Senza annullare una sua prima proposta, la Giunta Regionale del Lazio ha approvato una seconda proposta di modifica della legge regionale n. 29/1997 sulle aree naturali protette che è stata approvata dal Consiglio Regionale un mese dopo, a ridosso delle ferie

 

Immagine PL 338 del 1 luglio 2016

La legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, concernente le “Norme in materia di aree naturali protette” è stata una legge tormentata fin dalla sua nascita, al punto di avere subito una sua prima modifica dopo nemmeno un mese: con l’unico articolo della legge regionale n. 35 del 3 novembre 1997 è stata abrogata la lettera b) del comma 4, perché consentiva all’interno della zone “A” la realizzazione di qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D) e F) di cui al D.M. n. 1444/1968, ed è stata aggiunta la lettera o bis) al precedente 3° comma con il seguente testo: “qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D) ed F) di cui all’articolo 2 del D. M. 2 aprile 1968”.

Vediamo in ordine cronologico quali e quante sono state queste modifiche.

1 – legge regionale n. 35 del 3 novembre 1997 – Modifica dell’articolo 8 (Misure di salvaguardia) 

2 – legge regionale n. 14 del 18 maggio 1998 – Modifica della lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 (Istituzione delle aree naturali protette); modifica della lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 (Istituzione delle aree naturali protette); aggiunta delle lettere j-bis e j-ter del comma 1 dell’art. 32 (Incentivazioni); modifica del comma 3 dell’art. 32 (Incentivazioni); inserimento della lettera d bis) all’articolo 39 (Riordino delle aree naturali protette esistenti); modifica della lettera b) del comma 9 dell’art. 39 (Riordino della aree naturali protette esistenti) [poi sostituito dalla legge n. 9/2005]; modifica del comma 1 dell’art. 40 (Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma) [poi modificato dalla legge regionale n. 6/1999]; sostituzione dell’art. 41 (Ampliamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia) [poi modificato dalla legge n. 28/1999]; aggiunta del comma 1 bis dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite) [poi modificato dalla legge n. 15/2015]; abrogazione della 2° parte del comma 3 dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite); modifica del comma 7 dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite); sostituzione del comma 9 dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite); modifica del comma 10 dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite); aggiunta del comma 1 bis dell’art. 46 (Norme transitorie). 

3 – legge regionale n. 6 del 7 giugno 1999 – Sostituzione dell’articolo 22 (Strutture organizzative e dotazioni organiche); sostituzione dell’articolo 23 (Personale); aggiunta del comma 6 bis dell’articolo 26 (Piano dell’area naturale protetta) [poi abrogato dalla legge regionale n. 10/2001]; modifica del comma 1 dell’art. 40 (Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma); inserimento del comma 2 bis dell’art. 40 (Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma). 

4 – legge regionale n. 28 del 5 ottobre 1999 – Modifica dell’art. 41 (Ampliamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia) 

5 – legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001 – Sostituzione del 1° comma dell’articolo 24 (Direttore); abrogazione del comma 6 bis dell’articolo 26 (Piano dell’area naturale protetta). 

6 – legge regionale n. 24 del 6 settembre 2001 – Abrogazione del 1° comma dell’articolo 24 (Direttore) così come sostituito dalla legge regionale n. 10/2001 e ripristino del testo originario.

7 – legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 – Modifica del comma 2 dell’art. 33 (Gestione del patrimonio forestale); sostituzione della lettera a) del comma 2 dell’art. 33 (Gestione del patrimonio forestale).

8 – legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2003 – Aggiunta della lettera d ter) al comma 1 dell’art. 39 (Riordino delle aree naturali protette esistenti); modifica del comma 2 dell’art. 39 (Riordino delle aree naturali protette esistenti). 

9 – legge regionale n. 10 del 2 aprile 2003 – Modifica della rubrica dell’articolo 1 e del suo testo; sostituzione dell’articolo 2 (finalità); sostituzione dell’articolo 3 (obiettivi); sostituzione dell’articolo 5 (Classificazione); modifica dell’articolo 6 (monumenti naturali e siti di importanza comunitaria); sostituzione lettera b) del 2° comma dell’articolo 7 (Piano regionale e piani provinciali delle aree naturali protette); inserimento della lettera c bis) al comma 4 dell’art. 7; sostituzione dell’articolo 8 (misure di salvaguardia); modifica del 4° comma dell’articolo 10 (aree contigue); sostituzione dell’articolo 14 (Consiglio direttivo e Presidente); sostituzione dell’articolo 16 (Comunità); sostituzione dell’articolo 18 (Vigilanza e controllo sull’attività); inserimento del comma 1 bis dell’articolo 24 (Direttore); sostituzione del 5° comma dell’articolo 24 (Direttore); inserimento del comma 5 bis dell’articolo 26 (Piano dell’area naturale protetta); modifica del comma 3 dell’art. 27 (regolamento dell’area naturale protetta); sostituzione dell’articolo 28 (Nulla osta e poteri d’intervento dell’ente di gestione); sostituzione dell’art. 31 (Programma pluriennale di promozione economica e sociale); sostituzione del comma 1 dell’art. 36 (Acquisizione ed affitto di beni mobili e immobili); sostituzione dell’art. 38 (Sanzioni); sostituzione del comma 2 dell’art. 40 (Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma); inserimento del comma 2.1 all’articolo 40 (Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma); sostituzione dell’art. 47 (Abrogazioni). 

10 – legge regionale n. 22 del 31 luglio 2003 – Modifica del 2° comma dell’articolo 16 (Comunità). 

11 – legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2004 – Sostituzione del testo originario del 1° comma dell’articolo 24 (Direttore); inserimento della lettera f bis) del 1° comma dell’articolo 26 (Piano dell’area naturale protetta); inserimento del comma 5 bis dell’art. 26 (Piano dell’area naturale protetta); aggiunta del comma 2 bis all’articolo 36 (Acquisizione ed affitto di beni mobili e immobili). 

12 – legge regionale n. 9 del 17 febbraio 2005 – Modifica del comma 6 dell’art. 39 (Riordino delle aree naturali protette esistenti); modifica della lettera b) del comma 9 dell’art. 39 (Riordino della aree naturali protette esistenti). 

13 – legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006 – Modifica del 2° comma dell’art. 3 (obiettivi); inserimento dell’articolo 11 bis (Documento strategico sulla biodiversità); aggiunta del comma 9 bis all’articolo 14 . (Consiglio direttivo e Presidente); inserimento dell’articolo 25 bis (Attività di monitoraggio sugli habitat e sulle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria); modifica del comma 4 bis dell’art. 28 (nulla osta); aggiunta della lettera c bis) al comma 5 dell’art. 30 (Programma pluriennale di promozione economica e sociale); modifica del comma 3 dell’art.38 (Sanzioni); inserimento del comma 8 bis dell’art. 39 (Riordino della aree naturali protette esistenti); modifica della alinea del comma 9 dell’art. 39 (Riordino della aree naturali protette esistenti). 

14 – legge regionale n. 32 del 24 dicembre 2008 – Modifica del 5° comma dell’articolo 6 (monumenti naturali e siti di importanza comunitaria). 

15 – legge regionale n. 5 del 30 marzo 2009 – Sostituzione del comma 5 dell’articolo 26 (Piano dell’area naturale protetta). 

16 – legge regionale n. 9 del 24 dicembre 2010 – Modifica della lettera b) del 1° comma dell’art. 21 (Criteri generali di coordinamento); sostituzione del 1° comma dell’articolo 22 (Strutture organizzative e dotazioni organiche); modifica del 2° comma dell’articolo 22 (Strutture organizzative e dotazioni organiche); nuova sostituzione dell’articolo 23 (Personale); inserimento dell’art. 32 bis (Promozione di marchi concessi nell’ambito del sistema delle aree naturali protette regionali). 

17 – legge regionale n. 10 del 13 agosto 2011 – Aggiunta della lettera d bis) al comma 4 dell’art. 8 (misure di salvaguardia) [poi abrogata dall’articolo 1, comma 23, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12]. 

18 – legge regionale n. 12 del 6 agosto 2012 – modifica della lettera c) del 4° comma dell’art. 8 (misure di salvaguardia); abrogazione della lettera d bis) del comma 4 dell’articolo 8 (misure di salvaguardia); modifica della lettera d) del 1° comma dell’art. 31 (Sviluppo delle attività agricole); inserimento del comma 2 ter all’art. 46 (Norme transitorie). 

19 – legge regionale n. 7 del 14 luglio 2014 – Abrogazione dell’articolo 4 (Sezione aree naturali protette); modifica della lettera r) del 3° comma dell’art. 8 (misure di salvaguardia); modifica della lettera b) del 1° comma dell’articolo 12 (Modalità di gestione); sostituzione della lettera c) del 1° comma dell’articolo 13 (Organi dell’ente di gestione); sostituzione dell’articolo 15 (Revisore dei conti unico); aggiunta della lettera b) del comma 1 bis dell’art. 26; modifica del comma 1 dell’art. 31 (Sviluppo delle attività agricole); sostituzione della lettera c) del comma 2 dell’art. 40 (Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma); abrogazione della lettera h) del comma 1 dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite); abrogazione della lettera i) del comma 1 dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite).

20 – legge regionale n. 10 del 10 novembre 2014 – Aggiunta della lettera b) del comma 1 bis dell’articolo 26 (Piano dell’area naturale protetta); sostituzione del comma 11 dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite). 

21 – legge regionale n. 15 del 16 novembre 2015 – Modifica del comma 4 dell’articolo 26 (Piano dell’area naturale protetta); modifica del comma 4 dell’art. 26 (Piano dell’area naturale protetta); modifica del comma 3 dell’art. 27 (Regolamento dell’area naturale protetta); reviviscenza della lettera h) dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite); reviviscenza della lettera i) dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite); modifica del comma 1 bis dell’art. 44 (Aree naturali protette istituite). 

A distanza di ormai quasi 18 anni sono diventate 21 le leggi regionali che hanno modificato volta per volta parti dell’originario testo normativo, con una media di quasi una legge regionale di modifica approvata ogni 10 mesi: dalla constatazione poi che diverse modifiche hanno riguardato uno stesso articolo della legge, se non uno o più commi di un determinato articolo, deriva quanto meno che sia la Giunta Regionale che il Consiglio Regionale, non hanno mai avuto le idee ben chiare riguardo alle Norme in materia di aree naturali protette”, indipendentemente dalla maggioranza di turno al governo della Regione, che ha ricambiato precedenti modifiche approvate dalla precedente maggioranza di diverso colore politico. 

