Referendum – Conoscere per votare: come cambia la potestà legislativa dello Stato

 

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A seguito della riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001), il Testo della Costituzione è diventato il seguente.

«Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea;

diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;

sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione

delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e

Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico

dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

– rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;

– commercio con l’estero;

– tutela e sicurezza del lavoro;

– istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

– professioni;

– ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;

– tutela della salute;

– alimentazione;

– ordinamento sportivo;

– protezione civile;

– governo del territorio;

– porti e aeroporti civili;

– grandi reti di trasporto e di navigazione;

– ordinamento della comunicazione;

– produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

– previdenza complementare e integrativa;

– coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

– valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione

di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

– enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princıpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.»

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, riguardo al Capo IV della Costituzione, relativo alle “MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE” prevedeva una serie di modifiche riguardante l’art. 117 della Costituzione, contenuta all’art. 26.

«CAPO IV 

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE 

Art. 26.

(Modificazioni all’articolo 117 della Costituzione)

1. All’articolo 117, primo comma, della Costituzione, la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea».

All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’alinea è sostituito dal seguente: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie e funzioni:»;

 b) alla lettera e), dopo le parole: «bilanci pubblici;» sono inserite le seguenti: «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;»;

 c) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

d) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro»;

 e) alla lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica»;

 f) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la previdenza

complementare e integrativa»;

 g) la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta»;

h) alla lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; commercio con l’estero»;

i) la lettera s) è sostituita dalla seguente: «s) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull’ordinamento sportivo»;

l) dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

«t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;

u) norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale».

Nella relazione al disegno di legge l’abrogazione è stata spiegata nel seguente modo: «L’articolo 26 modifica l’articolo 117 della Costituzione.

Le modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione sono strettamente connesse al nuovo assetto del sistema bicamerale contenuto nel disegno di legge e in esse trovano, per molti aspetti, la loro motivazione.

………….

Oggi deve prendersi atto dell’impossibilità — in mancanza dei necessari, e invano attesi, interventi di riforma — di continuare a lasciare al pur grande e ultradecennale lavoro di supplenza svolto dalla Corte costituzionale, un ruolo improprio di risolutiva attenuazione del contenzioso tra Stato e regioni; contenzioso che non è affatto diminuito nel tempo, ma, anzi, aumentato

.……

Venendo alle scelte di razionalizzazione e semplificazione del sistema, l’articolo 26 del disegno di legge prevede, in primo luogo, la soppressione dell’elenco di materie in cui concorrono la competenza legislativa dello Stato e quella delle regioni e la ridefinizione dell’ambito della competenza esclusiva statale oltre il quale si estende la competenza regionale.

Nella consapevolezza della molteplicità degli interessi sottesi alle materie e del carattere trasversale di alcune di esse, nonché nell’intento di rendere più flessibile il riparto delle competenze, questa ridefinizione non si limita ad una mera riarticolazione delle materie, ma è diretta ad evidenziare anche l’aspetto funzionale degli ambiti di potestà legislativa sia statale, sia regionale.

Pertanto, alla flessibilità dell’assetto complessivo concorrono, nel novellato articolo 117 della Costituzione: la formulazione in termini finalistici e funzionali delle competenze esclusive dello Stato (secondo comma);

…….

La valutazione dell’intero sistema di riparto delle competenze non può, naturalmente, essere effettuata in base ad un criterio meramente quantitativo, in una logica di «contabilità delle competenze», posto il preminente rilievo del concorso del Senato delle Autonomie alla funzione legislativa, premessa necessaria alla realizzazione di un effettivo regionalismo cooperativo.

Inoltre, quale presupposto della nuova definizione delle materie o funzioni di competenza esclusiva vi è, oltre che la consapevolezza della pluralità di interessi sottesi ad ogni materia, l’esigenza di tenere conto di alcune evidenze emerse dal contenzioso costituzionale.

Tra di esse vi sono, per un verso, i limiti della configurazione delle materie oggetto di competenza concorrente, per l’altro la constatazione che le stesse forme più accentuate di autonomia legislativa regionale non si sottraggono alla forza espansiva e all’azione trasversale di competenze assegnate allo Stato ai sensi del vigente articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Ancora, se la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni si avvale in alcuni casi del criterio dell’identificazione della materia, per altri casi la formulazione del citato articolo 117 non consente una puntuale identificazione di ambiti oggettivi.

L’esempio più evidente dei limiti dell’elenco delle materie di competenza concorrente — e più rilevante nell’attuale contesto di crisi economica per i suoi riflessi finanziari — è costituito dal coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, trasferito dal disegno di legge dalla competenza concorrente a quella esclusiva, includendolo nella lettera e) del secondo comma dell’articolo 117.

Il trasferimento alla competenza esclusiva tiene conto dei limiti che ha mostrato l’imputazione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario alla competenza concorrente.

Tali limiti sono più volte emersi nel contenzioso costituzionale, con particolare riferimento ai casi in cui la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore statale può legittimamente stabilire vincoli alle politiche di bilancio delle regioni e degli enti locali, anche se da essi derivano limiti indiretti alla loro autonomia di spesa, qualora vi siano esigenze di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, anche per effetto di obblighi comunitari.

