Referendum – Conoscere per votare: come cambia l’iniziativa legislativa esercitata dal popolo

 

articolo-71

Il vigente 2°comma dell’articolo 71 della Costituzione dispone che «Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.»

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva una sola modifica, contenuta all’art. 9 (dedicato alla ”Iniziativa legislativa”) che non riguardava però il suddetto 2° comma.

Durante l’esame del disegno di legge è stata quindi approvata una proposta emendativa da parte della Commissione che portava a 250.000 le firme da raccogliere in cambio di un impegno a discutere e deliberare in tempi certi le proposte di legge di iniziativa popolare, stabiliti dai regolamenti parlamentari.

Il testo approvato dal Senato in prima lettura ha aggiunto un ulteriore comma che introduce la possibilità di referendum popolari e d’indirizzo, di cui una successiva legge approvata da entrambe le camere dovrà disporre le modalità attuative. 

iter-art-71-1iter-art-71-2

Il testo definitivo approvato è diventato il seguente.

Art. 11.

(Iniziativa legislativa).

  1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) …. 

b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente:

«centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

Con riferimento all’art. 71 sulla iniziativa legislativa esercitata dal popolo le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento (“Il referendum propositivo e quello d’indirizzo) e riportano le seguenti precisazioni: «Con le modifiche apportate all’articolo 71 della Costituzione (è introdotto un nuovo quarto comma) entrano nell’ordinamento costituzionale due nuovi tipi di referendum: il referendum propositivo e quello d’indirizzo.

La disposizione, come indicato esplicitamente, è finalizzata a favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche.

Come le modifiche che attengono alla previsione costituzionale relativa alle proposte di legge di iniziativa popolare (v. supra) così anche quelle che introducono nella Carta costitu­zionale il referendum propositivo e quello d’indirizzo sono state introdotte nel corso dell’e­same in prima lettura al Senato e non più modificate nelle successive letture parlamentari.

La norma non è immediatamente applicabile in quanto il comma in esame rin­via ad una legge costituzionale la definizione di “condizioni ed effetti” dei referen­dum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché delle altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali.

Quanto al riferimento alle formazioni sociali, si ricorda che esso è presente in Costitu­zione, all’articolo 2, per indicare sia che i diritti inviolabili del singolo sono tutelati anche all’interno delle formazioni sociali, sia che la titolarità di diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali.

Ad una legge costituzionale (ai sensi del quarto comma dell’art. 71 Cost.) spet­terà quindi la definizione delle “forme di consultazione, anche delle formazio­ni sociali”, posto che l’unico riferimento costituzionale è attualmente contenuto nell’art. 2 Cost.

Inoltre, le modalità di attuazione saranno stabilite da una legge ordinaria ad approvazione bicamerale, in analogia con quanto previsto per la legge relativa ai referendum abrogativi (si veda art. 70).

Sotto il profilo delle fonti normative, ne deriva quindi che la definizione della cornice normativa (“condizioni ed effetti”) entro cui trovano attuazione nell’ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, nonché altre forme di consulta­zione, è attribuita ad una legge costituzionale (che, in base all’articolo 70, primo comma, Cost. è sempre ad approvazione bicamerale).

Successivamente, sarà una legge ordinaria – che, come si è detto, sono state incluse tra quelle ad approvazione bicamerale – a definire le concrete modalità di attuazione.

Per quanto riguarda il referendum propositivo, si tratta di un istituto nuovo per l’esperienza costituzionale italiana.

Peraltro, a livello regionale tale strumento di partecipazione popolare è stato previsto con fonte statutaria: l’art. 62 dello Statuto della regione Lazio stabilisce, infatti, che i soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo possano presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le medesime moda­lità, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popo­lare.

Tale disposizione prevede altresì che qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con pro­prio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.

L’esito del re­ferendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l’esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.

La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

Le previsioni regionali trovano fondamento nell’articolo 123 della Costituzione che preve­de che ciascuna Regione abbia uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne deter­mina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Invece, l’istituto del referendum di indirizzo non è del tutto nuovo nel nostro ordinamento: il 18 giugno 1989, contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si è svolto un referendum di indirizzo, indetto con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, relativo al conferimento di un mandato al Par­lamento europeo di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comu­nità.»