Ma non si era mai visto che una stessa Giunta Regionale approvasse dapprima una proposta di modifica della legge regionale n. 29/1997 (la n. 291 del 2 ottobre 2015 poi mai istruita) e ad a circa 9 mesi di distanza approvasse una diversa proposta di modifica della stessa legge regionale 29/1997, per giunta in modo spurio. 

Con deliberazione n. 518 del 29 settembre 2015 la Giunta Regionale del Lazio ha infatti approvato la proposta di “Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (“Norme in materia di aree naturali protette” “, composta di 7 articoli che riguardavano i monumenti naturali ed i siti di importanza comunitaria, la composizione del Consiglio Direttivo, la Comunità del Parco ed il nuovo organismo della “Consulta”: il principale scopo dichiarato era quello di diminuire i costi di gestione degli Enti Parco, attraverso la riduzione da 7 a 3 del numero dei componenti dei rispettivi consigli direttivi, con un risparmio di appena 530.000 €. 

Immagine.Riduzione dei Consigli Direttivi

È diventata la Proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 poi trasmessa alle Commissioni Consiliari Permanenti che a tutt’oggi non l’hanno istruita e che ormai non la istruiranno più.  

La proposta è stata da me esaminata e fatta oggetto di un articolo dal titolo “La Giunta Regionale del Lazio approva una proposta di modifiche della legge 29/1997 che rischia di affossare definitivamente tutte le aree naturali protette regionali”. 

L’8 ottobre 2015 l’articolo è stato pubblicato sul sito www.vasroma.it (http://www.vasroma.it/25386-2/): vi ho proposto fra l’altro di approvare una composizione del Consiglio Direttivo riducendo da 7 a 5 il numero dei suoi membri (riducendo a due i rappresentanti della Comunità del Parco) e di bocciare conseguentemente la proposta della “Consulta”, che in tal caso non avrebbe ragione di essere istituita, mantenendo la possibilità di estendere la gestione a monumenti naturali e siti di importanza comunitaria.  

L’articolo è stato da me trasmesso in allegato al messaggio di posta elettronica che il 12 ottobre 2015 ho indirizzato a tutti i componenti della Commissione Ambiente della Regionale Lazio, con il seguente ulteriore commento: Si integra in questa sede l’analisi della proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 contenuta nel suddetto articolo, mettendo in risalto che non è stata prevista la contestuale modifica dell’art. 40 della legge regionale n. 29/1997 che è relativo alle “Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma”  e che prevede un Consiglio Direttivo dell’Ente Roma Natura composto di 7 membri e quindi in difformità dei 3 membri previsti dalla proposta per tutti i Consigli Direttivi degli enti di gestione delle 13 aree naturali protette istituite nel Lazio. 

Questa associazione è a perfetta conoscenza della Proposta di legge regionale n. 138 del 25 febbraio 2014 concernente il ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale ed ai Comuni del Lazio’ con cui si assegnerebbe al Comune di Roma la gestione di tutte le aree naturali protette attualmente gestite dall’Ente Roma Natura che verrebbe conseguentemente soppresso: il procedimento in itinere non  giustifica a maggior ragione la mancata modifica dell’art. 40 della legge regionale n. 29/1997. Si coglie l’occasione per chiedere al Presidente della Commissione On. Enrico Panunzi di voler concedere una audizione alle associazioni ambientaliste ed in particolare ad Italia Nostra, oltre che a ‘Verdi Ambiente e Società’ (VAS).”  

Al suddetto messaggio di posta elettronica non è stata data nessuna risposta.

Con prot. n. 381 del 24 giugno 2016 la stessa Giunta Regionale ha approvato una ulteriore proposta di legge regionale concernente le “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, composta di 28 articoli che riguardano anche delle “Disposizioni in materia di ambiente” (al Capo III, artt. 8, 9 e 10) relative soprattutto ai monumenti naturali, alla composizione del Consiglio Direttivo ed alla Comunità del Parco. 

La dichiarata motivazione di fondo che ha determinato l’approvazione di questa nuova proposta è la necessità di razionalizzare la spesa regionale, perseguire una maggiore trasparenza dell’ordinamento regionale e rafforzare la crescita e lo sviluppo del sistema economico regionale. 

È diventata la Proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016, poi trasmessa alle Commissioni Consiliari Permanenti che avrebbero dovuto chiedersi quale dei due testi delle proposte riguardanti uno stesso argomento in modo diverso tra di loro dovesse essere considerato valido e quindi preso in considerazione.  

La proposta è stata presa in esame il 18 luglio 2016 dal Consiglio delle Autonomie Locali, che con deliberazione n. 5 ha proposto delle modifiche. 

Nella mattina del 20 luglio 2016 si è tenuta invece una audizione sui primi cinque articoli della proposta di legge regionale n. 338 alla presenza delle commissioni consiliari congiunte prima (presieduta da Fabio Bellini), e quarta (presieduta da Simone Lupi) e dell’assessore Fabio Refrigeri.

 Audizione del 20 luglio 2016 di Commissioni I e IV 

Nel pomeriggio dello stesso 20 luglio 2016 c’è stata una audizione congiunta della ottava commissione (presieduta da Daniele Fichera) con la quarta, competente in materia di bilancio (presidente Simone Lupi): ad essere ascoltati i rappresentanti delle parti sociali e solo alcune associazioni di categoria (VAS non è stata invitata).

Audizione del pomeriggio del 20 luglio 2016 

Insieme alle due suddette commissioni era riunita anche la quinta – competente in materia di cultura e turismo – presieduta da Cristian Carrara, e la sesta, competente in materia di ambiente.  

Hanno partecipato all’audizione gli assessori Alessandra Sartore (bilancio), Guido Fabiani (attività produttive), Carlo Hausmann (agricoltura) e Lucia Valente (lavoro): hanno partecipato anche i consiglieri Gianluca Perilli e Valentina Corrado del Movimento cinque stelle, Marta Bonafoni e Gino De Paolis di Sinistra italiana – Sel, Gian Paolo Manzella e Daniele Mitolo del Partito democratico. 

Al centro dell’audizione gli articoli del collegato al bilancio che contengono le norme relative all’ambiente e all’urbanistica, con particolare riferimento agli articoli 8 e 11 (ambiente) e all’articolo 22 (urbanistica). 

Legambiente e le associazioni “Territorio Roma” e “Idee in corsa” hanno esortato la Giunta a rivedere le norme sulla governance dei parchi che prevedono la riduzione da sette a tre membri nei consigli direttivi: la loro proposta è stata quella di ridurre a cinque, in modo da garantire un’adeguata rappresentanza nei consigli di tutti i soggetti interessati. 

Sono intervenuti anche diversi consiglieri regionali. 

Gianluca Quadrana (Lista Zingaretti) ha auspicato interventi per favorire una maggiore “antropizzazione dei parchi” per consentire un accesso e una fruizione maggiore ai cittadini: intervento questo che ha sollecitato la risposta della consigliera Valentina Corrado (M5S), totalmente contraria a questa ipotesi, auspicando invece più risorse e interventi finalizzati alla salvaguardia dei parchi. 

Il 29 luglio 2016 la IV Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Partecipazione, Demanio e Patrimonio, Programmazione economico-finanziari) ha discusso ed approvato fra l’altro l’art. 8 (Disposizioni in materia di ambiente) e l’art. 9 che stabiliva il passaggio della gestione della riserva provinciale naturale del Lago di Canterno al parco regionale dei Monti Simbruini nel frusinate: il 30 luglio 2016 ha approvato a maggioranza un testo emendato, con l’astensione dei consiglieri Valentina Corrado (M5S) e Pietro Sbardella (Gruppo Misto).  

Intorno a mezzogiorno del 5 agosto 2016 sono iniziati i lavori del Consiglio Regionale che sono proseguiti a oltranza per tutta la notte, dopo la polemica delle opposizioni che ha portato la maggioranza a ritirare il maxiemendamento inizialmente portato in Aula dalla Giunta poco prima della mezzanotte.  

I consiglieri del Movimento cinque stelle avevano abbandonato l’Aula in segno di protesta: a seguito di un serrato confronto tra maggioranza e opposizione di centrodestra, il maxi-emendamento è stato poi ritirato e intorno alle 4,35 è ripreso l’esame dell’articolato, anche con i consiglieri del Movimento cinque stelle rientrati nell’Aula.  

Il risultato finale è stato un provvedimento che, rispetto al testo originario licenziato dalla commissione Bilancio, è stato ora arricchito di altri 120 emendamenti.

 Aula Consiglio Regionale

Aula del Consiglio Regionale 

Il voto è arrivato alle 12,30 del 6 agosto 2016: il Consiglio Regionale del Lazio, presieduto da Daniele Leodori, ha approvato, con 28 voti a favore e 11 contrari, la proposta di legge regionale n. 338, d’iniziativa della Giunta, “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, vale a dire il cosiddetto “collegato” alla legge di Bilancio. 

Rispetto ai 28 articoli della proposta di legge n. 338/2016 sono stati alla fine approvati 38 articoli: l’art. 30 costituisce un emendamento a firma di Valentina Corrado (ed altri) con cui è stata istituita l’area naturale protetta della “Sughereta di Pomezia”.

L’11 agosto 2016 la proposta di legge approvata il 6 agosto 2016 nella seduta del Consiglio Regionale n. 35 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell’11 agosto 2016 come legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

 *******************

 Analizziamo le due proposte di legge (n. 291/2015 e n. 338/2016), gli emendamenti proposti dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla IV Commissione Consiliare Permanente e gli emendamenti portati in sede di approvazione da parte del Consiglio Regionale, facendo una valutazione motivata che scaturisce dal confronto del rispettivo articolato con il testo definitivo approvato.

Si fa presente che la valutazione era stata da me predisposta dapprima a nome e per conto di VAS, ripromettendomi di presentarla come osservazioni al momento della audizione con la Commissione Ambiente, che però poi non c’è stata: la valutazione è stata quindi ora da me aggiornata tenendo conto anche e soprattutto del testo definitivo approvato, che analizziamo per singoli e specifici argomenti .

