La vaccinazione è un obbligo?

 

Il più importante aspetto problematico che ha animato la vita pubblica delle scorse settimane e che è sfociato anche in una singolare contrapposizione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero della Salute è costituito dalla obbligatorietà generalizzata dei vaccini nei confronti dei bambini in età scolare, di recente prevista dal D.L. n. 73 del 7 giugno 2017.

Trattasi di una questione estremamente delicata, che coinvolge diritti costituzionalmente garantiti e prioritari rispetto ad interessi ad essi estranei.

In primo luogo, viene in rilievo il diritto alla salute, qualificato dell’art. 32 Cost. come “fondamentale dell’individuo e interesse della collettività“, siccome manifestazione del diritto alla vita e fondamento di ogni altro diritto, nella sua dimensione individuale, ed espressione di sanità pubblica, nella sua dimensione sociale.

L’altro diritto coinvolto dalla problematica in esame è la libertà di ricerca scientifica sancita dall’art. 33 Cost., quale sviluppo del fondamentale principio culturale per cui la Repubblica promuove la ricerca scientifica e tecnica (art. 9 Cost.).

Ne consegue che tutela della salute e libertà della scienza non possono essere oggetto di scontro ma di virtuosa coordinazione, con equilibrato bilanciamento laddove appaia necessario a salvaguardia della prima.

Nel caso dei vaccini, appare evidente che i due diritti (che sono anche valori) non si pongono in conflitto fra di loro, essendo la ricerca scientifica tesa ad individuare le soluzioni sempre più avanzate per la tutela della salute.

È altrettanto certo che la cura vaccinale sia oggetto di un ampio dibattito scientifico, non essendo possibile considerarla il livello più avanzato e sicuro che la scienza oggi abbia raggiunto per la prevenzione delle malattie.

Al contrario, vi sono studi che, da un lato, dimostrano zone di rischio anche gravi della pratica vaccinale, dall’altro percorrono strade alternative di cura preventiva.

In ragione di quanto sopra, la Costituzione non consente, in mancanza di una acquisizione scientifica certa ed incontestabile, l’imposizione generalizzata dell’obbligo vaccinale dei bambini in età scolare, ma attribuisce ai genitori il diritto-dovere, con consenso informato, di scegliere ogni strada scientificamente possibile per salvaguardare la salute dei propri figli nell’ambito del loro obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole (art. 30 Cost.).

Tale diritto-dovere si coniuga pienamente con i valori suindicati della tutela della salute e della libertà della ricerca scientifica, in positiva e sinergica correlazione.

Questo è il quadro costituzionale, come al solito equilibrato e consapevole, senza che vi sia spazio per la contrapposizione tra Ministri, anziché leale collaborazione, nell’espletamento delle missioni pubbliche rispettivamente loro affidate per un obiettivo comune e condiviso.

Da ultimo, nessuna considerazione possono avere in questo campo interessi economici, che svolgano il ruolo di indirizzare l’azione pubblica in una direzione piuttosto che in un’altra, poiché il preminente bene della salute non può subire condizionamento alcuno neanche minimo da interessi economici particolari, che, come ha dimostrato il recente convegno annuale del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università di Genova sul tema “Aspetti e problemi della regolazione giuridica del farmaco“, minano da molto tempo la credibilità del sistema sanitario, oltrechè la sua sostenibilità finanziaria.

Il decreto legge è all’esame del Senato (S.2856) e ha concluso l’iter in commissione il 10 luglio 2017, con riduzione dei vaccini obbligatori da 12 a 10, così come delle sanzioni per i genitori che non vaccinano i figli iscritti alla scuola dell’obbligo e di tutti i riferimenti alla perdita della potestà genitoriale.

Pertanto, le considerazioni sopra espresse diventano profili di illegittimità costituzionale, a mio avviso, pienamente fondati.

Si noti che, ad oggi, più di 150 famiglie altoatesine, per evitare l’obbligo vaccinale, hanno iscritto i loro figli a scuole austriache: questo è il bel risultato delle leggi italiane.

 

Daniele Granara

Docente di Diritto costituzionale nell’Università di Genova

e di Diritto regionale nelle Università di Genova e “Carlo Bo” di Urbino

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