VAS segnala i vizi di legittimità della Variante Generale del PRG del Comune di Cerveteri, adottata in luogo del Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG)

 

Con Nota VAS prot. n. 6 del 21 agosto 2017, indirizzata al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri, è stato chiesto di accertare «una serie di vizi di legittimità che si chiede alle SS.LL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di voler accertare, provvedendo in caso affermativo ad esercitare il potere di autotutela sancito dall’art. 97 della Costituzione con l’annullamento in particolare della deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 21 febbraio 2017 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 2 maggio 2017, se non anche della deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 25 giugno 2015 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 luglio 2015.»

L’annullamento delle suddette deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale di Cerveteri è stato richiesto nell’esercizio dei poteri di controllo con Nota VAS prot. n. 7 del 22 agosto 2017, indirizzata alla Sindaca della Città Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, al Consiglio Metropolitano ed al Responsabile del Dipartimento VI, Giampiero Orsini, e con Nota VAS prot. n. 8 del 22 agosto 2017, indirizzata al Presidente Giunta Regionale del Lazio Nicola Zingaretti, all’Assessore alle Politiche del Territorio Michele Civita ed alla Responsabile della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità Manetti Manuela.

In allegato a tutte e tre le suddette istanze è stato trasmesso il seguente documento che evidenzia i diversi vizi di legittimità del procedimento seguito dal Comune di Cerveteri.

VIZI DI LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE GENERALE DEL PRG VIGENTE DEL COMUNE DI CERVETERI

– A cura del Dott. Arch. Rodolfo Bosi –

La normativa di livello nazionale è tuttora quella della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 che prevede l’obbligo per i Comuni di redigere ed approvare il Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

La legge regionale del Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999 prevede alla lettera a) del 2° comma dell’art. 28 “il piano urbanistico comunale generale (PUCG), articolato in disposizioni strutturali ed in disposizioni programmatiche, con funzioni di piano regolatore generale ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni”.

Il 1° comma del successivo art. 29 precisa che “le disposizioni strutturali del PUCG, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 2 e 3, recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle pianificazioni regionali e provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse dettate ed i vincoli discendenti dalla legislazione vigente. Esse possono assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che risultano meritevoli di una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni stessi.”

Con l’articolo 2 della legge regionale n. 44 del 31 dicembre 2002 è stato inserito l’articolo 63 bis della legge regionale n. 38/1999 che dispone la adozione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) da parte delle rispettive 5 Province del Lazio, cui spetta la verifica di compatibilità dei PUCG a decorrere dalla data di pubblicazione dei PTPG.

Il 28 aprile del 2006 è entrata in vigore la legge regionale n. 4, il cui comma 5 dell’articolo 70 ha sostituito l’articolo 33 della legge regionale n. 38/199 che ora dispone che l’approvazione dei Piani Urbanistici Comunali Generali (PUCG) è di competenza delle rispettive Province del Lazio.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 12 luglio 2008 sono stati approvati gli allegati “Criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alle Province, successivamente alla pubblicazione dei PTPG sul BURL” (Allegato alla DGR 523 del 2008): dispone che solo nel caso di “Strumenti adottati prima della pubblicazione del PTPG” “ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, adottati dai Comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell’art. 21, comma 12 della lr 38/99, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti”, mentre nel caso di “Strumenti adottati dopo la pubblicazione del PTPG” “dopo la pubblicazione del PTPG sul BUR i piani regolatori generali e loro varianti, ivi compreso quelle derivanti da accordi di programma, nonché gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti seguono le modalità di formazione e di approvazione previste dalla lr 38/99.

Non si ritiene ammissibile, dopo la pubblicazione del PTPG, l’adozione da parte delle Amministrazioni comunali di nuovi PRG o di Varianti Generali, in quanto, ai sensi dell’art. 28 della lr 38/99, l’unico strumento di pianificazione generale è il PUCG, articolato in disposizioni strutturali e in disposizioni programmatiche, con funzioni di PRG, ai sensi della l. 17 agosto 1150 del 1942 e s.m., da assumersi secondo le procedure di cui agli artt. 32 e 33 della lr 38/1999.

I piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti, già adottati alla data di pubblicazione della presente circolare, per i quali viene fatta salva la procedura di pubblicazione eventualmente già effettuata, proseguono il loro iter secondo i disposti della lr 38/1999.”

Prima del 28 aprile 2006 l’approvazione definitiva dei PUCG è stata di competenza dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio.

Il 1° comma dell’articolo 32 delle legge regionale n. 38/1999 precisa a sua volta che prima di avviare la formazione di un nuovo PUGC o di varianti al PUGC, il comune adotta un documento preliminare di indirizzo del PUGC, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione comunale;

b) la descrizione territoriale ed ambientale, costituita da analisi conoscitive estese all’intero territorio comunale;

c) la quantificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la suddivisione tra edilizia legale ed abusiva;

d) la relazione sull’evoluzione storica e sulla struttura della popolazione residente;

e) la definizione e quantificazione della struttura dei servizi pubblici esistenti;

f) gli obiettivi che lo strumento urbanistico proposto intende perseguire;

g) la cartografia in scala adeguata dell’assetto urbano attuale, del piano generale vigente e della sintesi della proposta di piano.

Il successivo 2° comma stabilisce che “al fine di acquisire il parere della Regione e della provincia sulla compatibilità degli indirizzi del PUGC rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionali e provinciali, il sindaco del comune interessato convoca una conferenza di pianificazione con la Regione e la provincia territorialmente interessata cui partecipano, oltre al sindaco, i Presidenti della Regione e della provincia ed i relativi assessori competenti in materia urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.

Con Deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2010 il Consiglio Provinciale di Roma ha approvato il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG).

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 10 novembre 2011 l’allora Sindaco del Comune di Cerveteri Gino Ciogli ha fatto approvare di affidare l’incarico a figure professionali abilitate per redigere un “Documento Preliminare di Indirizzo” ai sensi dell’art. 32 della legge regionale n. 38/1999, propedeutico “alla formazione del PUGC”.

Nelle premesse della deliberazione n. 163/2011 della Giunta Comunale di Cerveteri viene riconosciuto che “con l’approvazione del PTPG è entrata pienamente in vigore la disciplina di cui alla L.R. 38/1999 relativamente alla pianificazione generale comunale, rendendo obbligatorio quanto contenuto nella medesima legge al Titolo III – Pianificazione Urbanistica Comunale”.

Viene altresì riconosciuto di avere visto la Deliberazione della Giunta Regionale n. 523/2008 e che “si deve, pertanto, procedere alla formazione dello strumento generale PUCG, mediante la redazione di un ‘Documento Preliminare di Indirizzo’, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 38(99 e secondo i criteri di cui all’art. 54 delle Norme del PTPG”, che ha dettato le “Direttive ai Comuni per la formazione del Documento Preliminare d’indirizzo del PUCG”.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 551 del 25 novembre 2011 è stata sostituita la precedente deliberazione n. 523/2008 per dettare nuovi criteri, senza però modificare l’obbligo per il Comune di adottare un PUCG e non una Variante Generale al PRG vigente.

Lo si desume chiaramente dal seguente passo dell’Allegato A alla DGR 551 del 2011:

Rimane quindi ferma l’esclusione per le Amministrazioni Comunali della possibilità, dopo la pubblicazione del PTPG, di adottare nuovi PRG o loro varianti generali, in quanto, dopo tale data, l’unico strumento di pianificazione generale con funzioni di PRG che è possibile adottare ex novo è il PUCG, da assumersi secondo le procedure di cui agli artt. 32 e 33 della legge regionale n. 38/1999 ed entro i termini di legge o quelli diversi stabiliti dal PTPG.

Con espresso riferimento agli strumenti urbanistici adottati dopo la pubblicazione del PTPG ed al nuovo 1° comma dell’art. 66 della legge regionale n. 38/1999, l’allegato A alla deliberazione n. 551/2011 modifica la deliberazione della Giunta Regionale n. 523/2008 precisando che “la data di pubblicazione dei PTPG non segna il venir meno della disciplina previgente, peraltro ancora in vigore, ma determina l’entrata in vigore delle norme sugli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale n. 38/1999. Da ciò consegue l’obbligo per i Comuni di adottare i PUCG nei termini di legge o in quelli diversi previsti nei rispettivi PTPG.”