OBIETTIVI 

La IV Commissione Consiliare Permanente ha proposto una modifica dell’art. 3 aggiungendo alla lettera c) del comma 1 dopo le parole “agro-silvo-pastorali tradizionali” le parole “connesse e compatibili”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile l’emendamento, anche se sarebbe stato meglio se integrato dalle parole “con le finalità delle aree naturali protette”.

Motivazione – Ci sono attività agro-silvo-pastorali incompatibili con le finalità delle aree naturali protette regionali.

*****************

La IV Commissione Consiliare Permanente ha proposto una ulteriore modifica dell’art. 3 aggiungendo alla successiva lettera g) del comma 1 dopo la parola “turismo” la parola “rurale”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Non si ritiene accettabile l’emendamento così come approvato.

Motivazione – Il turismo indotto dalle aree naturali protette non è e non deve solo “rurale”, dal momento che va incentivato anche il turismo indotto quanto meno dalle bellezze “ambientali” e da quelle “culturali”.

MONUMENTI NATURALI E SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

L’originario articolo 6 disciplinava solo i monumenti naturali: è stato modificato una prima volta con la legge regionale n. 10 del 2 aprile 2003, per essere poi sostituito con la legga regionale n. 4 del 28 aprile 2006.

Il 5° comma è stato sostituito dalla legge regionale n. 32 del 24 dicembre 2008.

L’art. 1 della proposta di legge regionale n. 291 del 5 ottobre 2015 aggiungeva al 5° comma dell’art. 6 anche il riferimento alla “Direttiva 1009/147/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 30 novembre 2009” ed un comma 5 Bis dal seguente testo:

Agli enti di gestione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) può essere affidata la gestione di monumenti naturali e di siti e zone di cui al comma 5, in base a criteri di omogeneità ecologica e territoriale.

L’art. 2 della proposta integrava inoltre il 2° comma del successivo art. 12 precisando che la gestione unitaria nell’ambito di un sistema di aree naturali protette è “comprendente anche monumenti naturali e siti di importanza comunitaria di cui all’articolo 6, comma 5”.

La lettera a) del 1° comma dell’art. 8 della nuova proposta di legge regionale n. 338 del 1 luglio 2016 aggiungeva alla fine del 4° comma dello stesso articolo 6 il seguente periodo: “Ai monumenti naturali si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 28”, che disciplina il rilascio del “nulla osta” ma “relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta”.

L’emendamento della IV Commissione Consiliare Permanente è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, mentre non è stato preso in considerazione il testo della proposta di legge n. 291 del 5 ottobre 2015.

Valutazione – C’è da osservare che il combinato disposto dal 5° comma e del comma 5 bis previsto dalla proposta di legge n. 291/2015 appariva pienamente funzionante nell’ipotesi che tanto i monumenti naturali quanto i siti di importanza comunitaria siano a sé stanti e comunque al di fuori della limitrofa area naturale protetta, il cui Ente è chiamato a gestirli secondo le “specifiche misure di conservazione” adottate dalla Giunta Regionale.

Ingenera invece confusione nell’ipotesi che tanto i monumenti naturali quanto i siti di importanza comunitaria ricadano all’interno di un’area naturale protetta, perché in tal caso alle “specifiche misure di conservazione” dettate dalla Giunta Regionale si va ad accavallare la disciplina prescritta dalle misure di salvaguardia o dalle norme dei Piani di Assetto definitivamente approvati dal Consiglio Regionale.

C’è inoltre da osservare che può generare confusione la possibilità e non l’obbligo di affidare la gestione anche dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria in base a non meglio specificati “criteri di omogeneità ecologica e territoriale”: sarebbe stato pertanto opportuno che il comma 5 bis, se mantenuto, fosse stato integrato precisando che i suddetti “criteri” debbono essere “definiti con apposita deliberazione della Giunta Regionale”.

Sarebbero state in definitiva accettabili entrambe le proposte di legge regionale, con l’integrazione del comma 5 bis.

Motivazione – Sia i monumenti naturali che i siti di importanza comunitaria risultano ricompresi nel VI Elenco Ufficiale delle aree naturali protette.

MISURE DI SALVAGUARDIA 

Il testo originario dell’art. 8 è stato sostituito con la legge regionale n. 10 del 2 aprile 2003.

La proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 non prevedeva modifiche delle misure di salvaguardia.

In sede di esame della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 la IV Commissione Consiliare Permanente ha proposto invece una integrazione della lettera b) del 3° comma dell’art. 8 (Misure di salvaguardia) aggiungendo alla parola “autoctona” le seguenti parole: “, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole tradizionali di cui all’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dell’8 agosto 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173)”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile l’emendamento.

Motivazione – Si ritiene che i prodotti agricoli tradizionali siano pienamente compatibili con le finalità delle aree naturali protette regionali.

****************************

Il punto 1) della lettera b) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva invece una integrazione della lettera g) del 3° comma dell’art. 8 (relativa al transito dei mezzi motorizzati) aggiungendo alle parole “e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche” le seguenti parole: “e per i mezzi utilizzati dai conduttori per le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche”.

La relazione illustrativa alla proposta di legge n. 338/2016 precisa che come “altre attività rurali connesse e compatibili” debbono intendersi “la vendita diretta, la promozione dei prodotti tipici, agriturismo, turismo sociale, attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, terapeutico – riabilitative, specificando che è consentito solo ai conduttori delle attività”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.  

Valutazione – Non si ritiene accettabile l’emendamento.

Motivazione – Il comma 6 ter dell’art. 57 della legge regionale n. 38/1999 consente una “nuova ruralità multifunzionale” che può essere svolta da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli: la sua attuazione è stata disciplinata dal Regolamento n. 11 del 2.9.2015 approvato dalla Giunta Regionale che precede anche opere ed attività del tutto incompatibili con le finalità delle aree naturali protette, di cui sarebbe stato opportuno richiamare il rispetto più totale.

******************

Il punto 2) della lettera b) del 1° comma dell’art. 8 della proposta prevedeva inoltre di sostituire al numero 2) della lettera q) del 3° comma dell’art. 8 (Misure di salvaguardia) il testo “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale” con le parole: “2) interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2014, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), purché non siano in contrasto con le finalità di cui all’articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2. I cambi di destinazione d’uso sono consentiti solo per usi compatibili con gli obiettivi di cui all’articolo 3”.

La relazione illustrativa alla proposta di legge n. 338/2016 precisava che “le modifiche proposte consentiranno inoltre interventi volti alla riqualificazione del territorio agricolo, prevedendo la possibilità di ricostruire edifici crollati ed in stato di abbandono. Gli interventi andranno comunque sottoposti a nulla osta.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato approvato il seguente emendamento:

2) interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), purché non siano in contrasto con le finalità di cui all’articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991”, che è relativo al Regolamento del Parco.

Valutazione – Rispetto al testo previgente, che consentiva al massimo interventi “di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale”, vengono aggiunti “interventi di ristrutturazione edilizia” che comportano invece modifiche di carattere strutturale, ivi comprese le demolizioni e ricostruzioni, peraltro precisate nella relazione illustrativa.

Sarebbe stato accettabile l’emendamento solo se fosse stato approvato anche l’ultimo periodo sui cambi di destinazione d’uso e l’obbligo di rilascio del nulla osta e se le parole “fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991” fossero state integrate dalle seguenti: “e con l’obbligo che sia comunque rispettata la medesima sagoma di ogni edificio preesistente”.

Motivazione – Se ricadenti in zona vincolata anche come “interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti” tali fabbricati “costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”, come prescrive lo stesso testo della lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Dovevano inoltre essere consentiti eventuali cambi di destinazione d’uso, perché compatibili con le finalità dell’area naturale protetta, da sottoporre comunque a rilascio di nulla osta.

***********************

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato approvato il seguente ulteriore emendamento: “4) al numero 3) della lettera q) del comma 3 la parola: “ampliamenti” è sostituita dalle seguenti: “ampliamenti previsti dall’articolo 15, comma 4, lettera a), della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive modifiche”” che riguardo alle “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale” consente “interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi;”. 

Valutazione – Non si ritiene accettabile l’emendamento con la precisazione apportata.

Motivazione – Non si ritiene accettabile che in regime di “misure di salvaguardia” si consenta anche la nuova “costruzione di manufatti edilizi”.

*************************

Il punto 3) della lettera b) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338/2016 prevedeva di aggiungere dopo il numero 4) della lettera q) del 3° comma dell’art. 8 (Misure di salvaguardia) il seguente numero 4 bis): “4 bis) interventi strutturali e attività di cui al comma 4, lettera d”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Non si ritiene accettabile l’emendamento.

Motivazione – La lettera d) del comma 4 dell’art. 8 delle legge regionale n. 29/1997 consente la realizzazione di Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) anche in deroga alle prescrizioni sia dei Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) che del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), in aperta violazione dell’art. 145 del sovraordinato D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), secondo cui “le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, … e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.

*************************

Il punto 4) della lettera b) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338/2016 prevedeva di sostituire alla lettera r) del 3° comma dell’art. 8 il testo da “manutenzione ordinaria” fino alla fine della lettera d) con le seguenti parole: “cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.p.r. 380/2001, purché non siano in contrasto con le finalità di cui all’articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2. I cambi di destinazione d’uso sono consentiti solo per usi compatibili con gli obiettivi di cui all’articolo 3”.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato approvato il seguente emendamento: “alla lettera r) del comma 3 le parole da: “manutenzione ordinaria” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.p.r. 380/2001, purché non siano in contrasto con le finalità di cui all’articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991;”.

Valutazione – È la stessa della modifica della lettera q).

Motivazione – È la stessa della modifica della lettera q).   

************************

Il punto 5) della lettera b) del 1° comma dell’art. 8 della proposta n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di sostituire il testo della lettera d) del 4° comma dell’art. 8 (Misure di salvaguardia) con il seguente: “d) le attività agricole, le attività connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e gli interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’art. 31 della l.r. 38/1999 e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico), nonché gli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali purché non siano in contrasto con le finalità di cui all’articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2”.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato approvato il seguente emendamento: “la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “d) le attività agricole, le attività connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e gli interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 31, dalla l.r. 38/1999 e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), nonché gli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali, fatte salve le finalità di tutela della presente legge e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991;.

Valutazione – È errato il riferimento all’articolo 31 della legge regionale n. 38/199, dal momento che i PUA sono disciplinati al successivo articolo 57. Non si ritiene comunque accettabile l’emendamento con il testo così come approvato.

