La Regione Lazio ha autorizzato nuovamente gli stessi 21 Codici CER bocciati da ben due sentenze del TAR

 

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Benché già attiva da prima, la discarica per inerti in località “Monte La Grandine” del Comune di Magliano Romano è stata autorizzata con Determinazione della Regione Lazio n. A06398 del 6 agosto 2013 che ne ha affidato la gestione alla S.r.l. “Idea 4”.

Va precisato che i Codici CER autorizzati a quel momento sono stati 92, a cui si sono aggiunti in seguito altri due codici CER che sono stati ammessi tramite silenzio-assenso con Determinazione G04580 del 10 aprile 2014 e che producono percolato.

Non contenta, la S.r.l. “Idea 4” ha fatto richiesta di altri 21 Codici CER, che rientrano apparentemente nella categoria degli inerti e che sono stati autorizzati con determinazione-a09137-del-22-luglio-2015.

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Il provvedimento è stato impugnato al TAR del Lazio con il ricorso n. 12933 del 6 novembre 2015 (promosso dai titolari di due aziende agricole limitrofe alla discarica) e con il ricorso n. 13784 del 20 novembre 2015 (promosso da molti soci del “Comitato No Discarica Magliano Romano” e dalla associazione “Gruppo Ricerca Ecologica”). 

I due ricorsi sono stati poi riuniti ed hanno portato alla sentenza-n-5274-del-5-maggio-2016 con cui la Sezione I Ter del TAR del Lazio ha annullato la Determinazione A09137 del 22 luglio 2015.

La Determinazione A09137/2015 è stata impugnata anche dal Comune di Magliano con un ricorso che è stato accolto ed ha portato alla sentenza-n-5275-del-5-maggio-2106, con cui è stato annullato il provvedimento della Regione. 

Malgrado le due sentenza avverse, il Responsabile della Direzione Regionale Governo del Ciclo Rifiuti, Dott. Demetrio Carini, ha firmato la determinazione-g1256-del-20-ottobre-2016, con cui – pur prendendo “atto dell’annullamento della Determinazione G09137 del 22.7.2015 giuste sentenze N. 05274/2016 e N. 5275/2016 del TAR Lazio” – ha ugualmente deciso di “approvare la modifica non sostanziale della Determinazione A06398 del 06/8/2013 con l’inserimento nell’elenco dei codici CER in ingresso di ulteriori codici”: si tratta degli stessi 21 Codici CER.

A motivazione del provvedimento viene portato il passo della sentenza n. 5274/2016 con cui la Sezione I Ter del TAR del Lazio ha disposto “l’annullamento della determinazione ed il procedimento di assenso, avviatosi su iniziativa di Idea4, deve poter riprendere il suo corso a partire da una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte, onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e rassicurazione segnalate dall’Arpa.

in ottemperanza alla Sentenza n. 05274/2016 del TAR Lazio, la Regione ha sentito “la necessità di integrare l’atto di assenso con apposito Allegato tecnico elaborato su istruttoria dell’ufficio che definisca le modalità di accettazione dei rifiuti con particolare riguardo ai nuovi codici CER oggetto dell’istanza e nel rispetto della normativa vigente per l’ingresso dei rifiuti in discarica”.

Ha quindi interessato l’ARPA che con nota prot. 53916 del 02/7/2015 aveva già espresso il parere favorevole sul Protocollo di accettazione proposto dalla Società affermando che “le modalità di accettazione proposte risultano in linea con vigente normativa e appaiono essere uno strumento idoneo per la verifica delle suddette condizioni. 

La Regione Lazio ha allora “RITENUTO approvare l’istruttoria di cui in premessa in ottemperanza alla Sentenza N. 05274/2016 e N. 05275/2016 del TAR Lazio e diapprovare l’Allegato tecnico denominato “Protocollo di accettazione dei rifiuti” parte integrante del presente atto e relativo alle modalità di accettazione dei rifiuti in discarica come da parere favorevole di Arpa Lazio prot. 53916 del 02/7/2015”. 

La Determinazione approva contestualmente ai 21 Codici CER “l’Allegato tecnico denominato “Protocollo di accettazione dei rifiuti” parte integrante del presente atto e relativo alle modalità di accettazione dei rifiuti in discarica come da parere favorevole di Arpa Lazio prot. 53916 del 02/7/2015parte integrante del presente atto”.