L’allegato dispone quindi che “rimane quindi ferma l’esclusione per le Amministrazioni Comunali della possibilità, dopo la pubblicazione del PTPG, di adottare nuovi PRG o loro varianti generali, in quanto, dopo tale data, l’unico strumento di pianificazione generale con funzioni di PRG che è possibile adottare ex novo è il PUCG, da assumersi secondo le procedure di cui agli artt. 32 e 33 della legge regionale n. 38/1999 ed entro i termini di legge o quelli diversi stabiliti dal PTPG.”

Ai sensi del 2° comma dell’art. 24 della legge regionale n. 38/1999 “i comuni …. devono adeguare rispettivamente i propri strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del PTPG entro il termine fissato dal PTPG stesso.

Il 22 maggio 2012 si è insediato il nuovo Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

Il 10 novembre 2014 è entrata in vigore la modifica del 1° comma dell’art. 65 della legge regionale n. 38/1999, approvata con il comma 11 dell’articolo 3 della legge regionale n. 10: dispone testualmente che “i comuni sono obbligati ad adottare i PUCG di cui al titolo III, capo I, entro tre anni dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell’articolo 21, comma 12. se capoluogo di provincia o se aventi popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ed entro cinque anni negli altri casi, ovvero ad adeguare i piani regolatori generali al PTPG di cui all’articolo 66, comma 2”.

La popolazione residente del Comune di Cerveteri al 31 marzo 2017 era di 37.822 abitanti: ne deriva quindi l’obbligo per il Consiglio Comunale di adottare il PUCG entro 5 anni dalla data di pubblicazione del PTPG della Provincia di Roma, vale a dire entro il 18 gennaio 2015.

Quest’obbligo non è stato rispettato, malgrado le tre note con cui la Città Metropolitana è arrivata a trasmettere alla Direzione Urbanistica della Regione Lazio una diffida “tesa ad impedire gli adempimenti relativi alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica” (VAS), nel rispetto del nuovo 1° comma dell’art. 65 della legge regionale n. 38/1999.  

Con il comma 12 dell’art. 3 della legge regionale n. 10 del 10 novembre 2014 è stato modificato anche il 1° comma dell’articolo 66 della legge regionale n. 38/199, che testualmente recita: “Fino alla data di adozione del PUCG e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto sia per l’adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG sia per il recepimento del PTPR ai sensi dell’articolo 27.1 della l.r. 24/1998, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti dagli accordi di programmi ed i progetti in variante, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, continuano ad applicarsi le leggi regionali urbanistiche previgenti”.

L’applicazione delle leggi urbanistiche previgenti, nello specifico la legge regionale n. 36/1987, vale per “piani regolatori generali e loro varianti”, anche generali, che siano state adottate prima della approvazione del PTPG della Provincia di Roma.

Il 9 dicembre 2014 con prot. 44953 e successiva integrazione del 26 febbraio 2015 la Società di Ingegneria “EUROMADE” S.r.l. ha rimesso la stesura definitiva del “DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO” di cui all’art. 32, comma 1 della L.R. n. 38/99 propedeutico alla formazione del nuovo PUGC di cui al Titolo III, Capo I della L.R. n. 38/99 e s.m.i..

Con Nota prot. n. 338157 del 22 giugno 2015, trasmessa alla Città Metropolitana ed alle Province ed ai Comuni del Lazio, la Direzione Territorio, Urbanistica della Regione Lazio ha comunicato di ritenere non condivisibili le convinzioni della Città Metropolitana, anche perché ha ritenuto le “conclusioni” a cui è arrivata “deducibili dalla vigente circolare regionale emanata con la DHR 551 del 25/11/2011”.