Motivazione – La lettera d) del comma 4 dell’art. 8 delle legge regionale n. 29/1997 consente la realizzazione di Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) anche in deroga alle prescrizioni sia dei Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) che del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), in aperta violazione dell’art. 145 del sovraordinato D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), secondo cui “le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, … e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.”

A maggior ragione appare in violazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio anche il testo dell’emendamento proposto in sostituzione.

************************

Il testo previgente del comma 11 dell’art. 44 prevedeva che “Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera b), fino alla data di operatività della disciplina dell’area naturale protetta contenuta nel piano di cui all’articolo 26, alle aree naturali protette istituite dal presente articolo si applicano le misure di salvaguardia previste dall’articolo 8, commi 3, 4 e 5, fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13 e 14. 

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato approvato il seguente ulteriore emendamento: “q) il comma 11 dell’articolo 44 è sostituito dal seguente: “11. Fino all’adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di salvaguardia ovvero fino all’approvazione dei relativi piani, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle aree protette istituite con legge regionale e a quelle istituite nonché ampliate si applicano le norme di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13 e 14.”. 

Valutazione – Non si ritiene accettabile l’emendamento, non solo perché obbliga tutti gli Enti di gestione delle aree naturali protette senza ancora Piano di Assetto approvato ad adottare specifiche norme di salvaguardia entro e non oltre il 31 dicembre 2018 (con il rischio che vengano adottate “misure di salvaguardia” meno rigide di quelle vigenti), ma anche e soprattutto perché viene del tutto ignorato il 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 secondo cui “misure di salvaguardia” sono pure le prescrizioni dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) e del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), con la clausola che in caso di contrasto vale la disposizione più restrittiva.

Sarebbe stato comunque opportuno stabilire cosa succede in caso di inadempienza entro la suddetta scadenza del 32 dicembre del 2018, anche in caso di Piano di Assetto soltanto adottato, disponendo ad esempio che vale comunque la disposizione dettata dal comma 5 dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998.

Motivazione – C’è il serio rischio che vengano adottate “misure di salvaguardia” meno rigide di quelle vigenti e che vengano ignorate quelle dettate dai Piani Paesistici, specie in sede di rilascio dei nulla osta, come già sta avvenendo da parte di diversi Enti di gestione. 

DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE  

Il comma 7 dell’art. 14 della originaria legge regionale n. 29/1997 disponeva testualmente: “Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta di insediamento”.

Con la legge regionale n. 10 del 2 aprile 2003 è stato interamente sostituito il testo dell’art. 14, prevedendo sempre un Consiglio Direttivo composto da 7 membri, ma con “a) uno, con funzioni di presidente, dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell’area naturale protetta”.

Con la lettera b) del comma 1 dell’art. 3 della proposta della Giunta n. 291 del 2 ottobre 2015 è stato previsto invece un Consiglio Direttivo composto da tre soli membri, ma con “a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, sentita la Comunità di cui all’articolo 16”.

Rispetto al testo vigente il punto 2) della lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della proposta n. 338 del 1 luglio 2016 toglieva al Consiglio Regionale il potere di designare i Presidenti degli Enti di gestione, che veniva accentrato nella figura del Presidente di turno della Regione, con il seguente testo: “a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente”.

Ma il richiamato 3° comma dell’art. 55 dello Statuto comporta l’obbligo di acquisire “il parere della commissione consiliare permanente competente per materia” e non di sentire soltanto l’Assessore competente in materia di ambiente. 

Rispetto al testo della proposta di modifica n. 291 del 2 ottobre 2015, c’è da dire che a distanza di circa 9 mesi la stessa Giunta Regionale con la proposta n. 338 del 1 luglio 2016 ritiene ora di “sentire” semplicemente l’Assessore all’Ambiente anziché la Comunità del Parco. 

Il Consiglio per le Autonomie Locali (C.A.L.) ha proposto di sentire anche la Comunità del Parco.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato approvato l’emendamento della proposta di legge n. 338/2016.

Valutazione – Sarebbe stato più accettabile il testo della proposta n. 338/2016 se integrato dal seguente testo: “ed acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia”.  

Motivazione – L’obbligo di sentire il parere della commissione consiliare permanente competente per materia è prescritto dal 3° comma dell’art. 55 dello Statuto.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il comma 1 dell’art. 14 della originaria legge regionale n. 29/1997 disponeva testualmente: “Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente, così designati:

a) quattro dalla Comunità di cui all’articolo 16, individuandoli, con voto limitato, anche tra non consiglieri, tenuto conto in particolare delle realtà associazionistiche locali” ;

b) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del volontariato;

c) uno dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, scegliendo tra soggetti particolarmente esperti in materia di agricoltura e silvicoltura, di sviluppo rurale e di pianificazione della fauna selvatica;

d) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l’area naturale protetta. Qualora l’area protetta comprenda territori ricadenti in più province, queste procedono alla designazione d’intesa tra loro”.

Con la legge regionale n. 10 del 2 aprile 2003 è stato interamente sostituito il testo dell’art. 14, prevedendo sempre un Consiglio Direttivo composto da 7 membri, ma così designati:

a) uno, con funzioni di presidente, dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell’area naturale protetta;

b) tre dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell’articolo 16, anche tra non consiglieri;

c) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l’area naturale protetta. Qualora l’area protetta comprenda territori ricadenti in più province, queste procedono alla designazione d’intesa tra loro;

d) uno dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del volontariato.

Le lettere a) b) e c) del comma 1 dell’art. 3 della proposta della Giunta n. 291 del 2 ottobre 2015 riducevano da sette a tre i membri del Consiglio Direttivo secondo il seguente testo:

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri due membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente, così designati:

 a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, sentita la Comunità di cui all’articolo 16”;

 b) due dalla comunità con voto limitato ai sensi dell’articolo 16.

Anche in punto 3) della lettera c) del 1° comma dell’art. 8 della proposta n. 338 del 1 luglio 2016 riduceva da sette a tre i membri del Consiglio Direttivo ma secondo il seguente testo:

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri due membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente, così designati: 

a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente”;

 b) due dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell’articolo 16, anche tra non consiglieri, sentite le organizzazioni professionali agricole ed associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale.

Il Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) ha proposto di integrare il testo di modifica della lettera a) aggiungendo l’espressione “e la Comunità”.

La IV Commissione Consiliare Permanente ha proposto di inserire al comma 1 dell’art. 14 dopo le parole “della protezione dell’ambiente” le seguenti: “con comprovata esperienza amministrativa ed adeguato curriculum”.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato approvato l’emendamento proposto dalla IV Commissione.

Valutazione – Si ritiene accettabile la suddetta integrazione proposta dalla IV Commissione Consiliare Permanente.

Motivazione – L’integrazione restringe la discrezionalità che si è registrata in molte delle passate designazioni.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 sono stati approvati inoltre i seguenti emendamenti:

all’alinea del comma 1 la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro” e dopo le parole: “della protezione dell’ambiente” sono inserite le seguenti “con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum;””. 

3) alla lettera b) del comma 1 la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;

4) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“c) due dal Consiglio regionale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste;”;

5) le lettere d) ed e) del comma 1 sono abrogate;

Il testo vigente del 1° comma dell’art. 14 è quindi diventato il seguente:

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum, così designati:

a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente;

b) due dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell’articolo 16, anche tra non consiglieri; c) due dal Consiglio regionale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste.”.

Valutazione – È stata di fatto accolta la proposta fatta dapprima dal sottoscritto ad ottobre del 2015 e poi (il 20 luglio 2016) da Legambiente e dalle associazioni “Territorio Roma” e “Idee in corsa” di ridurre da sette a cinque i membri del Consiglio Direttivo, eliminando il rappresentante delle Province ed uno dei tre rappresentanti della Comunità del Parco.  

Si ritiene accettabile la riduzione dei componenti del Consiglio Direttivo da sette a cinque membri, ma sarebbe stato meglio sostituire la lettera c) con il seguente testo:

c) uno designato dal Consiglio Regionale fra la maggioranza delle candidature proposte dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) uno designato dal Consiglio Regionale fra la maggioranza delle candidature proposte dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del volontariato.

Motivazione – Se due dei quattro membri del Consiglio Direttivo vengono designati o comunque proposti dalla Comunità del Parco, allora quest’organo rimane propositivo e consultivo dell’Ente di gestione senza avere la maggioranza assoluta in seno al Consiglio Direttivo.

La proposta di sostituzione della lettera c), così come formulata, degrada anzitutto le associazioni ambientaliste al livello di “organizzazioni”e non lascia capire se ad ogni modo i due membri designati dal Consiglio Regionale debbano essere comunque in rappresentanza tanto delle organizzazioni professionali agricole quanto delle associazioni ambientaliste: in questo modo potrà verificarsi il caso di due membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza di una sola delle due categorie o addirittura di nessuna di esse, visto che il “sentite” non comporta l’obbligo di nomina dei rappresentanti delle organizzazioni agricole e/o delle associazioni ambientaliste.

*********************

Il punto 5) della lettera c) del 1° comma della proposta n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di aggiungere dopo il comma 1 un comma 1 bis dal seguente testo: “1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può designare un componente del consiglio direttivo dell’ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell’Appia Antica”. In tal caso la Comunità designa un solo componente”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene ad ogni modo non del tutto accettabile l’emendamento approvato.

Motivazione – L’Ente Parco dell’Appia Antica è stato sempre gestito da un Consiglio Direttivo composto da membri che non sono stati mai designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e che non hanno lasciato a desiderare riguardo alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico di quest’area naturale protetta.

*************************

La lettera e) del 1° comma dell’art. 3 della proposta di legge n. 291 del 52 ottobre 2015 prevedeva di sostituire il testo del comma 5 dell’art. 14 con il seguente: “Agli incarichi di presidente e componente del consiglio direttivo si applicano le prescrizioni sulle inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale”.

Il punto 7) della lettera c) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva invece di premettere il seguente periodo: “Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste da norme statali”.

L’emendamento della proposta n. 338/2016 è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile la suddetta premessa, ma sarebbe stato meglio integrare però il testo con l’estensione anche alle norme regionali.

Motivazione – Con tale premessa integrata si precisano ancora meglio i casi sia di inconferibilità che di incompatibilità.