La copiosa giurisprudenza sull’argomento, articolata intorno alla possibilità di ricondurre alla configurazione di «principio» specifiche misure adottate a garanzia degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica, non ha impedito il persistere di un elevato contenzioso, che ha coinvolto provvedimenti rilevanti per il processo di consolidamento di bilancio, in cui hanno assunto rilievo — al di là della qualificazione data dal legislatore a singole misure — l’oggetto, la disciplina e la relativa ratio delle medesime misure, in quanto indicatori dell’interesse tutelato effettivamente ad esse sotteso.

Tale contenzioso ha portato ad affermare la legittimità di disposizioni statali che incidano su materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, determinando una, sia pure parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle regioni.

Ciò sulla base di una verifica del rispetto del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio anche in base alla conclusione che la specificità delle prescrizioni non può escludere a priori il carattere di principio di una norma, se è legata al principio da un evidente rapporto di coessenzialità e di integrazione necessaria.

Sulla scorta di queste considerazioni e del rilevante lavoro ermeneutico svolto dalla Consulta al fine di coniugare le sempre più pressanti esigenze di coordinamento della finanza pubblica — direttamente connesse con la necessità di rispettare i vincoli di bilancio derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, da ultimo, anche da accordi internazionali — con l’attuale criterio di riparto, appare evidente l’esigenza di individuare un nuovo assetto che pur riconducendo la materia nella competenza esclusiva statale possa al contempo salvaguardare l’autonomia finanziaria degli enti territoriali.

……

La novella [ relativa alle norme generali sul procedimento amministrativo] non è collocata nella lettera dedicata ai livelli essenziali, ma nella lettera g) relativa alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Nella stessa lettera g) sono state ricondotte alla competenza esclusiva le norme generali sulla disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione.

Tale materia ha dato luogo ad un notevole contenzioso, nel quale la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto il lavoro pubblico contrattualizzato alla competenza esclusiva attraverso la materia dell’ordinamento civile.

Tuttavia, il contenzioso ha consentito di riscontrare frequenti tentativi della legislazione regionale di intervenire, per il proprio ambito, nel lavoro pubblico, rivendicando gli interessi sottesi all’organizzazione regionale, ambito che spetta alla potestà residuale.

Poiché all’ordinamento civile vanno ricondotti gli istituti di diritto privato la materia è stata inserita nella lettera g).

Alla lettera m) è stata aggiunta la competenza esclusiva dello Stato per la definizione di norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro, materie attualmente rientranti nella competenza concorrente (nel relativo elenco non figura la sicurezza alimentare bensì l’alimentazione), per le quali la novella rimarca, ai fini dell’esigenza di tutele uniformi sul territorio nazionale, un approccio finalistico.

L’esigenza di uniformità appare peculiare per la salute, tutelata dall’articolo 32 della Costituzione come diritto fondamentale.

Se la riconduzione da parte della giurisprudenza costituzionale ai livelli essenziali di cui alla lettera m) di diversi profili, quali quelli del diritto alla cura e alle prestazioni sanitarie o quelli in tema di uso dei farmaci, ha assicurato il nucleo irriducibile di tutela, ciò tuttavia non ha evitato il relativo contenzioso.

La previsione della competenza esclusiva dello Stato a dettare norme generali finalizzate alla tutela della salute potrà assicurare ai cittadini, anche per profili diversi da quelli richiamati, l’uniformità nella fruizione delle prestazioni.

Quanto alla novella relativa alle norme generali per la sicurezza del lavoro, la loro riconduzione alla competenza esclusiva tiene conto del fatto che le competenze statali e regionali in materia appaiono intrecciate — non si presentano «allo stato puro» come constata la giurisprudenza costituzionale — e interferiscono tra loro.

Se le norme generali sull’istruzione, già previste come ambito di competenza statale esclusiva, contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione — e non necessitano di un’ulteriore normazione a livello regionale, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale — la riconduzione, prevista dal disegno di legge, dell’ordinamento scolastico alla competenza esclusiva, assicura d’altro canto la necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, riconducendo alla legge statale le caratteristiche dell’assetto ordinamentale e didattico del sistema scolastico, ferma restando la competenza legislativa delle regioni — disciplinata dal nuovo terzo comma dell’articolo 117 — per l’organizzazione, in ambito regionale, dei servizi scolastici, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

L’interesse unitario alla disciplina omogenea, che travalica l’interesse regionale e locale, è alla base delle scelte del Governo per altre novelle contenute nell’articolo 117, secondo comma. Con l’attribuzione delle materie o funzioni alla disciplina statale s’individua in essa la sede di valutazione comparativa degli interessi rilevanti, anche in ragione della natura trasversale di diversi ambiti.

In questa direzione, sono ricondotti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato anche l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica (lettera n)); il commercio con l’estero (lettera q)); l’ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione (lettera t)), le norme generali sull’ordinamento sportivo (lettera s)); è altresì specificato che nell’ambito della previdenza sociale è compresa la previdenza complementare e integrativa (lettera o)).

