Il piano paesaggistico spiega la sua efficacia anche in assenza della pianificazione urbanistica

 

monte-amiata

Rilevante decisione del Consiglio di Stato in materia di efficacia del piano paesaggistico anche in assenza della pianificazione urbanistica comunale.

La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 23 agosto 2016, n. 3670 ha ricordato che, in assenza di specifica pianificazione del territorio da parte del piano regolatore generale comunale (o altro strumento di pianificazione urbanistica comunale), la disciplina di gestione del territorio sarà dettata dal piano paesaggistico vigente, in virtù della sua valenza sovraordinata rispetto alla pianificazione di tipo urbanistico-territoriale.

Come noto, infatti, il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico è statuito dall’art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (codice dei beni culturali e del paesaggio) e tale interpretazione costituisce giurisprudenza costante (vds. per tutti Corte cost. n. 189/2016Corte cost. n. 210/2016).

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

(Articolo pubblicato con questo titolo il 1 ottobre 2016 sul sito online “Gruppo d’Intervento Giuridico”)

 

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 27 settembre 2016

Consiglio di Stato Sez. IV n. 3670 del 23 agosto 2016 

Beni ambientali. Efficacia delle previsioni dei Piani paesistici.

La disciplina recata dal Piano paesistico interviene in via sostitutiva in luogo ed in assenza di una espressa pianificazione da parte del PRG comunale, stante, appunto la valenza sovraordinata dello strumento di pianificazione paesaggistico- ambientale con valenza urbanistico- edilizia.

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03670/2016REG.PROV.COLL.

08166/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8166 del 2015, proposto da:

Ivo Pierni, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, Via XX Settembre, 98/E;

contro

Comune di Castellabate, Suap Cilento;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01499/2015, resa tra le parti, concernente revoca in autotutela di parere urbanistico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Tozzi (per delega Fortunato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Ivo Pierni è proprietario di un’area sita nella frazione Ogliastro del Comune di Castellabate, ricadente in zona B3 “residenziale estensiva” e ricompresa altresì in zona RUA ( recupero urbanistico ambientale) del Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero.

Il predetto in data 10/9/2012 inoltrava allo sportello unico delle attività produttive – Cilento Vallo della Lucania istanza diretta al rilascio di autorizzazione di un progetto di realizzazione di case ed appartamenti per vacanze.

Il responsabile del Suap convocava la conferenza di servizi che si concludeva ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 legge n. 241/90 con parere urbanistico favorevole.

Quindi, il dirigente dell’Area VI lavori pubblici e governo del territorio del Comune di Castellabate, dopo aver inviato la comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/90, con provvedimento prot. n. 0020673714 del 19 agosto 2014 disponeva la revoca in autotutela del parere urbanistico favorevole formatosi ex art. 14 ter comma 7 della legge n.241/90.

A tanto l’Amministrazione comunale si determinava sulla base di una serie di rilievi riconducibili in sostanza alla circostanza per cui il progetto interessava un’area ricadente in zona territorialmente omogenea F2 –Verde pubblico del PRG ed in zona RUA del PTPC Cilento Costiero priva di pianificazione urbanistica in cui non è consentita l’edificazione.

Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso innanzi al TAR della Campania – Salerno che con sentenza n.1499/2015 lo rigettava ritenendolo infondato.

Il sig. Pierni ha impugnato tale decisum, deducendo a sostegno del proposto gravame una prima serie censure così indicate:

Error in iudicando; violazione di legge ( art. 5 comma 2 del PTP Cilento Costiero , art. 145 comma 3 del dlgs n. 4272004, art. 12 comma 7 della legge n. 394/91) eccesso di potere , difetto assoluto del presupposto, arbitrarietà, travisamento , sviamento, difetto di motivazione;

Error in iudicando; violazione di legge ( art. 5 comma 2 del PTP- Cilento Costiero , art. 145 comma 3 del dlgs n. 42/2004, art. 12 comma 7 della legge n. 39471991) ; eccesso di potere ( difetto assoluto del presupposto , arbitrarietà, travisamento, sviamento, difetto di motivazione) sotto altro profilo;

Error in iudicando; violazione di legge ( art. 5 comma 2 del PTP Cilento Costiero , art. 145 del dlgs n.42/2004, art. 12 comma 7 n. 394/1991); eccesso di potere ( difetto assoluto del presupposto, arbitrarietà, travisamento, sviamento, difetto di motivazione) sotto ulteriore profilo;