*********************

Come la proposta di legge n. 291/2015, anche la proposta di legge n. 338/2016 ha dimenticato di modificare in modo analogo la composizione del Consiglio Direttivo dell’Ente “Roma Natura”, che è disciplinato dall’art. 40 ed è composto di 7 membri, uno dei quali designato per giunta dalla Provincia di Roma che è stata abolita. 

La Proposta di legge regionale n. 138 del 25 febbraio 2014 concernente il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale ed ai Comuni del Lazio” con cui sarebbe stata assegnata al Comune di Roma la gestione di tutte le aree naturali protette attualmente gestite dall’Ente Roma Natura, comportando conseguentemente la soppressione dell’art. 40, è stata ritirata con deliberazione della Giunta Regionale n. 277 del 12.06.2015: è rimasto pertanto vigente il testo dell’art. 40.

COSTITUZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il testo previgente del 6° comma dell’art. 14 stabiliva che “il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento” con la precisazione che “il consiglio direttivo è validamente costituito quando risultino nominati cinque dei componenti previsti”.

La lettera f) del 1° comma dell’art. 3 della proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 aveva cancellato la precisazione del secondo periodo, dal momento che ha ridotto a tre membri la composizione del Consiglio Direttivo.

Il punto 8) della lettera c) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 sostituiva il secondo periodo del vigente art. 14 con il seguente testo: ”Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo”.

L’emendamento della proposta 338/2016 è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile quanto prevede la proposta di legge n. 338/2016.

Motivazione – Si tratta di una precisazione opportuna.

**********************

Il testo previgente del comma 7 dell’art. 14 disponeva che “il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell’insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

La lettera g) del 1° comma dell’art. 3 della proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 disponeva invece che “il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito e decade il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma delle stesse modalità previste per la nomina.

La proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 non prevedeva nulla allo stesso riguardo.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 non è stato preso in considerazione l’emendamento della proposta di legge n. 291/2015.

Valutazione – Rispetto al testo previgente, che è rimasto invariato e che prescrive il rinnovo del Consiglio Direttivo (e quindi la contestuale decadenza del Consiglio Direttivo precedente) “entro quarantacinque giorni dalla data dell’insediamento della nuova Giunta regionale”, la proposta n. 291/2015 faceva slittare l’insediamento di ogni Consiglio Direttivo a tre mesi dopo la 1° seduta del Consiglio regionale. Non si ritiene accettabile tale proposta.

Motivazione – Non c’è motivo di ritardare ulteriormente il rinnovo dei Consigli Direttivi, che come si dirà più avanti dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

***************************

Il testo previgente del comma 8 dell’art. 14 disponeva che “le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell’ente di gestione”.

La lettera h) del 1° comma dell’art. 3 della proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 prevedeva di aggiungere le seguenti parole: “, nominato con decreto del Presidente della Regione”.

La proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 non prevede nulla allo stesso riguardo.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 non è stato preso in considerazione l’emendamento della proposta di legge n. 291/2015.

Valutazione – La nomina del Direttore di ogni Ente di gestione da parte del Presidente della Regione è già prevista dal 1° comma del successivo art. 24 della legge regionale n. 29/1997. Sarebbe stata comunque accettabile l’anticipazione di tale disposizione che precisa che la nomina avviene con decreto del Presidente della Regione.

Motivazione – Benché ripetitiva, la precisazione non sarebbe guastata.

DISPOSIZIONI PER I COMMISSARI DI NOMINA REGIONALE

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato accolto un emendamento presentato dal consigliere Valentina Corrado (M5S) e da altri, che è finalizzato a porre un freno ai Commissariamenti indiscriminati dei 13 Enti di gestione delle aree naturali protette, di stampo “politico”, disciplinando la materia.

L’emendamento è stato accolto ed è diventato l’articolo 34 con il seguente testo: ” 1. Fatte salve le disposizioni che prevedono espressamente l’esercizio di poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale, il presente articolo detta specifiche disposizioni per la nomina da parte della Regione dei commissari straordinari di enti pubblici regionali o di enti sui quali la Regione stessa esercita un potere di nomina, vigilanza o controllo. 

2. La nomina dei commissari di cui al comma 1 avviene, in particolare, nei seguenti casi: a) in caso di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell’ente;

b) in caso di inerzia o inadempienza dell’ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge;

c) nel caso di organi decaduti, disciolti o comunque impossibilitati a svolgere il regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;

d) nel caso che la legge regionale preveda lo scioglimento di enti ed occorre provvedere allo loro liquidazione: e) negli altri casi previsti dalla normativa statale o regionale;

f) ulteriori casi eventualmente indicati nel regolamento di cui al comma 7. 

3. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) nonché le specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale di riferimento, il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all’incarico da ricoprire ed in possesso dei requisiti individuati dal regolamento di cui al comma 7. 

4. La nomina del commissario avviene secondo i criteri c le modalità individuate nel regolamento di cui al comma 7 ed è disposta con decreto del Presidente della Regione nel quale sono indicati, in particolare:

a) le motivazioni della nomina, precisando i presupposti per i quali si è provveduto alla stessa;

b) le funzioni e l’attività del commissario;

c) gli effetti della nomina e gli obblighi ai quali devono attenersi gli enti interessati nonché gli oneri economici posti a carico degli stessi;

d) la durata dell’incarico commissariale che comunque non può superare i due anni, salvo motivato rinnovo per pari periodo;

e) il trattamento giuridico del commissario, l’indennità e i rimborsi spese ad esso spettanti e le modalità della loro erogazione;

f) eventuali direttive per lo svolgimento dell’incarico commissariale;

g) gli ulteriori elementi indicati dal regolamento di cui al comma 7. 

5. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la nomina del commissario è preceduta da una diffida ad adempiere entro un congruo termine rivolta da parte dell’organo competente alla nomina all’ente interessato; decorso inutilmente tale termine, si procede alla nomina del commissario stesso. 

6. Il decreto di nomina di cui al comma 4 è comunicato al Consiglio regionale. Al termine dell’incarico il commissario presenta al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente una dettagliata relazione sull’attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. Alla commissione consiliare competente è, altresì, trasmessa ogni anno dal Presidente della Regione una relazione sulle attività commissariali in corso. 

7. Entro centoventi giorni dalla dota di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, adotta ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto un regolamento di attuazione ed integrazione nel quale sono definiti, in particolare:

a) gli ulteriori casi di nomina dei commissari, ai sensi del comma 2, lettera f);

b) i requisiti di esperienza e professionalità richiesti per la nomina del commissario, ai sensi del comma 3;

c) i criteri e le modalità per la scelta del commissario;

d) i casi e le modalità di sospensione e di revoca dell’incarico commissariale;

e) le modalità per la verifica dell’attività svolta dal commissario;

f) le forme di pubblicità dell’attività svolta dai commissari.

Valutazione – Si ritiene più che opportuno l’emendamento così come approvato.

Motivazione – Riduce molto la discrezionalità con cui fino ad oggi come Commissari Straordinari delle aree naturali protette sono stati nominati soggetti dotati di scarsa e comunque non comprovata professionalità ed esperienza in relazione all’incarico da ricoprire, con scelte quasi sempre di carattere “politico”.

ISTITUZIONE DI UN NUOVO ORGANISMO DENOMINATO “CONSULTA”  

L’art. 5 della proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 aggiungeva un nuovo articolo 16 bis che secondo la relazione allegata alla proposta è “rubricato ‘Consulta’, con il quale viene istituito un organismo denominato Consulta, al fine di garantire la partecipazione e la rappresentanza delle categorie economiche, sociali e culturali presenti nel territorio; compiti e funzioni della Consulta vengono individuati con particolare riferimento all’espressione di pareri su determinati atti ed alla possibilità di proporre misure specifiche atte a favorire lo sviluppo delle collettività di riferimento e progetti di sviluppo sostenibile.

L’introduzione di questo organismo è stata fatta per causa della soppressione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste in seno ai Consigli Direttivi.

La proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 non prevedeva nessuna “Consulta”, perché obbliga ogni Comunità del Parco a designare due membri del Consiglio Direttivo dopo aver “sentite le organizzazioni professionali agricole ed associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale”.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 non è stato preso in considerazione l’emendamento della proposta di legge n. 291/2015.

Valutazione – Non sarebbe stata ad ogni modo accettabile l’istituzione della “Consulta”.

Motivazione – Le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste debbono avere un rispettivo rappresentante in seno ad ogni Consiglio Direttivo, così come prescrive anche la legge n. 394/1991.

INCARICO PER DUE SOLI MANDATI

DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 non prevedeva nulla a tal riguardo.

Il comma 2 dell’art. 1 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 stabiliva che “i soggetti designati o nominati dalla Regione quali componenti … di ente pubblico dipendente, anche economicamente, dalla Regione …. non possono svolgere l’incarico per un intero mandato per più di due volte, anche non consecutive … nell’ente pubblico dipendente, anche economicamente, dalla Regione”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile la proposta.

Motivazione – Si debbono evitare “monopoli” e comunque il rischio di nomine “nepotistiche”.

RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ENTE PARCO   

Il comma 8 dell’art. 14 della originaria legge regionale n. 29/1997 disponeva testualmente: “Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente di gestione”.

Con la legge regionale n. 10 del 2 aprile 2003 è stato interamente sostituito il testo dell’art. 14, togliendo al Presidente la rappresentanza legale, che è stata assegnata al Direttore dell’Ente di gestione.

La proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 manteneva la rappresentanza legale in capo al Direttore.

Il punto 6) della lettera c) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 al comma 3 dell’art. 14 toglieva al Presidente dell’Ente Parco la “rappresentanza istituzionale” per conferirgli la “rappresentanza legale”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile il ripristino della originaria disposizione del comma 3 dell’art. 14.

Motivazione – Per prassi consolidata la rappresentanza legale spetta al Presidente e non al Direttore.

COMUNITÀ DEL PARCO 

Il testo originario dell’art. 16 della legge regionale n. 29/1997 è stato sostituito dalla legge regionale n. 10 del 2 aprile 2003.

Il punto 1) della lettera d) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di aggiungere al 1° comma dell’art. 16 dopo le parole “superficie complessiva dell’area protetta” le seguenti parole: “e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49% dell’intero organo collegiale”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile la proposta.