 

LE RAGIONI DEL SÌ

 Dal sito “Basta un Sì”

basta-un-si

voto-si-perche

Articolo 71: una democrazia partecipata è una democrazia più forte

L’articolo 71 della Costituzione si occupa di disciplinare la cosiddetta “iniziativa legislativa”.

Con questo termine si indica sostanzialmente il potere attribuito dalla Costituzione di poter elaborare proposte di legge e sottoporle al dibattito parlamentare.

La prima parte dell’attuale testo dell’articolo 71 riguarda quella che potremmo chiamare iniziativa legislativa istituzionale, poiché individua, direttamente o indirettamente, tutti gli organi dello Stato legittimati ad effettuare proposte di legge.

Prevede dunque che “l’iniziativa delle leggi” appartiene “al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”.

L’originario secondo comma dell’articolo 71 stabilisce che “il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”.

Questo secondo comma, tuttavia, ha trovato scarsa applicazione, soprattutto per quanto concerne il momento finale, quello della approvazione.

Oltre la metà dei progetti popolari non sono nemmeno stati esaminati dalle Camere e circa l’1% si è trasformato in legge, peraltro solo grazie al fatto che sono state abbinate a proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Questi numeri sono preoccupanti, poiché dimostrano come la nostra Costituzione, alle volte, preveda degli efficaci strumenti di partecipazione senza occuparsi del momento applicativo.

La riforma costituzionale interviene nella direzione di conferire efficacia all’iniziativa popolare, in modo che questa non costituisca una mera dichiarazione programmatica, ma un momento vivo di partecipazione al processo democratico.

Quando si redige una legge, a maggior ragione se questa legge modifica il documento fondamentale di una democrazia contemporanea, ci si trova spesso dinanzi ad esigenze diverse, a volte contrapposte, che si ha l’obbligo di ponderare e contemperare.

Per questa ragione la riforma interviene sotto due punti di vista: a fronte di un aumento del numero richiesto per la validità di una proposta popolare (da cinquantamila si passa a centocinquantamila), vengono stabiliti tempi certi per la discussione e la deliberazione in Aula, che dovranno avvenire secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

La nuova Costituzione restituisce finalmente importanza e dignità, istituzionale, alle proposte dei cittadini, che dovranno essere obbligatoriamente discusse.

….

Durante la discussione in Aula, il Parlamento ha approvato una modifica che ha profondamente innovato il disposto dell’articolo 71, introducendo, al quarto comma, due nuovi istituti: il referendum propositivo ed il referendum d’indirizzo, prevedendo che sia una legge costituzionale – non ordinaria, dunque – a stabilire “condizioni ed effetti” di tali strumenti.

Questo dimostra la grande ventata di innovazione che sospinge tutta la riforma.

Attraverso il referendum propositivo, infatti, i cittadini avranno la possibilità di votare per sottoporre al Parlamento una proposta di legge avvertita come fondamentale per la pubblica opinione, mentre utilizzando il secondo istituto, il referendum d’indirizzo, il popolo avrà la possibilità di orientare le scelte legislative, e mantenere un collegamento con la classe politica del momento.

Il disposto dell’articolo 71 costituisce il paradigma della riforma, poiché contempera equilibrio e partecipazione, principi democratici e conseguente attuazione.

Una democrazia partecipata, è bene tenerlo sempre a mente, è una democrazia infinitamente più forte. 

 

LE RAGIONI DEL NO

il-no-per-lalternativa

comitato-per-il-no-00

Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale – Università La Sapienza di Roma, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi-Boschi si è espresso al riguardo nel modo seguente.

alessandro-pace

Alessandro Pace

«7.3.3. A proposito degli strumenti di democrazia diretta, la riforma Boschi introduce due novità.

La prima — priva però di effetto immediato — aggrava notevolmente l’iniziativa legislativa popolare elevando il numero minimo dei sottoscrittori da 50 mila e 150 mila, ma prescrivendo che i tempi, le forme e i limiti siano finalmente garantiti dai regolamenti parlamentari (“nuovo” art. 71 comma 3).

Il che, in verità, avrebbe dovuto essere previsto già da tempo anche in assenza di questa specificazione.»

….