Con espresso riferimento agli strumenti urbanistici adottati dopo la pubblicazione del PTPG, al nuovo 1° comma dell’art. 66 della legge regionale n. 38/1999 ed alla deliberazione della Giunta Regionale n. 551/2011, la nota circolare fa presente che “laddove con la predetta circolare sono state sistematicamente affrontate le possibili casistiche e le relative attività amministrative da mettere in atto, esse continuano ad essere efficaci, tenendo conto ovviamente che, nella parte in cui affronta la dissezione dell’art. 66 (….) ‘continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti’ la stessa limita la sua portata solo (….) ‘fino alla scadenza del termine previsto per l’adeguamento dei piani regolatori generali al PTPG’ e non anche a quella successivamente introdotta dalla l.r. 10/2014, ovvero fino alla scadenza prevista dal co.1 dell’art. 27.1 della l.r. 24/98.

Pertanto a titolo indicativo e non esaustivo, per i piani regolatori e loro varianti adottati dopo la pubblicazione del PTPG, nella parte in cui la DGR 551/11 evidenzia l’obbligo per i comuni di adottare i PUCG nei termini di legge, detto obbligo va temporaneamente ricondotto entro i termini previsti dall’art. 27.1 della l.r. 24/98, ovvero entro due anni dalla data di approvazione del PTPR ”.

Di fatto la nota circolare consentirebbe di applicare la normativa urbanistica previgente fino alla data di approvazione definitiva del PTPR, fissata a quell’epoca per il 24 febbraio 2016, ma poi prorogata per ben altre 2 volte fino al 14 febbraio 2018 (ai sensi del 1° comma dell’art. 23 della l.r. 24/1998).

La nota circolare ha però dovuto riconoscere la facoltà di ogni singola amministrazione comunale di avviare la formazione di nuovi strumenti urbanistici quali i PUCG di cui agli art. 32 e seguenti della l.r. 38/99, ovviamente laddove ricadente in ambito provinciale (o dell’area metropolitana) dotato di PTPG”, come è appunto il caso della Provincia di Roma.

Non si può non mettere in risalto che la suddetta nota circolare costituisce una “interpretazione” non dovuta della deliberazione n. 551/2011, che da un punto di vista giuridico è sovraordinata ad una nota circolare dell’Assessore all’Urbanistica che non la può quindi scavalcare.

Quattro giorni dopo la suddetta nota circolare, con Deliberazione della Giunta n. 81 del 25 giugno 2015 è stato preso “atto dei contenuti del “DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO” di cui all’art. 32, comma 1 della L.R. n. 38/99 propedeutico alla formazione del nuovo PUGC di cui al Titolo III, Capo I della L.R. n. 38/99 e s.m.i., ovvero alla redazione di una Variante Generale al PRG del Comune di Cerveteri, in relazione alle disposizioni dell’art. 66, comma 1, della medesima L.R. n. 38/1999, come recentemente sostituito dall’art. 3, comma 12, della L.R. n. 10/2014 redatto dalla EUROMADE S.r.l., capofila dell’A.T.S. affidataria”.

Il provvedimento non cita più nelle premesse la deliberazione della Giunta Comunale n. 163/2011 né la deliberazione della Giunta Regionale n. 551/2011 che l’ha sostituita e neppure la nota circolare prot. n. 338157 del 22 giugno 2015, ma fa espresso riferimento nell’oggetto “alle disposizioni dell’art. 66, comma 1, della medesima L.R. n. 38/1999, come recentemente sostituito dall’art. 3, comma 12, della L.R. n. 10/2014”, che interpreta in modo strumentale ed in contrasto con questo disposto al riguardo dalla Regione Lazio.

In modo equivoco e contraddittorio (se non altro rispetto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 163/2010) ed oltre modo illecito la Giunta Comunale considera ora il Documento Preliminare di Indirizzo propedeutico anche alla redazione di una Variante Generale al PRG del Comune di Cerveteri che non è previsto da nessuna norma e che appare in violazione di quanto dispone la Deliberazione della Giunta Regionale n. 523/2008 e riconosce la stessa nota della Regione Lazio prot. n. 338157 del 22 giugno 2015.