Motivazione – Non dovrebbe costringere ad adattare e comunque a ridefinire la quota di partecipazione di ogni Comune, nemmeno per quanto riguarda il Parco regionale di Veio che coinvolge il territorio del Comune di Roma per 7.174 ettari, pari al 47,878% dell’intera superficie dell’area naturale protetta, che è di 14.984 ettari.

***********************

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato aggiunto il seguente emendamento:

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fanno parte della comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del volontariato. Ai rappresentanti delle associazioni è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno..  

Valutazione – Non si ritiene accettabile questo aumento delle “rappresentanze” in seno alla Comunità del Parco, se i due membri del Consiglio Direttivo venissero designati in rappresentanza sia delle organizzazioni professionali agricole che delle associazioni ambientaliste.

Motivazione – Anche se venisse designato solo un membro delle organizzazioni agricole o delle associazioni ambientaliste in seno al Consiglio Direttivo, si avrebbe una inaccettabile “rappresentanza” doppia sia a livello consultivo (Comunità) che a livello decisionale (Consiglio Direttivo).

*********************

Il previgente testo del 2° comma dell’art. 16 della legge regionale n. 29/1997, così come modificato dalla legge regionale n. 22 del 31 luglio 2003, disponeva che “la comunità designa, con voto limitato a non più di due candidati, con adeguato curriculum, i componenti del consiglio direttivo dell’ente di gestione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b).

Il 1° comma dell’art. 4 della proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 prevedeva di sostituire al comma 2 dell’art. 16 le parole “non più di due candidati” con le parole “un candidato”.

Il punto 2 della lettera d) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva la stessa identica sostituzione.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile la proposta.

Motivazione – È giustificata dalla riduzione a due membri dei componenti del Consiglio Direttivo designati dalla Comunità del Parco.

***********

Il testo previgente del comma 9 dell’art. 16 disponeva che “alle riunioni della comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il presidente ed il direttore dell’ente di gestione.

La proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2016 non prevedeva nulla al riguardo.

Il punto 3) della lettera d) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva la soppressione delle parole “con voto consultivo”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Non si ritiene accettabile la proposta.

Motivazione – Sarebbe stato più che opportuno mantenere il contributo che possono portare sia il Presidente che il Direttore dell’Ente di gestione, a maggior ragione perché con voto “consultivo” che deve avere il fine di una maggiore collaborazione tra Comunità, Presidenza e Direzione.

INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE SOLO DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

Il testo originario dell’art. 15 della legge regionale n. 29/1996 prevedeva che ogni Collegio dei Revisori dei Conti fosse composto da tre membri.

Con la legge regionale n. 7 del 14 luglio 2014 è stato sostituito l’intero articolo prevedendo un “Revisore dei conti unico” secondo un testo che non rispetta il 2° comma dell’art. 24 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, secondo cui “nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro”.

La proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 non prevedeva nulla riguardo all’art. 15 della legge regionale n. 29/1997.

La lettera b) del 1° comma dell’art. 2 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 sostituiva invece l’art. 33 della legge regionale n. 4 del 28 giugno 2013, che è relativo alla “Indennità e rimborso spese” di ogni Collegio dei revisori dei conti della Regione, stabilendo l’importo dell’indennità e del rimborso spese che spettano ad ogni membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

L’emendamento non risulta essere stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Sarebbe stato opportuno approvare l’emendamento.

Motivazione – Sarebbe rientrato nell’ambito del contenimento delle spese della Regione.

COMPETENZE DEL DIRETTORE 

Il testo previgente del comma 3 dell’art. 24 disponeva che “il direttore assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo”.

La proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2016 non prevedeva nulla al riguardo.

La lettera e) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva la soppressione delle parole “con voto consultivo”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Non si ritiene accettabile la proposta.

Motivazione – Sarebbe stato più che opportuno mantenere il contributo che può portare il Direttore dell’Ente di gestione, a maggior ragione perché è il voto “consultivo” deve avere il fine di una maggiore collaborazione con la Presidenza ed il Consiglio Direttivo.

PERSONALE DI SORVEGLIANZA 

Il testo previgente del 1° comma dell’art. 25 disponeva testualmente: “1. Al personale addetto alla sorveglianza, denominato guardiaparco, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nei limiti delle proprie competenze e del servizio cui è destinato, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti, e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla sua competenza.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato inserito il seguente emendamento:

g) al comma 1 dell’articolo 25 le parole: “attribuite alla sua competenza” sono sostituite dalle seguenti: “e dei monumenti naturali della Regione”;”. 

Valutazione – Si ritiene accettabile l’emendamento, anche se sarebbe stato opportuno mantenere anche le parole “attribuite alla sua competenza”.

Motivazione – Si ritiene “logica” la precisazione, considerata la competenza estesa anche ai monumenti naturali. 

PIANO DI ASSETTO 

Il testo previgente della lettera a) del comma 1 bis dell’art. 26 consentiva di realizzare, ad eccezione che nelle zone di riserva integrale, gli interventi nelle zone agricole previsti alla lettera q) del 3° comma dell’art. 8.

La proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2016 non prevedeva nulla al riguardo.

La lettera f) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di sostituire le parole “e 4)” con le parole “4 e 4 bis”, previste al punto 3) della lettera b) del 1° comma dell’art. 8 della proposta.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Non si ritiene accettabile la proposta.

Motivazione – La lettera d) del comma 4 dell’art. 8 delle legge regionale n. 29/1997 consente la realizzazione di Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) anche in deroga alle prescrizioni sia dei Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) che del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), in aperta violazione dell’art. 145 del sovraordinato D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), secondo cui “le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, … e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.

***************

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato inserito il seguente emendamento:

dopo la lettera b) del comma 1 bis dell’articolo 26 è inserita la seguente: “b bis) previo nulla osta dell’ente di gestione di cui all’articolo 28, la realizzazione di strutture amovibili (pergolati, gazebi, pergotende e palloni pressostatici) che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture sono da ricollegarsi ad uso temporaneo, e comunque non superiore a 6 mesi consecutivi nell’arco dell’anno solare, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione.”;”. 

Valutazione – Non si ritiene accettabile la realizzazione delle suddette strutture amovibili in modo indistinto in tutte le tre zone del Piano di Assetto, specie di riserva generale e di protezione che vengono così alterate anche se in modo temporaneo.

Motivazione – Dal momento che si rimanda comunque al rilascio obbligatorio e preventivo del nulla osta, sarebbe stato più che opportuno evitare questo emendamento che è finalizzato ad una eccessiva “antropizzazione” delle aree naturali protette.

LIQUIDAZIONE E CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI

La lettera g) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di aggiungere dopo la lettera j) del 1° comma dell’art. 27 della legge regionale n. 29/1997, relativo al “Regolamento dell’area naturale protetta” la seguente lettera j-bis con il seguente testo: “le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi di cui all’articolo 34, comma 1, in armonia con il programma operativo annuale di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-regionale)”.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato inserito il seguente emendamento:

l) dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 27 è aggiunta la seguente: “jbis) le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi di cui all’articolo 34, comma 1, con le modalità previste dal programma operativo annuale di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale)”, a tal fine redatto d’intesa con la direzione regionale competente in materia di aree naturali protette.”;“.

Valutazione – Si ritiene accettabile la proposta.

Motivazione – Si tratta di una precisazione opportuna.

NULLA OSTA 

In base al testo previgente del comma 1 dell’art. 28 i nulla osta vengono rilasciati per “interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta”.

La lettera h) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevede di sostituire le parole “ed opere” con le parole “opere ed attività”.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 non è stato accolto l’emendamento.

Valutazione – Sarebbe stato accettabile l’emendamento.

Motivazione – Anche se non prevista dalla legge n. 394/1991, sarebbe stata opportuna l’estensione dell’obbligo di rilascio di nulla osta anche ad eventuali “attività” da svolgere all’interno delle aree naturali protette. In tal modo sarebbero sottoposti obbligatoriamente al rilascio di nulla osta tutti i tipi di attività relativi ai cambi di destinazione d’uso con o senza opere, per i quali invece attualmente non viene per lo più richiesto il nulla osta.

********************

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato inserito il seguente emendamento:

m) dopo il comma 4bis dell’articolo 28 è aggiunto il seguente:

“4 ter. Non sono soggette a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della l. 394/1991, le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole, che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare:

a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti;

b) l’impianto o l’espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate.”;”. 

Valutazione – Si ritiene accettabile l’emendamento. 

Motivazione – Non vengono appesantite in tal modo le procedure.

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

Il testo previgente del 1° comma dell’art. 31, così come modificato dalla legge regionale n. 10 del 10 novembre 2014, disponeva testualmente: “Per consentire la qualificazione e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, nell’ambito delle finalità istitutive dell’area naturale protetta, gli organismi di gestione, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell’area stessa e con il ruolo di tutela attiva delle attività agricole, nelle zone di cui all’articolo 26, comma 1, lettera f), favoriscono:”.

La proposta di legge n. 291 del 2 ottobre 2015 non prevedeva nulla al riguardo.

Il punto 1) della lettera i) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di sostituire le parole “delle attività agro-silvo-pastorali” con le parole “del territorio agricolo” e le successive parole “attività agricole” con le parole “imprese agricole”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile solo la prima sostituzione.

Motivazione – Il termine “imprese” riguarda anche e soprattutto aspetti di tipo economico che non sono sempre compatibili con le finalità delle aree naturali protette.

*******************

Il testo previgente della lettera a) del 1° comma dell’art. 31 riguardava “l’attività agricola e zootecnica ed il loro eventuale sviluppo”.

Il punto 2) della lettera i) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di sostituire la lettera a) con il seguente testo: “le attività agricole e quelle connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Con la sostituzione non viene più prevista “l’attività .. zootecnica”. Non si ritiene comunque accettabile la proposta.

Motivazione – Il comma 6 ter dell’art. 57 della legge regionale n. 38/1999 consente una “nuova ruralità multifunzionale” che può essere svolta da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli: la sua attuazione è stata disciplinata dal Regolamento n. 11 del 2.9.2015 approvato dalla Giunta Regionale che prevede anche opere ed attività del tutto incompatibili con le finalità delle aree naturali protette.

*******************

Il testo previgente della lettera c) del 1° comma dell’art. 31 riguardava “il mantenimento ed il miglioramento della rete stradale rurale al servizio delle attività di cui alle lettere a) e b)”.