Error in iudicando; violazione di legge ( art. 5 PTP Cilento Costiero, art. 145 dlgs n. 42/2004, art. 12 comma 7 legge n. 394/1991; art. 14 ter e quater legge 241790 eccesso di potere per erroneità del presupposto, arbitrarietà, travisamento, sviamento, difetto di motivazione) sotto ancora altro profilo;

Error in iudicando;violazione di legge ( art. 5 PTP Cilento costiero, art. 145 dlgs n. 42/2004, art. 12 comma 7 legge n. 394/1991, art. 14 ter e quater legge n. 241/90); eccesso di potere ( difetto assoluto del presupposto ,arbitrarietà, travisamento, sviamento, difetto di motivazione ) per altro profilo.

Parte appellante ha poi dedotto altre doglianze in ordine al presunto contrasto con il PTCP e il preliminare del PUC e relativamente ad aspetti procedimentali.

Quindi vengono denunciati altri profili di illegittimità così articolati :

Sulla illegittimità del merito:

Violazione e falsa applicazione del D.M. 4/10/1997; delle norme in materia di gerarchia degli strumenti urbanistici; eccesso di potere per illogicità manifesta;

Violazione di legge (D.M. 4/10/1997; eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, illogicità manifesta);

Violazione di legge (art. 5 comma 2 del piano territoriale paesistico Cilento Costiero in relazione all’art. 12 della legge n. 394/91) eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, erroneità, sviamento);

Violazione del presupposto di legge (art. 5 comma 2 del PTP Cilento costiero in relazione all’art. 12 legge n. 394/1991) ; eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, istruttoria, arbitrarietà, travisamento, erroneità, sviamento) sotto altro profilo;

Violazione di legge (art. 14 ter legge n. 241/90); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà ,travisamento, erroneità, sviamento);

Sul procedimento e sull’autotutela :

Violazione di legge (art. 14 ter e 14 quater legge n. 241/90)- violazione del giusto procedimento; eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto , di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, erroneità, sviamento);

Violazione di legge (art. 21 nonies legge n. 241/90 ; eccesso di potere ( carenza di motivazione e violazione del principio di affidamento).

Il Comune di Castellabate ancorchè intimato non risulta costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 21 aprile 2016 la causa è stata introitata per la decisione.

Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato, risultando le osservazioni e prese conclusioni del TAR Salerno non immuni dal vizio di erroneità denunciato con alcuni dei profili di doglianza sopra indicati.

In particolare appaiono condivisibili le censure svolte da parte appellante ed aventi carattere assorbente di cui ai motivi 1), 2) , 3) e I) , II) e III) del gravame come sopra rubricati che per ragioni di intima connessione logica tra loro esistenti vanno unitariamente esaminati.

La determinazione comunale di “revocare” l’assenso già reso dalla conferenza dei servizi, come avallata in concreto dal TAR negli stessi termini dell’Amministrazione, si fonda sostanzialmente su due ordini di ragioni tra loro intrinsecamente collegate, così riassumibili:

l’area interessata all’intervento edilizio proposto dall’appellante ricade in zona F2- verde pubblico ovvero zona bianca in ragione della intervenuta decadenza del vincolo espropriativo, come tale assoggettabile alla normativa del PRG che vieta in tale zona la realizzazione di attrezzature turistiche;

non è applicabile la normativa di tipo favorevole contenuta nel Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero, prevalendo la disciplina dello strumento urbanistico comunale a garanzia della futura attività di pianificazione per le zone bianche riservata al Comune.

Ebbene, rileva il Collegio che le cause pretesamente ostative di cui ai suddetti punti a) e b) sono prive di fondamento, per essere entrambe inficiate da errore nei presupposti.

Quanto al primo dei suddetti rilievi, quello relativo alla destinazione urbanistica dell’area de qua, esso si fonda su un errore di fatto.

Invero, l’area deputata ad ospitare le strutture edilizie per cu è causa riguarda le particelle nn.273 e 274 del foglio 35 e tali porzioni di terreno hanno ricevuto espressamente la destinazione di zona B3 residenziale estensiva.