Quanto ai referendum popolari propositivi e d’indirizzo, la legge Boschi (“nuovo” art. 71 comma 4) si limita a rinviare ad un’altra futura legge costituzionale, per cui il “nuovo” art. 71 comma 4 si risolve in una mera promessa, anche se i sostenitori del Sì ne parlano come di un risultato acquisito (I. Nicotra).»

Massimo Villone, già senatore e professore di diritto costituzionale della Università Federico II, ha individuato 30 ragioni per dire NO alle riforme della Costituzione e legge elettorale Italicum.

Massimo Villone

Massimo Villone

La 23° di queste ragioni riguarda il presunto rafforzamento della democrazia diretta.

Il professor Vittorio Angiolini, docente di Diritto costituzionale all’Università Statale di Milano, con altri 55 colleghi ha sottoscritto a metà aprile un documentato appello a sostegno delle ragioni del “No” in vista del referendum di dicembre, meritandosi l’etichetta di “archeologo travestito da costituzionalista” dal presidente del Consiglio.

 vittorio-angiolini

Vittorio Angiolini

 «Il presidente del Consiglio ha criticato il fronte del “No” sostenendo che nella riforma è rafforzata la partecipazione popolare. È d’accordo?

V.A. – L’unico elemento di novità è una norma inserita nell’articolo 71 che promette, in una futura legge, di prevedere referendum diversi da quello abrogativo – come i propositivi e di indirizzo -, “al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche“.

Attenzione, la legge sarà costituzionale, cioè si dovrà rifare un altro procedimento uguale a quello che si è fatto per questa “riforma”.

Si tratta di una tecnica vecchissima: già Governi degli anni 70, si facevano le leggi non per dire che si faceva una cosa ma per dire che si sarebbe fatta una legge che avrebbe consentito di fare quella cosa».

Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo il seguente giudizio.

luca-benci

Luca Benci

«Le proposte di legge di iniziativa popolare – Lo stesso articolo 71 prevede anche generiche “altre forme di consultazione” proponibili “anche dalle formazioni sociali”.

Cosa intenda il testo è un mistero.

Sembra in un qualche modo la duplicazione di un istituto già previsto dalla Costituzione e non toccato dalla revisione proposta e contenuto nell’articolo 50 laddove si prevede che “tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”.

Il vigente istituto della “petizione” era stato già definito, da Paolo Barile – uno dei grandi costituzionalisti italiani del Novecento – , un “istituto arcaico”.

Per le proposte di legge di iniziativa popolare la riforma renziana propone dei cambiamenti sostanziali.

L’istituto è stato fino a oggi sostanzialmente ignorato dal parlamento in quanto non risulta mai approvato un testo di legge di iniziativa popolare.

L’attuale limite – 50 mila firme – viene innalzato a 150 mila – garantendo però che “la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte” siano garantite dai regolamenti parlamentari che dovranno quindi essere modificati e di cui, al momento del voto ovviamente, non conosciamo il testo.

Difficile quindi valutarne l’efficacia.»

************

Considerazione finale – Di certo c’è che l’aumento di tre volte il numero delle firme necessarie per presentare proposte di legge agirà sostanzialmente da disincentivo, perché sarà molto più difficile per i cittadini raccogliere 150.000 firme.

Di incerto ci sono invece i tempi entro cui tanto i Regolamenti parlamentari quanto la legge costituzionale daranno concreta attuazione al principio della sovranità popolare sancito dalla Carta costituzionale: quand’anche ciò avvenisse in tempi brevi, la maggioranza parlamentare può sempre rigettare la proposta o modificarla stravolgendone i contenuti e le finalità.

In termini logici, quanto previsto dal 2° comma dell’art. 71 della Costituzione comportava fin dalla sua vigenza l’obbligo quanto meno di “esaminare” tutte le proposte di legge supportate da 50.000 firme: se, come riconoscono le stesse ragioni del Sì, oltre la metà dei progetti popolari non sono nemmeno stati esaminati dalle Camere e circa l’1% si è trasformato in legge, peraltro solo grazie al fatto che sono state abbinate a proposte di legge di iniziativa parlamentare, è legittimo chiedersi perché non si è intervenuti nella direzione di conferire efficacia all’iniziativa popolare, obbligando direttamente all’esame di tutte le proposte di legge di iniziative popolare entro e non oltre un congruo margine di tempo, senza imporre nessun ostacolo alla raccolta delle firme.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vas