Il punto 3) della lettera i) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di sostituire la lettera a) con il seguente testo: “la realizzazione, il mantenimento ed il miglioramento della rete stradale interpoderale, della rete di approvvigionamento idrico, di smaltimento reflui e dei parcheggi pertinenziali a servizio delle attività di cui alle lettere a) e b)”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile la proposta.

Valutazione – Appare più omnicomprensiva delle possibili opere prevedibili in territorio agricolo.

*********************

Il testo previgente della lettera d) del 1° comma dell’art. 31, così come modificato dalla legge regionale n. 12 del 6 agosto 2012, riguardava “la possibilità di realizzare gli interventi e le attività previste dall’articolo 8, comma 3, lettera q) e comma 4, lettera d). 

Il punto 4) della lettera i) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di sopprimere le parole “la possibilità di realizzare”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Non si ritiene accettabile la soppressione proposta.

Motivazione – Con la soppressione proposta gli interventi e le attività relativi ad una ruralità multifunzionale diventano da possibili sostanzialmente obbligatori.

Il mantenimento di una “possibilità” comporta se non altro un esame della compatibilità volta per volta sia degli interventi che delle attività.

******************

Il punto 5) della lettera i) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di aggiungere un comma 2-bis con il seguente testo: “Per favorire lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse e compatibili, i soggetti di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999 possono presentare il PUA, redatto secondo le modalità ivi previste”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, con la seguente integrazione finale: , nel rispetto delle forme di tutela di cui alla presente legge.”.

Valutazione – Sarebbe stata più accettabile la proposta se integrata dalle seguenti parole: , purché non siano in contrasto con le finalità dell’area naturale protetta”.

Motivazione – Si eviterebbe in tal modo il rischio di PUA incompatibili con le finalità delle aree naturali protette.

************************

Il punto 5) della lettera i) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di aggiungere un comma 2-ter con il seguente testo: “Il PUA è autorizzato previo nulla osta di cui all’articolo 28, con la partecipazione dell’ente di gestione alla conferenza di servizi”.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato inserito il seguente emendamento:

2ter. Nella conferenza dei servizi ai fini dell’approvazione del PUA, l’amministrazione procedente acquisisce il nulla osta dell’Ente di gestione del parco che si esprime in merito alla conformità della proposta, nel rispetto delle finalità di tutela di cui alla presente legge e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 3, della legge 394/1991.”. 

Valutazione – Si ritiene accettabile la proposta.

Motivazione – La precisazione che il PUA va comunque sottoposto obbligatoriamente a nulla osta garantisce che vengano prese in esame eventuali incompatibilità di questi particolari piani.

**********************

Il punto 5) della lettera i) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di aggiungere un comma 2-quater con il seguente testo: “L’unità aziendale minima inderogabile è fissata, ai fini della presente legge, in 3 ettari”.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato inserito il seguente emendamento:

2quater. Nel caso il PUA comprenda un insieme di aree ricadenti sia all’interno che all’esterno dell’area naturale protetta, non è consentito localizzare all’interno del parco le volumetrie derivanti dagli indici fondiari esterni al perimetro dell’area naturale protetta.“. 

Valutazione – Si ritiene accettabile l’emendamento approvato.

Motivazione – Si tratta di assicurare PUA che non siano incompatibili con le finalità delle aree naturali protette.

*******************************

Il punto 5) della lettera i) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di aggiungere un comma 2-quinques con il seguente testo: “Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore all’unità aziendale minima inderogabile”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile la proposta alla condizione che la superficie della unità aziendale minima inderogabile sia di 5 ettari.

Motivazione – Si tratta sempre di assicurare PUA che non siano incompatibili con le finalità delle aree naturali protette.

***************************

Il punto 5) della lettera i) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di aggiungere un comma 2-sexsies con il seguente testo: “Al fine del raggiungimento dell’unità aziendale minima non possono essere computate aree che, sia pur contigue, ricadano all’esterno del perimetro dell’area naturale protetta, salvo che il PUA preveda la realizzazione e/o l’ampliamento dei manufatti esclusivamente all’esterno dell’area naturale protetta”. 

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile la proposta alla condizione che la superficie della unità aziendale minima inderogabile sia sempre di 5 ettari.

Motivazione – Si tratta sempre di assicurare PUA che non siano incompatibili con le finalità delle aree naturali protette.

********************************

Il punto 5) della lettera i) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di aggiungere un comma 2-septies con il seguente testo: “Nel caso il PUA comprenda un insieme di aree ricadenti sia all’interno che all’esterno dell’area naturale protetta, e che all’interno la superficie sia pari o superiore all’unità aziendale minima, è consentita la realizzazione e/o l’ampliamento dei manufatti all’interno del perimetro dell’area naturale protetta, computando gli indici esclusivamente in base alla superficie disponibile all’interno dell’area naturale protetta”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Sarebbe stato accettabile l’emendamento alla condizione che la superficie della unità aziendale minima inderogabile sia sempre di 5 ettari e che non sia consentito nessuna nuova realizzazione e/o ampliamento all’interno di ogni area naturale protetta, tranne che nelle zone di promozione economica e sociale. Sarebbe stato opportuno pertanto sostituire le parole “è consentita la realizzazione e/o l’ampliamento dei manufatti” con le parole “sono consentiti gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio agricolo esistente”, integrando il comma 2-septies con il seguente testo: . Sono consentiti con gli stessi indici la realizzazione e/o l’ampliamento dei manufatti all’interno del perimetro dell’area naturale protetta esclusivamente nelle zone di promozione economica e sociale. In regime di misure di salvaguardia sono consentiti soltanto gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio agricolo esistente.”

Motivazione – L’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 all’interno delle zone di riserva generale e di protezione consente soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, escludendo quindi sia la realizzazione che l’ampliamento dei manufatti. 

INDENNIZZI E RISARCIMENTO PER I DANNI ECONOMICI

Il testo previgente del 1° comma dell’art. 34 della legge regionale n. 29/1997 disponeva testualmente: “L’organismo di gestione è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi. Il regolamento stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno”.

La lettera j) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di sostituire il comma con il seguente testo: “L’organismo di gestione è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi, entro i limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e in armonia con il programma operativo annuale di cui all’articolo 8 della l.r. 4/2015. Il regolamento di cui all’art. 27 disciplina, in armonia con il programma operativo annuale di cui all’articolo 8 della l.r. 4/2015, le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 con il seguente testo: “il comma 1 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente: “1. L’organismo di gestione è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi, con le modalità previste dal programma operativo annuale di cui all’articolo 8 della l.r. 4/2015. Il regolamento di cui all’articolo 27 disciplina, in armonia con il programma operativo annuale di cui all’articolo 8 della l.r. 4/2015, le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno.”;”.

Valutazione – Si ritiene accettabile l’emendamento così come approvato.

Motivazione – Si adegua anche alla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.

AREE NATURALI PROTETTE ISTITUITE

La lettera k) del 1° comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva di sostituire alla lettera f) del comma 13 dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997 le parole “e per le attività agro-silvo-pastorali” con le parole “e per i mezzi utilizzati dai conduttori per le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche”.

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Non si ritiene accettabile l’emendamento.

Motivazione – Il comma 6 ter dell’art. 57 della legge regionale n. 38/1999 consente una “nuova ruralità multifunzionale” che può essere svolta da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli: la sua attuazione è stata disciplinata dal Regolamento n. 11 del 2.9.2015 approvato dalla Giunta Regionale che precede anche opere ed attività del tutto incompatibili con le finalità delle aree naturali protette.

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI MODIFICA 

Il comma 2 dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 disponeva che “Sono da intendersi abrogate le norme regionali previgenti incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle suddette disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il successivo comma 3 dell’art. 8 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva testualmente: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato convoca le comunità degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale ai fini delle designazioni previste dall’articolo 16, comma 2, della l.r.29/1997, come modificato dalla presente legge, ed attiva le procedure per l’eventuale designazione di cui all’articolo 14, comma 1-bis  della l.r. 29/1997, come introdotto dalla presente legge. Entro i successivi tre mesi il presidente della Giunta Regionale nomina e insedia i consigli direttivi e i revisori dei conti”.

Entrambi gli emendamenti sono stati accolti in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritengono comunque accettabili entrambi gli emendamenti, anche se sembrano eccessivi 6 mesi di tempo per nominare ed insediare i nuovi Consigli Direttivi dei 13 Enti di gestione della aree naturali protette regionali.

Motivazione – Si tratta delle forme e delle modalità di insediamento dei futuri Consigli Direttivi.

RISERVA NATURALE DEL “LAGO DI CANTERNO” 

La riserva naturale del “Lago di Canterno”, che ricade in Provincia di Frosinone, è stata istituita contestualmente alla legge regionale n. 29/1997, ai sensi della lettera i) del 1° comma dell’art. 44: l’originario organismo di gestione era costituito da una Azienda Speciale Consortile costituita dalle Amministrazioni locali.

È stata poi dichiarata di interesse provinciale ed ai sensi del testo del previgente comma 7 dell’art. 44 la sua gestione era affidata alla Provincia di Frosinone.

La proposta di legge n. 291 del 5 ottobre 2016 non prevedeva nulla al riguardo.

Il 1° comma dell’art. 9 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedeva la soppressione della “Azienda Speciale della Riserva Naturale del Lago di Canterno, ignorando che la gestione era stata nel frattempo affidata alla Provincia di Frosinone.

Per i suddetti motivi l’emendamento non è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

*******************

Il 2° comma dell’art. 9 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 aveva il seguente testo: “In considerazione del carattere di rilevante valore naturalistico e ambientale, meritevole di tutela ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette) le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno sono svolte dall’ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Simbruini istituito ai sensi dell’articolo 39 della l.r. 29/1997.

Il 3° comma dell’art. 9 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 aveva il seguente testo: “All’articolo 44 della l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1bis le parole: “, g) ed i)” sono sostituite dalle seguenti: “e g)”;

c) al comma 7 le parole “e alla Provincia di Frosinone” sono sostituite dalle seguenti: “e all’ente regionale di diritto pubblico ‘Parco naturale regionale dei Monti Simbruini’.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 l’emendamento proposto al 3° comma dell’art. 9 è stato modificato con il seguente testo: “1. In considerazione del carattere di rilevante valore naturalistico e ambientale, meritevole di tutela ai sensi della l.r. 29/1997, le iniziative e le funzioni destinate alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno sono attribuite all’ente regionale di diritto pubblico Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, istituito ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell’ente di gestione del suddetto parco) e successive modifiche.”. 