Di particolare rilievo la novella di cui alla lettera p), che riconduce alla legislazione esclusiva dello Stato non solo gli organi di governo, la legislazione elettorale e le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, ma anche l’ordinamento di tali enti.

È inoltre attribuita in via esclusiva la competenza a disciplinare le forme associative dei comuni, nonché a dettare norme per l’ordinamento degli enti di area vasta.

L’introduzione di questa categoria di enti è correlata anche alla soppressione delle province e sottende l’esigenza di assicurare ai cittadini in modo uniforme la programmazione e la gestione coordinata di funzioni che insistono su aree vaste dei territori regionali.

Il disegno di legge, nel colmare talune lacune della riforma effettuata nel 2001, prevede nella lettera s) espressamente la competenza esclusiva in materia di beni paesaggistici; la giurisprudenza costituzionale aveva ricondotto il paesaggio all’ambiente, e su tale lacuna la novella interviene.

Inoltre, la nuova lettera s), del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, eliminando il riferimento esplicito alla «tutela», dispone la competenza esclusiva dello Stato su ambiente, beni culturali e paesaggistici, con riguardo sia alla tutela sia alla valorizzazione.

Se per l’ambiente la soppressione del riferimento alla «tutela» esplicita l’attribuzione alla competenza esclusiva dell’ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica, per i beni culturali e paesaggistici, la novella riflette il delicato equilibrio raggiunto dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale, in cui la distinzione tra tutela e valorizzazione è stata sfumata a favore dello Stato, riconoscendo a quest’ultimo il potere di adottare regolamenti con riferimento ai beni di sua appartenenza.

Di conseguenza, alle regioni spetta la competenza legislativa in materia di valorizzazione dei beni di non appartenenza statale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore nazionale (come previsto anche dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che detta numerose disposizioni in materia di fruizione e di valorizzazione).

Viene quindi semplificato il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ponendo l’accento in tal caso sulla materia «beni culturali e paesaggistici» piuttosto che sulle funzioni, anche in considerazione del fatto che la tutela del patrimonio storico e artistico è compito affidato alla Repubblica.

L’esplicita attribuzione alla legge dello Stato, contenuta nella citata lettera s), della competenza a dettare norme generali sul turismo, riflette l’orientamento della giurisprudenza costituzionale che, nonostante il turismo oggi ricada nelle materie di competenza residuale delle regioni, ha riconosciuto allo Stato il potere di emanare norme in materia, per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale.

Infine, la collocazione, alla lettera u), della materia «sistema nazionale e coordinamento della protezione civile», riguarda un ambito nel quale la giurisprudenza costituzionale ha svolto la difficile operazione di tracciare i confini tra la competenza della legislazione regionale e i principi fondamentali statali in materia.

Quella giurisprudenza ha spesso segnalato sovrapposizioni da parte del legislatore regionale, incidenti sul principio fondamentale desumibile dall’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), secondo cui, per l’attuazione degli interventi di emergenza, si provvede con ordinanze di protezione civile, le quali disciplinano uno straordinario, seppur temporaneo, assetto sovrastrutturale di poteri, allo scopo di tutelare l’integrità della vita, dei beni e degli insediamenti.

Tali sovrapposizioni hanno inciso anche sull’esigenza di direzione unitaria dei servizi di emergenza e delle funzioni relative alle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi di eventi calamitosi.

Le novelle relative alle nuove lettere u), v) e z) attribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato le «norme generali sul governo del territorio», nonché le materie relative a «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia», «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale».

L’attribuzione dell’insieme di queste materie, che presentano evidenti profili di connessione, alla legge statale, costituisce la premessa indispensabile per recuperare una effettiva e unitaria capacità decisionale in ambiti essenziali per la competitività e il rilancio della crescita industriale, economica e sociale del Paese.»

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quelli dedicati alle modifiche suddette sono diventati l’articolo 31 che ha il seguente testo:

Art. 31.

(Modifica dell’articolo 117 della Costituzione).

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;

n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.   »

Con riferimento all’art. 117 sulla potestà legislativa dello Stato le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 31 riscrive ampiamente l’articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni. Nel comples­so l’intervento di riforma determina l’ampliamento delle materie di competenza esclusiva dello Stato, la soppressione della competenza concorrente tra Stato e Regioni e l’individuazione di materie di competenza legislativa regionale.

Nell’ambito della competenza esclusiva statale, l’elenco delle materie è ampliato e modificato e sono enucleati casi che potrebbero definirsi di competenza esclusiva “attenuata”, in quanto l’intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali “disposizioni generali e comuni” o “disposizioni di principio”).

La soppressione della competenza concorrente tra Stato e Regioni, determina la redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza re­gionale, con una preponderanza della prima

.…

Il nuovo riparto di competenze per materie

Fin dall’approvazione nel 2001 della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, il problema principale è stato quello di una chiara individuazione del contenuto delle materie, al fine di determinare una netta linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale.

