.

Si tratta, per capirci, degli interventi previsti nei piani particolareggiati forestali nelle Foreste demaniali di Is Cannoneris e dei Tonneri, si tratta degli interventi di taglio boschivo in parte già effettuati e nel resto previsti nella Foresta demaniale del Marganai, oggetto di procedimento penale proprio per l’assenza di autorizzazione paesaggistica [1].

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha chiesto ai vertici ministeriali i dovuti approfondimenti prima del passaggio dello schema di D.P.R. alle competenti Commissioni permanenti di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica per i prescritti pareri. 

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

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[1] Come noto, l’art. 149, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. testualmente dispone già l’esenzione dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per “il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”. 

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 19 agosto 2016 sul sito online “Gruppo d’Intervento Giuridico”)

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