Valutazione di impatto ambientale, la Conferenza Unificata chiede modifiche

 

Le Regioni e le Province autonome, pur avendo espresso un giudizio complessivamente negativo sullo schema di decreto legislativo che intende dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale, hanno sottolineano che tale giudizio potrebbe essere superato qualora fossero accolte le modifiche chieste.

  In particolare è stato chiesto il mantenimento di un livello progettuale definitivo per le procedure di VIA regionali, nonché di elementi progettuali certi e sufficientemente approfonditi per la procedura di verifica. Lo schema di decreto, invece, consentirebbe di presentare nel procedimento di VIA progetti di fattibilità.

  In più è stato chiesto di mantenere le specificità e gli attuali termini per l’espressione del parere regionale in sede di VIA statale ed eliminare la perentorietà dei termini procedimentali (90 gg. per la verifica, 150 gg. per la valutazione).

Lo schema di decreto, invece, prevedeva la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti con termini “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti prevedendo la sostituzione amministrativa in caso di inadempienza.

  Da eliminare anche la VIA postuma, cioè la possibilità, prevista dallo schema di decreto, di operare in sanatoria nei confronti dell’omessa presentazione della valutazione d’impatto ambientale.

Chiesto, inoltre, il mantenimento dei termini e modalità per la presentazione delle integrazioni nei procedimenti di VIA.

  Sul fronte della partecipazione nei procedimenti si chiede il reinserimento della partecipazione, non contemplata nello schema di decreto, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).  

Nuova VIA: le accuse delle associazioni ambientaliste

Totalmente critiche sullo schema di decreto le associazioni ambientaliste (Accademia Kronos, AIIG, Associazione Ambiente e Lavoro, CTS, ENPA, FAI, Federazione Pro Natura, FIAB, Geeenpeace Italia, Gruppo di Intervento Giuridico, Gruppi di Ricerca Ecologica, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Marevivo, Mountain Wilderness, Rangers d’Italia, SIGEA, VAS, WWF) che hanno chiesto il ritiro del provvedimento o una sua radicale riscrittura.

Le associazioni ritengono che il provvedimento “crei una procedura farraginosa e poco trasparente, su elaborati approssimativi, duplicando le fasi autorizzative sui progetti di opere e impianti, favorendo i progettisti e non la corretta informazione e partecipazione dei cittadini”.   Gli ambientalisti fanno notare che, “una volta data l’autorizzazione ambientale su un vago ‘progetto di fattibilità’ il percorso del proponente dell’opera o dell’impianto diventa in discesa e le varianti sul progetto definitivo, dipendenti dalla cattiva qualità degli elaborati preliminari, portano a diatribe sulla lievitazione dei costi che a quel punto l’amministrazione pubblica, dato il primo OK, difficilmente riesce a contestare”.

  Le associazioni nelle loro osservazioni (inviate alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, ai Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti, all’ANAC e alle Regioni) chiedono al Governo che:

– la VIA venga condotta sul progetto definitivo (come viene stabilito dalla normativa vigente che si intende smantellare), al fine di valutare pienamente le caratteristiche tecniche e ambientali delle opere a partire da vincoli e tutele del territorio, e non dal progetto di fattibilità, impreciso e lacunoso, che può servire invece nella prima fase istruttoria;

– la Commissione tecnica di VIA venga sottratta dal controllo politico del Ministro dell’Ambiente di turno che può nominarne direttamente i membri, ma vada selezionata con procedure di evidenza pubblica tra esperti qualificati del mondo della ricerca e dell’università;

– non si riduca l’amministrazione pubblica a una sorta di sportello a chiamata per le esigenze e interessi dei progettisti e delle aziende di costruzione (i cosiddetti “proponenti”), favorendo invece un confronto tecnico basato su una corrette e completa informazione e partecipazione dei cittadini nelle varie fasi di definizione progettuale.

 

(Articolo di Alessandra Marra, pubblicato con questo titolo il 5 maggio 2017 sul sito “Edilportale”)

 

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Parere della conferenza Stato-Regioni del 4/5/2017

Sull’AG n. 401 – Riforma della procedura di VIA

Ad una prima lettura della parte generale del Parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni del 4 maggio 2017 numerosi sono i punti di convergenza con le Osservazioni e richieste di emendamento elaborate dalle Associazioni ambientaliste sull’AG n. 401 che riforma la procedura di VIA:

– Nella prima pagina della Premessa (pag. 3 del fascicolo), come fatto notare delle Associazioni, la Conferenza Stato-Regioni e province autonome da un giudizio complessivamente negativo dell’AG (sono 18 gli articoli, su 27 dell’AG n. 401 su cui le Regioni chiedono modifiche sostanziali) se non verranno accolti gli emendamenti inderogabili illustrati nel Parere e non verrà rispettato lo spirito e la sostanza della Direttiva 2014/52/UE, che si intenderebbe recepire, che ha come obiettivo principale, come riportato nel Parere reso dalla Conferenza, “il rafforzamento della qualità delle procedure di VIA, mediante una maggiore responsabilizzazione non solo delle autorità compettenti, ma dello stesso committente. Va inteso in tal senso il richiamo alla produzione di elaborati di qualità, l’introduzione esplicita di sistemi sanzionatori dissuasivi (…)”.