Nonostante siano oramai trascorsi quasi quindici anni dalla riforma, l’attribu­zione di una determinata disciplina legislativa alla sfera di competenze dello Stato o delle regioni non sempre si fonda su criteri definiti, in quanto la ripartizione di competenze delineata dall’art. 117, commi secondo, terzo e quarto, Cost., pur in apparenza piuttosto rigida, dà luogo ad una serie di interferenze e sovrapposizioni fra i diversi ambiti materiali tali da rendere incerta l’attività dell’interprete.

Ne deriva che, come dimostrato dall’enorme contenzioso costituzionale sul punto, per determinare i confini tra attribuzioni statali e regionali, bisogna spesso attendere l’intervento della Corte costituzionale, le cui decisioni, per loro stessa natura, sof­frono del forte limite della riferibilità a singole e specifiche disposizioni e pertanto non risultano sempre idonee alla costruzione di un corpus unitario e definito di principi-guida.

Com’è noto, infatti, all’indomani della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzio­ne, realizzata con la legge costituzionale n. 3/2001, è aumentata la conflittualità tra gli enti dotati di potestà legislativa.

In particolare, l’esame dell’attività della Consulta dal 2001 ad oggi evidenzia lo spazio as­sunto dal giudizio in via principale, sia in termini assoluti (numero delle decisioni), sia in termini percentuali (in rapporto al totale delle decisioni della Corte), come evidenziato nei grafici 1 e 2. 

grafico-n-1

grafico-n-2

……………………….

La soppressione della competenza concorrente

Una delle principali novità del nuovo riparto di competenze legislative con­siste nella soppressione della competenza concorrente tra Stato e regioni.

In base all’art. 117 attualmente vigente, nelle materie di competenza concorrente “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamenta­li, riservata alla legislazione dello Stato” (terzo comma).

Peraltro, la distinzione tra principi fondamentali e norme di dettaglio, che costituisce il discrimen tra competenza statale e competenza regionale, appare ben chiara in linea astratta ma comporta non pochi problemi interpretativi una volta calata sul piano concreto delle singole e specifiche disposizioni.

In linea generale, il vaglio di costituzionalità, che deve verificare il rispetto del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, “va inteso nel senso che l’una è volta a pre­scrivere criteri e obiettivi, mentre all’altra spetta l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi” (sentenze 46/2016, n. 272/2013, n. 16/2010, n. 237 del 2009 e n. 181 del 2006).

Peraltro, il carattere di principio di una norma non è esclu­so, di per sé, dalla specificità delle prescrizioni, qualora la norma «risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione» (sentenze n. 38/2016, n. 44/2014, n. 23/2014, n. 16/2010, n. 237/2009, n. 430/2007).

È sul piano concreto, come detto, che insorgono le maggiori difficoltà interpretative, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, la nozione di principio fondamentale “non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le “materie” hanno di­versi livelli di definizione che possono mutare nel tempo.

È il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l’interprete deve valutare nella loro obiettività.” (sentenza n. 50/2005).

Ne consegue che “l’ampiezza e l’area di operatività dei principî fondamentali […] non possono essere individuate in modo aprioristico e valido per ogni possibile tipologia di disciplina normati­va.

Esse, infatti, devono necessariamente essere calate nelle specifiche realtà normative cui afferiscono e devono tenere conto, in modo particolare, degli aspetti peculiari con cui tali realtà si presentano” (sentenza n. 336/2005).

Dunque “nella dinamica dei rapporti tra Stato e Regioni, la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento con­giunturale in relazione ai quali l’accertamento va compiuto e della peculiarità della materia” (sentenze n. 23/2014, n. 16/2010). 

Nel nuovo articolo 117, le materie attualmente di competenza concorrente sono in massima parte attribuite alla competenza esclusiva statale (nuovo art. 117, se­condo comma).

Nell’ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato, può peraltro de­linearsi una distinzione tra:

materie di competenza esclusiva integralmente attribuite a tale competenza (competenza esclusiva “piena”);

materie di competenza esclusiva in cui la competenza statale appare limitata a determinati ambiti (competenza esclusiva “attenuata”).

Si ricorda inoltre che nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, lo Stato è titolare anche del potere regolamentare.

Nello specifico, tra le materie attualmente attribuite alla competenza concor­rente, sono integralmente attribuite alle competenza esclusiva statale le seguenti:

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (salvo per gli spe­cifici profili inerenti alla regolazione in ambito regionale delle relazioni fi­nanziarie tra enti territoriali ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica);

previdenza complementare e integrativa;

tutela e sicurezza del lavoro;

commercio con l’estero;

ordinamento sportivo;

ordinamento delle professioni;

ordinamento della comunicazione;

produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia.

Per le seguenti materie attualmente di competenza concorrente, è operata la seguente distinzione:

la tutela della salute, così ripartita: le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute spettano alla com­petenza esclusiva statale;

la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari è ascritta alla com­petenza regionale;

la promozione e organizzazione di attività culturali, così ripartita:

è attribuita allo Stato la competenza legislativa esclusiva per la definizione delle disposizioni generali e comuni sulle attività culturali;

è riconosciuta alle regioni la competenza legislativa per la disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali.

