Ricorso della società “Topazio” contro Roma Capitale ed il “Consorzio Volusia”: è stata rigettata la domanda cautelare

 

La S.r.l. “Topazio” è subentrata alla S.r.l. “Parsitalia General Contractor” dopo che ha frazionato le particelle di sua proprietà n. 1007 e 1009 del Foglio 203 per ricavare le nuove ed attuali particelle 1094, 1095, 1096 e 1097, per poi vendere il successivo 11 aprile 2013 alla S.r.l. “Topazio”.

estratto mappa fg 203 part 1095

Il frazionamento è funzionale al progetto di realizzazione di due palazzine a destinazione residenziale per complessivi 16 appartamenti, per il quale il 19 febbraio 2009 è stato chiesto il rilascio del permesso di costruire senza averlo ancora a tutt’oggi ottenuto: ciò nonostante il 6 ottobre 2016 la S.r.l. Topazio ha fatto ricorso contro il “Consorzio Volusia” e Roma Capitale per ottenere il passaggio rispettivamente su via di Casale Ghella (da via di Grottarossa) e sul suo tratto finale di proprietà del Comune.

In questo frattempo si è conclusa la causa iniziata nel 2013 tra il “Consrzio Volusia” ed il Comune di Roma sul diritto di servitù di passaggio proprio e sempre su via del Casale Ghella: con sentenza n. 3230 del 18 febbraio 2016 il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha dichiarato l’avvenuta prescrizione della servitù di passaggio.

Su questo stesso sito il 24 novembre 2016 è stato pubblicato un articolo dal titolo “VAS è intervenuta nel procedimento in corso relativo alle due palazzine che si vorrebbero costruire su un’area interclusa in fondo a via del Casale Ghella a ridosso del Parco Volusia”: riportava la notizia che il 22 novembre 2016 il Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS), Dott. Arch. Rodolfo Bosi aveva trasmesso la Nota VAS prot. n. 17 del 22 novenbre 2016 , allegandovi una Memoria sul progetto edilizio della Topazio. (vedi http://www.vasroma.it/vas-e-intervenuta-nel-procedimento-in-corso-relativo-alle-due-palazzine-che-si-vorrebbero-costruire-su-unarea-interclusa-in-fondo-a-via-del-casale-ghella-a-ridosso-del-parco-volusia/)

La memoria si chiudeva con la seguente testuale conclusione: «Appare evidente che nella prossima udienza del 2 dicembre 2016 la suddetta sentenza verrà portata dal “ Consorzio Volusia” come valido argomento per rigettare il ricorso della S.r.l. “Topazio”, che non se ne potrà servire nemmeno per chiedere di passare dentro il “Parco Volusia” non tanto per l’evidente impossibilità di consentire degli interessi privati in un’area aperta al pubblico, quanto soprattutto per l’altrettanta impossibilità di ottenere il permesso di costruire dentro un vincolo archeologico indiretto, in violazione dei divieti tassativi di costruzione prescritti dalla lettera a) dell’art. 2 del D.M. del 19 dicembre 1985, dalla lettera a1 dell’art. 52 delle Norme del P.T.P. n. 15/7 “Veio-Cesano” e dall’art. 23 delle Norme del P.T.P.R., oltre che della preventiva ed obbligatoria “autorizzazione paesaggistica” e del “nulla osta” soprintendentizio che non potranno mai essere concessi. » 

Al termine dell’udienza del 2 dicembre 2016 il Giudice designato, Dott.ssa Matilde Carpinella, si è presa una riserva che ha sciolto il 18 gennaio 2017, con una Ordinanza che rigetta la domanda della S.r.l. “Topazio” e che la condanna «alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio Volusia e di Roma Capitale, che liquida in € 2.500,00 per ciascuno di essi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge.»

La Dott.ssa Matilde Carpinella ha giudicato infondata la domanda della S.r.l. “Topazio” soprattutto perché la strada privata di via del Casale Ghella, di proprietà del “Consorzio Volusia”, non è più gravata dalla servitù di passaggio in favore di Roma Capitale, in quanto è intervenuta la «estinzione di tale servitù, per non uso ultraventennale (da parte dell’ente pubblico e dei suoi danti causa), dichiarata con sentenza n. 3145/2016». 

C’è comunque da aspettare per sapere se verrà rigettata la domanda di rilascio del permesso di costruire richiesta da VAS, anche per conseguenza della suddetta Ordinanza.

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