Riporta per di più nelle premesse che “con determinazione G11762 del 14/10/2016 sono state approvate le deroghe sui parametri di tabella 2 articolo 5 DM 27/09/2010 riportate espressamente nella citata determinazione che si applicano anche ai codici di cui alla presente determinazione“: con la determinazione-g11762-del-14-ottobre-2016 si autorizza in deroga ad accettare in discarica rifiuti che hanno valori triplicati rispetto al Decreto Ministeriale del 27 settembre 2010, che stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Alla Determinazione G1256 del 20 ottobre 2016 si possono fare nell’immediato i seguenti appunti critici.

1 – Dal ricorso del Comune di Magliano Romano si viene a sapere che “Le 21 tipologie di rifiuti autorizzati sono le stesse tipologie di rifiuti di cui all’istanza di VIA depositata in data 29.07.2014 di modifica sostanziale per trasformazione della discarica da rifiuti inerti a rifiuti pericolosi e per la quale Arpa Lazio non ha ancora espresso parere favorevole. 

Va fatto presente al riguardo che il 29 luglio del 2014 la S.r.l. “Idea 4” ha presentato in Regione Lazio istanza per la richiesta di giudizio della compatibilità ambientale inerente la variante sostanziale per la riclassificazione della discarica da rifiuti inerti già autorizzata a rifiuti speciali non pericolosi e contestuale autorizzazione all’ingresso in discarica di circa 100 tipologie di codici CER, tra i quali figurano tra l’altro gli stessi 21 codici che verranno autorizzati con la determinazione n. G09137 del 22.07.2015.

Se l’affermazione del Comune di Magliano Romano rispondesse al vero e si considera che i rifiuti speciali non pericolosi sono cosa diversa dai rifiuti inerti, si arriva allora alla conclusione che tanto con la Determinazione G09137 del 22.7.2015 (annullata da ben 2 sentenze del TAR) quanto con la Determinazione G1256 del 20 ottobre 2016 si continuano a voler far rientrare nella famiglia degli “inerti” 21 Codici CER che rientrerebbero invece a pieno titolo nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi (per stessa ammissione della S.r.l. “Idea 4”).  

2 – Con il Protocollo di accettazione dei rifiuti”, allegato alla Determinazione G1256 del 20 ottobre 2016, la Regione ritiene di aver ottemperato alla Sentenza del TAR n. 5274 del 5 maggio 2016, che parlava di una “rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte”. 

La “rielaborazione” non risulta essere stata tale, specie se si considera che la Sezione I Ter del TAR del Lazio ha sentenziato che è stato violato il principio di precauzione, sancito dall’art 191 del Trattato UE e, a livello nazionale, dall’art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006, perché “a fronte del rischio più volte sottolineato dall’Arpa, che alcuni dei nuovi codici richiesti potessero corrispondere a rifiuti non inerti e, quindi, che alcuni dei corrispondenti rifiuti potessero provocare inquinamento ambientale e pericolo per la salute umana, ove smaltiti nell’impianto della società controinteressata, il rispetto del principio di precauzione avrebbe imposto all’Amministrazione di escludere almeno quei particolari codici dall’autorizzazione della variante non sostanziale. 

3 – Quand’anche si volesse ritenere che sia stato ottemperato alla Sentenza del TAR n. 5274/2016, la Determinazione G1256 del 20 ottobre 2016 non risulta affatto che abbia ottemperato anche alla sentenza n. 5275/2016 ottenuta dal Comune di Magliano, dal momento che non vi si parla di nessun protocollo da rielaborare e soprattutto perché se così fosse veramente si dovrebbe considerare superata (e passata in giudicato”) la stessa sentenza.

La prova tangibile che così non è viene dal fatto che la Regione non ha ritenuto di impugnare al Consiglio di Stato la sentenza n. 5274/2016 ottenuta dal Comitato No Discarica Magliano Romano (perché superata dalla sua presunta ottemperanza), mentre ha deciso di impugnare la sentenza 5275/2016 ottenuta per l’appunto dal Comune di Magliano con un ricorso-al-consiglio-di-stato-della-regione-lazio, depositato il 29 luglio 2016.

Sulla base delle suddette censure, va valutata l’opportunità di impugnare non solo sul piano amministrativo tanto la Determinazione G1256 del 20 ottobre 2016 quanto la Determinazione G11647 del 14 ottobre 2016 (quale atto connesso).

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

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