• le materie governo del territorio, porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione, così ripartite: sono ascritte alla competenza esclusiva dello Stato le materie disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; infrastrutture strategiche (mate­ria peraltro non nominata nel testo vigente dell’art. 117) e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale ed internazionale;

alla competenza delle regioni sono invece ricondotte le materie pianifica­zione del territorio regionale e mobilità al suo interno e dotazione infrastrut­turale;

• la protezione civile è attribuita alla competenza esclusiva statale, in cui è peraltro individuata come sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

• la ricerca scientifica e tecnologica è attribuita alla competenza esclusiva statale, in cui è peraltro individuata come programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

• l’alimentazione è attribuita alla competenza esclusiva statale per ciò che attiene alle disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare;

• con riferimento alla materia sostegno all’innovazione per i settori produttivi, è ascritta alla competenza regionale la promozione dello sviluppo economico locale e l’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese.

Per altre materie, per le quali già nell’attuale sistema vi è una coesistenza tra profili di competenza statale e profili di competenza regionale, vi è una riscrittura delle relative denominazioni, spesso con un’enunciazione più ampia dei contenuti, che sono poi redistribuiti tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Ciò vale, in particolare, per le competenze in materia di istruzione e di beni culturali.

Per quanto riguarda l’istruzione, l’art. 117 vigente annovera le norme generali sull’istruzione tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre attri­buisce alla competenza concorrente l’“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”, la quale ultima rientra, dunque, nella competenza residuale regionale (per la ricerca scien­tifica e tecnologica, si veda quanto detto supra). L’art. 117, come modificato dal testo di legge costituzionale:

attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di dispo­sizioni generali e comuni sull’istruzione, in materia di ordinamento scolastico e istruzione universitaria, e in materia di disposizioni generali e comuni sull’i­struzione e formazione professionale;

attribuisce alle regioni, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, la com­petenza legislativa in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario e di organizzazione in ambito regionale dei servizi della formazione professionale.

In materia di beni culturali, il testo attualmente vigente dell’articolo 117 an­novera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali rientra tra le materie di le­gislazione concorrente.

Nell’assetto delineato dal testo di legge in esame:

è attribuita allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

è riconosciuta alle regioni la competenza legislativa per la disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione dei beni ambientali, culturali e pa­esaggistici. Infine, le seguenti materie di competenza concorrente non sono più nominate nel nuovo testo dell’articolo 117:

rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Le materie “innominate” nell’attuale art. 117 attribuite alla competenza esclu­siva statale

Un’ulteriore innovazione consiste nell’enucleazione, nell’ambito della com­petenza esclusiva statale, di materie non nominate nel vigente testo dell’art. 117.

Fra di esse, due materie – a Costituzione vigente – sono riconosciute di com­petenza regionale residuale, le politiche sociali e il turismo, in ordine alle quali è co­munque già ammesso, entro i limiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale, l’intervento del legislatore statale (v. infra l’analisi delle materie).

La nuova materia politiche attive del lavoro è invece nel vigente assetto costituzionale implicitamente ascritta alla competenza concorrente, considerandosi compresa, in base alla giurisprudenza costituzionale, nella materia tutela e sicurez­za del lavoro (che diviene anch’essa di competenza esclusiva statale).

Le altre materie sono invece già state variamente ricondotte dalla giurispru­denza costituzionale ad ambiti di pertinenza statale.

Il testo di legge costituzionale:

estende la competenza esclusiva statale in materia di mercati finanziari ai mercati assicurativi;

estende la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza alla promozione della concorrenza;

estende la competenza esclusiva statale in materia di coordinamento infor­mativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale anche al coordinamento dei processi e delle relative infrastrutture e piat­taforme programmatiche.

Per le seguenti materie, la nuova competenza esclusiva statale è “attenuata” nel modo seguente:

procedimento amministrativo, limitatamente a quanto necessario ad assicurare l’uniformità delle norme sul territorio nazionale;

disciplina giuridica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazio­ni pubbliche, limitatamente a quanto necessario ad assicurare l’uniformità delle norme sul territorio nazionale;

politiche sociali: è attribuita allo Stato la competenza esclusiva per le dispo­sizioni generali e comuni in tale ambito, mentre è riconosciuta alle regioni la competenza legislativa per la programmazione e l’organizzazione dei servizi sociali;

turismo, è attribuita allo Stato la competenza esclusiva per le disposizioni generali e comuni in tale ambito, mentre è riconosciuta alle regioni la compe­tenza legislativa per la valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.

Nuova è altresì la previsione espressa della competenza esclusiva statale in materia di infrastrutture strategiche (cui si accompagna l’attribuzione espressa alla competenza regionale della dotazione infrastrutturale, di cui si è già detto nel pa­ragrafo precedente).

Come già anticipato, viene introdotta la competenza esclusiva statale nella nuova materia politiche attive del lavoro, che si affianca alla materia tutela e sicurezza del lavoro (transitata, come detto, dalla competenza concorrente alla competenza esclusiva statale) e alla materia istruzione e formazione professionale (passata dalla competenza residuale regionale alla competenza esclusiva statale limitatamente alle disposizioni generali e comuni).