– Nella seconda pagina della Premessa (pag. 4 del fascicolo) nel Paragrafo “Il procedimento di VIA e il coordinamento dei procedimenti” si dice chiaramente, come sottolineato dalle Associazioni, che invece di semplificare con l’AG n. 401 la procedura di VIA si complica, anzi nel Parere si afferma che quanto disposto dall’AG n. 401 “scardina il sistema in cui nell’ambito del procedimento di VIA si attua il coordinamento degli atti autorizzativi, sostituendolo con una sequenza di procedimenti disgiunti in controtendenza anche rispetto ad una politica legislativa di semplificazione (…)”

– Nella quarta pagina della Premessa (pag. 6 del fascicolo) nel Paragrafo “Semplificazione e partecipazione del pubblico” viene chiaramente detto, come sostenuto dalle Associazioni, che l’AG n. 401 non assicura la partecipazione del pubblico che invece deve essere prevista come elemento essenziale per accrescere la consapevolezza sui problemi ambientali e come strumento importante pr migliorare la qualità dei procedimenti e delle valutazioni.” E, nella pagina successiva, viene rilevato come lo schema di Dlgs non garantisca il rispetto dei “tre pilastri della convenzione (di Aahrus) che sono l’accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico alle decisioni ambientali e l’accesso alla giustizia.”

– Nella quinta pagina della Premessa (pag. 7 del fascicolo) nel Paragrafo “VIA postuma e regime sanzionatorio” con riguardo alle sanzioni fisse e ridotte di 20-80mila euro per l’inosservanza delle condizioni ambientali e di 35-100 mila per omissione della VIA o della verifica di assoggettabilità nel Parere, come osservato dalle Associazioni, viene detto che quanto stabilito nel’AG n. 401 non tiene conto “del principio di proporzionalità delle sanzioni espressamente sancito dall’articolo 10 bis della direttiva (…) sulla base della valutazione del pregiudizio ambientale effettivamente arrecato”. Non solo, si censura il fatto che anche se l’amministrazione accerta che ci sia stata omissione della VIA o comunque in caso di verifica, anche a seguito di annullamento giurisdizionale, nell’AG n. 401 sia comunque “prevista l’attivazione di un procedimento postumo di valutazione, attribuendo all’autorità competente la responsabilità di stabilire anche in funzione dell’eventuale danno, se possano addirittura proseguire i lavori, eventualmente ordinando, alla fine del processo valutativo, la demolizione in caso di esito negativo dello stesso”. Questa ulteriore, giusta osservazione, fatta dalle sole Regioni, le fa anche osservare che “questa previsione implica un ingiustificato dispendio di risorse umane e materiali da parte della P.A., a fronte di una violazione posta in essere dal proponente inadempiente che non è scoraggiata, come detto, con sanzioni adeguate.”

– Nella sesta pagina della Premessa (pag. 8 del fascicolo) nel Paragrafo “Perentorietà dei termini e semplificazione”, come le Associazioni, la Conferenza Stato-Regioni contesta il meccanismo di silenzio-assenso delle amministrazioni, anche preposte alla tutela che non rispondano nei termini perentori stabiliti dalla conferenza di servizi, prevista dall’AG n. 401 perché “specie nei casi più complessi l’autorità competente verrebbe esautorata del suo potere che verebbe attribuito ad altro soggetto in via sostituiva.”, in questo modo non garantendo quanto disposto dalla Direttiva 2013/52/UE che stabilisce come sia “necessario che le diverse tappe della valutazione di impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, aggiungendo che in ogni caso l’esigenza di certezza e di efficienza non deve andare a discapito di un altro obiettivo fondamentale, che è quello del raggiungimento di elevati standard per la protezione dell’ambiente.”

 – Nella settima pagina della Premessa (pag. 9 del fascicolo) sempre nel Paragrafo “Perentorietà dei termini e semplificazione”, ci si sofferma, come già hanno fatto le Associazioni, sulle criticità riguardanti in particolare il livello progettuale, rimandando ai puntuali emendamenti che sono parte integrante del Parere, che in sintesi vengono riportati appunto Premessa.

Tra questi, come sostenuto dalle Associazioni:

La definizione del provvedimento VIA (che deve estendersi alla finalità di proteggere la salute umana, contribuendo con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e consrvare la capacità di riproduzione dell’ecosistema…)

 

 – Definizione delle specifiche progettuali all’intermo dello studio preliminare ambientale inerente alla verifica di assoggettabilità;

 

Reinserimento del livello progettuale definitivo per la VIA;

 

Reinserimento del termine prescrizioni in luogo del termine condizioni ambientali;(…) 

– Eliminazione della perentorietà dei termini; (…)”

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