In modo invece del tutto non lecito, il Comune di Cerveteri non ha provveduto alla Conferenza di pianificazione prescritta dal 2° comma dell’art. 32 della legge regionale n. 38/1999.

Con la Deliberazione n. 81/2015 la Giunta Comunale ha deciso di sottoporre il Documento Preliminare di Indirizzo alla approvazione del Consiglio Comunale, che è avvenuta con Deliberazione n. 26 del 30 luglio 2015: l’atto approvato ha per oggetto “DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO propedeutico alla formazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Cerveteri-Approvazione”, ma prende “atto dei contenuti del “DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO” propedeutico alla formazione del nuovo PUGC di cui alla L.R. n. 38/99 e s.m.i., ovvero alla redazione di una Variante Generale al PRG del Comune di Cerveteri, in relazione alle disposizioni dell’art. 66, comma 1, della medesima L.R. n. 38/1999, come recentemente sostituito dall’art. 3, comma 12, della L.R. n. 10/2014”.

Nelle premesse dell’atto viene “ritenuto di poter approvare il Documento in questione e le connesse ricognizioni ai fini dell’attivazione delle successive fasi progettuali e procedurali necessarie per addivenire alla concreta redazione del progetto del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Cerveteri in coerenza con le linee generali di sviluppo contenute nel suddetto Documento”.

Questo procedimento è stato contraddetto ed accantonato del tutto con la Deliberazione della Giunta n. 27 del 21 febbraio 2017 con cui é stato considerato tanto strumentalmente quanto illecitamente che “che sulla base di quanto previsto all’art. 66, comma 1, della L.R. n. 38/99, come da ultimo sostituito dall’art. 3, comma 12, della L.R. n. 10/2014, tenuto conto dei chiarimenti e delle precisazioni formulate dalla Regione Lazio – Assessorato alle Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed a tutti i Comuni del Lazio con la nota prot. 338157 del 22/06/2015, è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla redazione di una Variante Generale al PRG che costituirà il Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Cerveteri, in luogo della redazione del nuovo PUGC di cui al Titolo III, Capo I della L.R. n. 38/99 e s.m.i.”.

Con la suddetta deliberazione è stato approvato “il documento avente ad oggetto ‘Percorso partecipativo per la formazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Cerveteri – Relazione finale’ redatto in data 15/02/2016 a conclusione del ciclo degli incontri di partecipazione diretta dei cittadini avviati dall’Amministrazione Comunale per la formazione del nuovo Piano Regolatore Generale in corso di redazione, utilizzando quale base di confronto gli elaborati del suddetto ‘DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO’” ed è stato dato incarico alla Società di Ingegneria “EUROMADE” di redigere la stesura definitiva della Variante Generale.

Si deve ribadire al riguardo che la citata nota prot. 338157 del 22/06/2015, portata a giustificazione della inversione di rotta, non può comunque scavalcare un atto superiore quale è la Deliberazione della Giunta Regionale n. 551/2011, di cui peraltro riconosce i criteri.

Il 6 aprile 2017 la S.r.l. “EUROMADE” ha trasmesso il progetto denominato “Nuovo Piano Regolatore Generale (Variante Generale al PRG)” del Comune di Cerveteri.

Il successivo 12 aprile 2017 con specifica nota prot. 16947 del 12/04/2017 del Servizio Urbanistica del Comune di Cerveteri è stata attivata presso la Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area VAS, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS afferente la pianificazione urbanistica in questione.

Il suddetto procedimento è del tutto illecito dal momento che sia i nuovi Piani Regolatori Generali che le loro Varianti Generali devono essere sottoposte a Valutazione Ambientale Strategica.

Per quanto concerne l’obbligatorio rispetto della procedura di V.A.S. c’è da mettere in risalto che ai sensi del 1° comma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, prima ancora di procedere alla redazione definitiva della Variante Generale, il Comune di Cerveteri avrebbe dovuto redigere e trasmettere (alla Provincia di Roma più che alla Regione Lazio o nel dubbio a tute e due) il Rapporto Preliminare Ambientale “comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma”.