Per quanto riguarda poi la competenza in materia di ambiente ed ecosistema, essa rimane nell’ambito della competenza esclusiva statale, ma muta denomina­zione da tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ad ambiente ed ecosistema.

Nell’ambito della competenza legislativa esclusiva statale in materia di legisla­zione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metro­politane:

viene esplicitata anche la competenza in materia di ordinamento di Comuni e Città metropolitane;

viene introdotta la competenza esclusiva statale in materia di forme associa­tive dei comuni, limitatamente alle disposizioni di principio;

viene espunta la competenza relativa alla legislazione elettorale, organi di go­verno e funzioni fondamentali delle Province, in linea con la soppressione del riferimento alle Province in tutto il testo costituzionale.

Si rileva in proposito che la disposizione finale di cui all’art. 40, comma 4, primo periodo, interviene in materia di riparto di competenze legislative relativa­mente agli enti di area vasta. Essa prevede che per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree mon­tane, i profili ordinamentali generali sono definiti con legge dello Stato, mentre le ulteriori disposizioni sono adottate con legge regionale.»

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LE RAGIONI DEL SÌ

Dal sito Basta un sì.

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Quanti conflitti tra Stato e Regioni! Ecco come la Riforma Costituzionale li risolve

C’è un problema chiaro nella mente del legislatore: l’agenda della Corte Costituzionale è intasata da conflitti d’attribuzione Stato-Regioni che non accennano a diminuire.

Se state pensando che sia un problema di poco conto vale la pena sottolineare che l’incertezza causata dall’attuale situazione (ad esempio il soggetto titolare in materia energetica) danneggia pesantemente le scelte di investimento delle imprese, il potenziale occupazionale, l’economia.

La soluzione elaborata dal legislatore, che per mestiere è incaricato di risolvere questi problemi, è una riforma del Titolo V.

Noi cittadini siamo chiamati ad informarci e, al referendum di novembre, possiamo scegliere di accettare o rifiutare la soluzione proposta.

È un momento decisivo per il Paese e l’ultima parola spetta a noi.

Cerchiamo di intenderci meglio.

Il Titolo V della Costituzione ha lo scopo di distribuire le competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

Perché, allora, l’attuale testo del Titolo V, in vigore dal 2001, intasa la Consulta di conflitti d’attribuzione e contenziosi?

Perché il testo attuale, che prevede il potere legislativo, a seconda degli ambiti, riservato o allo Stato o alle Regioni, prevede anche alcune aree di competenza “concorrente”: è il caso di istruzione, tutela della salute, governo del territorio, energia e trasporti.

“Questo quadro dai confini incerti ha innescato numerosi ricorsi da una parte e dall’altra: lo Stato lamentava l’ingerenza delle norme regionali in ambiti di propria competenza e le autonomie hanno fatto altrettanto rispetto alle leggi nazionali” leggiamo sul Sole 24 Ore in un articolo di Antonello Cherchi e Marta Paris.

Per chi non sia sicuro dell’impatto della riforma del 2001 sul profluvio di conflitti:         

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Questo errore si vuole correggere.

Il nuovo Titolo V ridisegna la geografia delle materie affidate al legislatore nazionale e a quello regionale.

Amplia gli ambiti di competenza esclusiva dello Stato ed elimina la competenza concorrente.

Con questa riforma, lo Stato sarà responsabile dell’energia, le infrastrutture, la tutela e la sicurezza del lavoro, il commercio con l’estero, l’ordinamento delle professioni e delle comunicazioni.

Non vogliamo un piano nazionale sugli aeroporti?

Non vogliamo che l’autista di un camion che attraversa 5 regioni chieda un solo permesso e non 5?

A novembre saremo noi a decidere: se voteremo No, tutto resterà come oggi. Per cambiare, bisogna votare Sì.

 

LE RAGIONI DEL NO

Il NO per l'alternativa

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Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo il seguente giudizio.

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Luca Benci

«La Costituzione – testo originario dei costituenti del 1948 – era sostanzialmente a impronta “centralista” e prevedeva la costituzione delle Regioni che il legislatore ordinario approvò solo a partire del 1970.

Nel 2001 la riforma del Titolo V operata dal centrosinistra spostò l’asse di riferimento – con una riforma pasticciata di fine legislatura – in favore delle Regioni per rispondere al vento politico cavalcato dalla Lega Nord che, all’epoca, sembrava inarrestabile.

Il risultato del pasticcio è stato un perenne conflitto tra le attribuzioni dello Stato e delle Regioni.

Nella Carta attuale le competenze sono divise in tre filoni:

a) la legislazione esclusiva dello Stato;

b) la legislazione concorrente tra Stato e Regioni;            

c) la legislazione residuale attribuita alle Regioni.

Per legislazione concorrente si intende la suddivisione delle competenze legislative tra Stato e Regioni: lo Stato approva le leggi c.d. “cornice” contenenti i “principi generali”, mentre le Regioni approvano le norme di dettaglio.