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 l’emendamento proposto al 2° comma dell’art. 9 è stato modificato con il seguente testo: “All’articolo 44 della l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1bis dopo la parola: “b)” è inserita la seguente: “i)”;

b) al secondo periodo del comma 1bis le parole: “, g) ed i)” sono sostituite dalle seguenti: “e g)”; c) al comma 7 le parole: “, rispettivamente,” e “e alla Provincia di Frosinone” sono soppresse.”. 

Valutazione – Si ritengono accettabili gli emendamenti approvati.

Motivazione – L’accorpamento comporta un contenimento della spesa pubblica relativa agli enti di gestione delle aree naturali protette.

*******************

I commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 9 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 prevedevano le forme e le modalità di passaggio della gestione della riserva naturale del “Lago di Canterno” dalla Azienda Speciale all’Ente Parco dei Monti Simbruini.

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 non è stato accolto nessuno dei suddetti 4 commi, perché è stato approvato il seguente emendamento: “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per consentire il subentro del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi nell’esercizio delle funzioni già esercitate dall’azienda speciale “Lago di Canterno.”. 

Valutazione – Si ritiene accettabile l’emendamento approvato.

Motivazione – Si tratta della prassi usuale riguardante un accorpamento.

PARCO NATURALE – ARCHEOLOGICO DELL’INVIOLATA 

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 sono stati approvati i due seguenti emendamenti: “4. La gestione del Parco naturale – archeologico dell’Inviolata è affidata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, all’ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”, istituito ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b), della l.r. 29/1997. Entro il 31 ottobre 2016, la direzione regionale competente provvede ad emanare ogni atto necessario a superare eventuali accordi relativi alla precedente forma di gestione.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 si provvede, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma, mediante l’incremento pari ad euro 33.000,00 del programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” e la corrispondente riduzione, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”. 

Valutazione – Si ritengono accettabili gli emendamenti approvati.

Motivazione – L’accorpamento comporta un contenimento della spesa pubblica relativa agli enti di gestione delle aree naturali protette.

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLA “SUGHERETA DI POMEZIA”

In sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato approvato un emendamento presentato dal consigliere Valentina Corrado (M5S) e da altri consiglieri, secondo cui si istituisce la riserva naturale regionale “Sughereta di Pomezia”. 

L’emendamento è diventato l’articolo 30, il cui comma 8 stabilisce che “la gestione della riserva è affidata all’Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani””. 

APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE DI 4 AREE NATURALI PROTETTE

L’articolo 10 della proposta di legge n. 338 del 1 luglio 2016 era dedicato alla “Approvazione dei bilanci di previsione degli enti pubblici dipendenti” e prevedeva la sostituzione dei “trasferimenti correnti in conto capitale” in “trasferimenti in conto capitale” che estende alla approvazione dei bilanci delle seguenti quattro aree naturali protette:

– Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

– Parco regionale Riviera di Ulisse;

– Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa ;

– Riserva naturale regionale Monte Navegna e Monte Cervia.

In allegato alla proposta di legge n. 338/2016 erano messi gli schemi di bilancio delle suddette 4 aree naturali protette.

Allòegato bilancio Parco Monti Simbruini.1Allegato bilancio Parco Monti Simbruini.2Allegato bilancio Parco Monti Simbruini.3.

Allegato bilancio Riviera di Ulisse.1Allegato bilancio Riviera di Ulisse.2.Allegato bilancio Riviera di Ulisse.3.

Allegato bilancio Tevere Farfa.1Allegato bilancio Tevere Farfa.2.Allegato bilancio Tevere Farfa.3

Allegato bilancio Monte Navegna.1.Allegato bilancio Monte Navegna.2.Allegato bilancio Monte Navegna.3.

L’emendamento non è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

ABROGAZIONE DELLE NORME PREVIGENTI INCOMPATIBILI

Il 2° comma dell’art. 9 della proposta di legge n. 338 del 12 luglio 2016 prevedeva che “2. Sono da intendersi abrogate le norme regionali previgenti incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle suddette disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Valutazione – Si ritiene accettabile l’emendamento, ad eccezione dei tre mesi di tempo entro cui gli enti interessati debbono adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni dettate dalla legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, che però prevede la nomina e insediamento dei nuovi Consigli Direttivi entro 6 mesi: ne deriva che entro i primi tre mesi l’adeguamento può essere fatto solo dai Commissari Straordinari in carica.

Motivazione – Si tratta di una prassi obbligatoria, prevista però con tempi sbagliati.

APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 10 AGOSTO 2016

Ai sensi del suo art. 37 la legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è entrata “in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione”, che è avvenuta l’11 agosto 2016: dal 12 agosto 2016 sono quindi scattati i termini di tempo entro cui adempiere alle nuove disposizioni che tale legge prescrive.

COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DEI NUOVI CONSIGLI DIRETTIVI

Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 verrà dato fine al commissariamento degli Enti di gestione dei 14 parchi regionali, che è durato ininterrottamente dal 10 agosto del 2010.

Come già detto, i futuri nuovi 13 Consigli Direttivi saranno ora composti da 5 membri e non più da 7, per cui si rende necessario procedere alle rispettive designazioni. 

DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DI OGNI CONSIGLIO DIRETTIVO 

La nuova disposizione approvata al riguardo comporta l’obbligo per il Presidente della Giunta regionale Nicola Zingaretti di designare ogni Presidente dei Consigli Direttivi dei 16 parchi regionali, sentito l’Assessore all’Ambiente Mauro Buschini, senza precisare forme e modalità di tale procedura ed in che termini di tempo la medesima procedura debba essere conclusa. 

Riguardo ai termini di tempo si può presumere – per analogia con quelli previsti per le convocazioni delle Comunità del Parco – che anche la procedura per la scelta dei 13 Presidenti debba avvenire entro il prossimo 8 novembre 2016.

MEMBRI DESIGNATI DALLA COMUNITÀ DEL PARCO  

Entro il prossimo 8 novembre 2016 il Presidente della Giunta regionale Nicola Zingaretti o l’Assessore all’Ambiente Mauro Buschini da lui delegato debbono convocare le Comunità del Parco dei 12 parchi regionali (l’Ente “Roma Natura” non ha Comunità) ai fini delle designazioni dei 2 rappresentanti in seno ad ogni nuovo Consiglio Direttivo: debbono altresì convocare il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo perché deve manifestare l’eventuale intenzione di designare un componente del consiglio direttivo dell’ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell’Appia Antica” (in tal caso la rispettiva Comunità del Parco designa un solo componente). 

MEMBRI DESIGNATI DAL CONSIGLIO REGIONALE 

La nuova disposizione approvata al riguardo comporta l’obbligo per il Consiglio Regionale di designare due componenti in seno ad ogni Consiglio Direttivo, “sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste”, senza precisare forme e modalità di tale procedura ed in che termini di tempo la medesima procedura debba essere conclusa. 

Riguardo ai termini di tempo si può presumere – per analogia con quelli previsti per le convocazioni delle Comunità del Parco – che anche le convocazioni delle organizzazioni agricole e delle associazioni ambientaliste debbano avvenire entro il prossimo 8 novembre 2016. 

Quanto alle forme e modalità di tali convocazioni si può presumere e si spera che si concretizzino sotto forma delle designazioni così come formulate in passato e che il Consiglio Regionale scelga i due componenti di ogni futuro Consiglio Direttivo fra quelli maggiormente designati.  

NOMINA E INSEDIAMENTO DEI CONSIGLI DIRETTIVI

Entro i successivi tre mesi, vale a dire entro il 5 febbraio 2017, il presidente della Giunta Regionale Nicola Zingaretti nomina e insedia i nuovi Consigli Direttivi dei 16 parchi regionali. 

NOMINA E INSEDIAMENTO DEI COLLEGI REVISORI DEI CONTI

Sempre entro il 5 febbraio del 2017 il presidente della Giunta Regionale nomina e insedia i nuovi Collegi dei Revisori dei Conti dei 13 Enti di gestione delle aree naturali protette. 

ADEGUAMENTO DEI RISPETTIVI ORDINAMENTI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI

Entro il prossimo 8 novembre 2016 gli Enti di gestione dei 13 parchi regionali dovrebbero adeguare i rispettivi ordinamenti (Statuto ecc.) alle nuove disposizioni dettate dalla legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.

Ma come si è detto, entro lo stesso lasso di tempo si provvede solo alle convocazioni e non alla nomina e insediamento dei Consigli Direttivi cui dovrebbe spettare di diritto l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti. 

Ne deriva che – in assenza dei futuri nuovi Consigli Direttivi – a tale incombenza dovranno provvedere i Commissari Straordinari ancora attualmente in carica. 

ACCORPAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CANTERNO

Entro il 9 ottobre 2016 la Giunta regionale deve individuare con una propria deliberazione le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per consentire il subentro del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi nell’esercizio delle funzioni già esercitate dall’azienda speciale “Lago di Canterno”. 

ACCORPAMENTO DEL PARCO NATURALE – ARCHEOLOGICO DELL’INVIOLATA

Entro il 31 ottobre 2016 la Direzione Regionale dell’Ambiente deve provvedere ad emanare ogni atto necessario a superare eventuali accordi relativi alla precedente forma di gestione, dal momento che la gestione del Parco naturale – archeologico dell’Inviolata deve essere affidata all’ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”. 

ISTITUZIONE E GESTIONE DELLA

RISERVA NATURALE “SUGHERETA DI POMEZIA”

L’Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani”, cui è affidata la gestione della riserva naturale in questione, deve provvedere – entro il termine del 31 ottobre 2016 ovvero, al più tardi, entro i sessanta giorni successivi all’insediamento dell’ente di gestione medesimo – all’apposizione di idonei cartelli perimetrali, anche in prossimità di tutti i varchi e strade di accesso alla riserva, recanti la scritta “Regione Lazio – Sistema delle aree protette – Riserva naturale Sughereta di Pomezia”, con il simbolo o marchio caratteristico della riserva.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione ambientalista “Verdi Ambiente e Società” (VAS), membro del Consiglio Nazionale di VAS, Responsabile nazionale per Parchi e Territorio

Membro del 1° Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio dal 21 luglio 1998 al 28 aprile 2004, come rappresentante designato da 7 associazioni di protezione ambientale su un intero arco di 12

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vas