Nel provvedimento di revoca si fa invece riferimento alla destinazione di F2 Verde pubblico del PRG, ma tale dato è smentito dalla certificazione dichiarativa depositata in giudizio, laddove secondo il certificato di destinazione urbanistico rilasciato dal Comune in data 2/11/2015 l’area è compresa in zona B3 residenziale espansiva e trattasi esattamente delle porzioni di terreno catastalmente contrassegnate in catasto alle particelle nn. 273 e 274 del foglio 35, e del dato catastale in questione dà contezza (nella parte relativa all’oggetto) lo stesso Comune proprio nel provvedimento in contestazione.

Quello della destinazione urbanistica B3 zona residenziale è da considerarsi un dato pacificamente acquisito, e d’altra parte l’Amministrazione non ha avuto cura di contestare la fondatezza di tale decisiva circostanza di fatto e di diritto, non essendosi costituita in giudizio e non rilevando il Collegio aliunde elementi di giudizio diretti a sconfessare l’attestazione contenuta nel prodotto cdu ( certificato di destinazione urbanistica).

Questo sta a significare che il regime giuridico da applicare al rapporto in questione non è quello (erroneamente assunto dal Comune di Castellabate prima e dal TAR poi) costituito dalle previsioni dello strumento urbanistico comunale in ordine alla disciplina urbanistica delle zone bianche di sostanziale inedificabilità (ex art. 9 del DPR n. 380/2001), proprio perché l’area in questione non può farsi rientrare nelle c.d. zone bianche, prive cioè di pianificazione.

Stante quindi il dato di fondo rappresentato dal fatto che l’area è inserita in zona B3 residenziale estensiva che lo stesso PRG del Comune di Castellabate destina a “prevalente destinazione residenziale e turistica” occorre a questo punto individuare la disciplina urbanistica da applicare al caso di specie e al riguardo non può non convenirsi con la tesi della parte appellante volta ad evidenziare la conformità urbanistica del progettato intervento alle previsioni recate dal PTP Cilento Costiero.

È pacifico che il territorio del Comune di Castellabate rientra nell’ambito del Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero che si atteggia com’è noto a strumento di pianificazione di tipo sovraordinato sia pure a contenuto prevalentemente paesaggistico – ambientale.

Ora il predetto PTP all’art.14, nel dettare la disciplina per le aree comprese nelle zone di recupero urbanistico- edilizio ( come la zona B3 del Comune di Castellabate ) prevede la possibilità di edificare nuove attrezzature turistiche ricettive a mezzo di piani esecutivi o progetto convenzionato nel rispetto di parametri edilizi ivi contemplati.

Quella testè riportata è una previsione che ha una indubbia valenza prescrittiva in campo edilizio oltrechè vincolistica stante la natura e valenza dello strumento territoriale in questione, laddove peraltro una siffatta prescrizione deve considerarsi applicabile anche a voler considerare come zona bianca quella in cui è inserita l’area di proprietà del sig. Pierni.

Invero la disciplina recata dal Piano paesistico (PTP Cilento Costiero), come peraltro sul punto affermato da un preciso orientamento giurisprudenziale, interviene in via sostitutiva in luogo ed in assenza di una espressa pianificazione da parte del PRG comunale, stante , appunto la valenza sovraordinata dello strumento di pianificazione paesaggistico- ambientale con valenza urbanistico- edilizia ( Cons Stato Sez. VI 10/12/2012 n. 6292; Cons Stato Sez. IV 21/10/2014 n. 5821).

È il caso di aggiungere in ordine alla prevalenza delle previsioni recate dal piano paesistico che la caratteristica di strumento sovraordinato e con efficacia vincolante è data direttamente dal legislatore con la previsione di cui all’art. 12 comma 7 della legge n. 394/1991 (come fondatamente fatto rilevare peraltro dalla parte appellante).

Se così è, se cioè nella specie torna applicabile la disciplina di tipo non restrittivo dell’esercizio dello ius aedificandi ( ovviamente con le modalità prescritte dallo stesso PTP) , appare evidente che la determinazione comunale di revocare il precedente atto di assenso in base ad una pretesa non conformità urbanistica del progettato intervento appare affetta da un errore nei presupposti e perciò stesso si rivela illegittima e va conseguentemente rimossa.

In forza delle suesposte considerazioni l’appello, per la fondatezza dei su illustrati profili di doglianza va accolto, senza che sia necessario procedere alla disamina degli altri motivi di censura che rimangono assorbiti.

Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda all’esame sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento comunale di autotuela ivi gravato.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

 

L’ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE

Andrea Migliozzi                                           Antonino Anastasi

 

IL SEGRETARIO

depositato in Cancelleria

il 23/08/2016

 

 

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