La riforma del 2001 aumentò le materie di legislazione concorrente e ne individuò altre di competenza esclusiva delle Regione.

Con la riforma renziana si suddivide invece la potestà legislativa solo tra competenze esclusive dello Stato e delle Regioni, abolendo la legislazione concorrente e riportando l’asse verso una maggiore centralizzazione a favore dello Stato.

Salvo poi ripescarla utilizzando – si pensi alla materia della sanità – la generica formulazione, all’interno delle competenze statali, delle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute” che sostanzialmente riecheggia la concorrenza concorrente.

Le materie attribuite allo Stato sono indicate direttamente nel comma 2 dell’articolo 117, mentre solo alcune di quelle determinate dalle Regioni sono indicate (comma 3 dell’articolo 117), e per altre si utilizza la clausola generica relativa a “ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”.

Articolo lunghissimo il 117 riscritto e non completo!

Per quanto riguarda le diverse competenze tra Stato e Regioni e la loro suddivisione si rimanda proprio alla lettura del nuovo art. 117 in allegato e al confronto con il testo vigente a fronte pagina.

Inoltre, nelle “disposizioni finali” si precisa che non “possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari” ai gruppi politici presenti nei Consigli regionali. Il malcostume e lo screditamento dei consiglieri regionali si è fatto in questi anni assolutamente evidente.

Rimane il problema, serissimo, di una politica che, se definanziata, si espone maggiormente a gruppi di interesse e lobbistici. »

Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale – Università La Sapienza di Roma, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi-Boschi si è espresso al riguardo nel modo seguente.

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Alessandro Pace

«7.1. Il rapporto Stato-Regioni.

Nei rapporti tra Stato e Regioni di diritto comune la riforma prevede una netta inversione di tendenza rispetto alla legge cost. n. 3 del 2001, ma non nei rapporti con le Regioni di diritto speciale, garantite da specifiche leggi costituzionali, che da questa riforma «uscirebbero addirittura rafforzate» essendo prevista la necessaria intesa per le future modifiche statutarie (U. De Siervo, 2016.a).

Inoltre alle Regioni speciali non si applicherebbero gli indicatori dei “costi standard”, invece imposti alle Regioni ordinarie dal “nuovo” art. 119 comma 3 (L. Antonini, 2015.a).

Nei confronti delle Regioni di diritto comune viene invece abolita la legislazione concorrente—che invece resta per le Regioni speciali—che da taluni è stata infondatamente considerata la causa dell’enorme contenzioso “costituzionale” tra Stato e Regioni a partire dal 2001 (indicazioni in E. Rossi), mentre da altri la causa del contenzioso è stata più convincentemente attribuita agli apparati ministeriali (R. Bin, 2015) o «alla pessima redazione delle disposizioni del Titolo V ed alla difficile convivenza delle materie esclusive statali con le competenze regionali» (U. De Siervo, 2016.b; P. Caretti, 2016).

Quale ne sia stata la causa, la riforma Boschi ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato talune materie troppo generosamente (o distrattamente) attribuite nel 2001 alla competenza regionale concorrente [6. Ordinamento delle comunicazioni, grandi reti di trasporto, produzione e

distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ecc]

La riforma è però andata ben oltre assumendo le dimensioni di una slavina, trascinando anche quelle materie che riguarderebbero perfino il cuore di ogni assetto autonomistico (U. De Siervo, 2016.b), quali le politiche sociali, la tutela della salute, il governo del territorio, l’ambiente e il turismo.

Il risultato è che le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato raggiunge una cinquantina circa, affastellate in 21 lettere dalla a) alla z) (E. Rossi, 2016).

Una slavina inutile, quanto meno dal punto di vista logico.

Se infatti la volontà del Governo era quella di ridurre ai minimi termini la competenza legislativa regionale e di ampliare, corrispondentemente, la competenza legislativa esclusiva dello Stato, sarebbe stato assai più lineare tornare alla versione originaria del 1947, attribuendo la competenza generale allo Stato e le competenze nominate alle Regioni.

Si è invece seguita un’impostazione discutibile.

Nel “nuovo” art. 117 comma 2, oltre a tutta una serie di materie integralmente assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale, si è prevista la competenza esclusiva dello Stato a dettare esclusivamente «disposizioni generali e comuni» sulle seguenti materie: « … per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare» (lett. m), « … sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica» (lett. n) « … sull’istruzione e formazione professionale» (lett. o), « … sulle attività culturali e sul turismo» (lett. s) e « … sul governo del territorio» (lett. u) nonché « disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni» (lett. p).

Competenza legislativa esclusiva che di per sé non si estende alle norme di attuazione (così Corte cost. sent. n. 200 del 2009, in tema di norme generali sull’istruzione»), ma alla quale non corrisponde, nel successivo comma 3, la normativa regionale di attuazione delle «disposizioni generali e comuni» indicate nel comma 2, come ci si (6) Ordinamento delle comunicazioni, grandi reti di trasporto, produzione e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ecc. aspetterebbe (R. Bifulco) [(7. Secondo R. Bifulco le disposizioni generali e comuni «chiaramente sottendono e rimandano a un’ulteriore legislazione da parte regionale». Poiché però non esistono, nel “nuovo” titolo V, competenze legislative diverse da quella “esclusiva”, ne segue che la potestà di attuazione delle Regioni non potrebbe ritenersi implicita nella previsione di una potestà legislativa esclusiva statale di natura “generale” (contra, C. Pinelli, 2016.b). ].

Vi corrisponde invece la previsione di una competenza legislativa regionale, parimenti esclusiva, relativa ai profili organizzativi delle attività previste nel comma 2, quali la « programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali » (quanto alla lett. m); la disciplina « in materia di servizi scolastici » e di « promozione del diritto allo studio, anche universitario » (quanto alla lett. n); la « promozione (…) e organizzazione in ambito regionale (…) della formazione professionale » (quanto alla lett. o); la « pianificazione del territorio regionale » (quanto alla lett. u); la « promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione ed organizzazione regionale del turismo » (quanto alla lett. s).

Dal che discende che, con riferimento alle materie nelle quali la potestà legislativa esclusiva statale consiste nella mera previsione delle anzidette disposizioni generali e comuni, la corrispondente potestà legislativa d’attuazione non è stata attribuita a chicchessia.

Ciò indurrebbe giocoforza a sostenere che la competenza legislativa regionale concorrente, uscita dalla porta, rientrerebbe dalla finestra (G. Serges; E. Gianfrancesco; contra A. Morrone), a meno che, in forza di un’interpretazione centralistica, si ritenesse doversi applicare alla specie il “nuovo” art. 116 comma 3 che consente allo Stato, anche su richiesta delle Regioni, di estendere, di volta in volta, « ulteriori forme e condizioni di autonomia » in taluni settori, tra i quali alcuni di quelli sopra elencati.

Il che però sarebbe il frutto di un’interpretazione dottrinale non già una consapevole scelta del legislatore costituzionale.

L’elenco delle competenze esclusive regionali si conclude con una clausola residuale, in forza della quale spetterebbe alle Regioni — e non, sorprendentemente, allo Stato — la potestà legislativa « in ogni materia non espressamente non riservata alla competenza esclusiva dello Stato» (critico U. De Siervo, 2016.a).

Il che, qualora la legge Boschi entrasse in vigore, sarebbe suscettibile di determinare conflitti a iosa, in quanto tra le materie implicitamente riservate alle Regioni ve ne sono di notevole importanza quali la circolazione stradale, i lavori pubblici, l’industria, l’agricoltura, l’artigianato, l’attività mineraria (la ricerca del petrolio!), le cave, la caccia e la pesca (U. De Siervo, 2016.a).

A meno che non si condivida la tesi secondo la quale, alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale, una siffatta riserva “implicita” in favore delle Regioni dovrebbe ritenersi condizionata dall’inesistenza, su quella data materia, di esigenze di carattere unitario (A. Morrone).

Ciò che però costituirebbe, anche qui, un’interpretazione correttiva e non una consapevole scelta del legislatore costituzionale.»

Massimo Villone, già senatore e professore di diritto costituzionale della Università Federico II, ha individuato 30 ragioni per dire NO alle riforme della Costituzione e legge elettorale Italicum.

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Massimo Villone

La 26°, 27° e 28° di queste ragioni riguardano il nuovo rapporto Stato-Regioni.

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Sul rapporto Stato-Regioni ha dato il seguente giudizio Daniele Granara, Docente di Diritto costituzionale nell’Università di Genova e di Diritto regionale nelle Università di Genova e “Carlo Bo” di Urbino, nonché Vice Presidente di VAS.

Prof. Daniele Granara

Daniele Granara

«La riforma costituzionale approvata dalle Camere e sottoposta a referendum nel prossimo autunno, con date altalenanti, a seconda delle convenienze politiche contingenti, a dimostrazione della sua vacuità costituzionale, non è stata, a mio avviso, né meditata né valutata adeguatamente.

In particolare, con riferimento al Titolo V, la riforma opera tre scelte molto serie, che avrebbero meritato ampio dibattito, a tutti i livelli, anche con le forze sociali.

In primo luogo, è abolita la potestà legislativa concorrente regionale, la quale prevede che spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali delle materie e alle Regioni la disciplina delle stesse.

Si indica, infatti, una lunga serie di materie di competenza esclusiva statale, affidando quella residuale alle Regioni, ma è difficile individuare materie non riconducibili al primo elenco.

Quando poi si passa all’enumerazione delle “materie” di potestà regionale, ci si trova in realtà di fronte a “non materie”, relative a “programmazione”, “valorizzazione”, “promozione” e “organizzazione” di ambiti disciplinati dallo Stato.

Si torna quindi indietro rispetto alla precedente riforma, che promuoveva le autonomie e, pur potendosi anche sostenere l’opportunità (peraltro non condivisibile) di una abolizione delle Regioni (analogamente a quanto avvenuto per le Province), attesi i risultati complessivamente insoddisfacenti del sistema, occorre che una operazione di questo tipo sia adeguatamente ponderata e discussa, come invece non è avvenuto.»

 

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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