Il 4° comma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone ad ogni modo che “l’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano …. dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni”: il 12 luglio 2017 sono scaduti i 90 giorni previsti senza che risulti che la Regione Lazio abbia trasmesso al Comune di Cerveteri il cosiddetto “Documento di Scoping” con cui vengono dettate le prescrizioni per la redazione del Rapporto Ambientale, che ai sensi del 3° comma del successivo art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 “costituisce parte integrante del piano … e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.”

Sulla base del Rapporto Preliminare si deve redigere ed adottare una proposta di Variante Generale (art. 14), che va depositata per 60 giorni al fine di consentire la presentazione di osservazioni, a cui controdeduce poi entro l’area VAS della Regione Lazio o della Provincia di Roma con l’espressione di un “parere motivato” che comporta “le opportune revisioni del piano” (art. 15), che deve alla fine essere adottato dal Consiglio Comunale.

Appare di tutta evidenza che il Comune di Cerveteri non ha rispettato affatto la suddetta procedura di V.A.S.: in tal caso il 5° comma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che “i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

A questo stesso riguardo il Comune di Cerveteri non ha rispettato nemmeno la stessa nota circolare prot. 338157 del 22/06/2015, portata a giustificazione della Variante Generale in luogo del PUCG, perché vi si riconosce espressamente che “nei processi di valutazione ambientale o di verifica di assoggettabilità, le province e la città metropolitana di Roma conservino un ruolo fondamentale in considerazione delle proprie competenze in materia ambientale“ per cui ”in tali processi infatti dette amministrazioni, laddove individuate quali soggetti con competenze ambientali (SCA), potranno legittimamente esprimerei propri pareri anche avendo a riferimento, nell’espressione delle proprie valutazioni, gli strumenti di pianificazione territoriale ovvero ai PTPG approvati e/o adottati”.

Come già detto il Comune ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VAS esclusivamente alla Regione e non anche alla Provincia di Roma ed alla Città Metropolitana di Roma: quest’ultima ha contestato la possibilità di adottare una Variante Generale anziché un nuovo PUCG con tre distinte note (prot. 11405 del 29 gennaio 2015, prot. n. 44048 del 1 aprile 2015 e prot. 4468 del 2 aprile 2015, arrivando a trasmettere alla Direzione Urbanistica della Regione Lazio una diffida “tesa ad impedire gli adempimenti relativi alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica” (VAS), nel rispetto del nuovo 1° comma dell’art. 65 della legge regionale n. 38/1999.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 2 maggio 2017 ha adottato il Nuovo Piano Regolatore Generale (Variante Generale al PRG)dando al provvedimento un carattere di urgenza ed improrogabilità sulla base interpretativa della Circolare del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2006, “con l’esigenza di evitare danni al paesaggio naturale o all’assetto urbanistico”: è di tutta evidenza che questo carattere di urgenza ed improrogabilità non sussiste affatto, se solo si considera che il Documento Preliminare di Indirizzo risale al 2011, vale a dire a 6 anni prima e che diversi dei progetti urbanistici contenuti nella Variante Generale costituiscono la riesumazione di progetti risalenti addirittura a più di 10 anni prima, come la Proposta progettuale di programma integrato di intervento in località “Campo di Mare” di Cerveteri (presentata dalla S.r.l. “Ostilia” il 10/07/2006) o il megacentro commerciale in località Zambra (presentato più o meno nello stesso periodo dalla S.r.l. “Intex International Exhibition”).

 

Con la deliberazione è stato anche ritenuto che “il presente atto possa essere adottato dal Consiglio Comunale, nei 45 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni, ossia dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, sussistendo i presupposti logico giuridici soprarichiamati”.

Viene altresì precisato che “il provvedimento in esame ed i relativi atti sono stati perfezionati da tempo (compreso l’esame da parte della Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 13/04/2017) e che l’odierna seduta del Consiglio Comunale è stata convocata dal Presidente della massima assise cittadina in data 19/04/2017 con prot. 17879, prima della indizione dei comizi elettorali (27/04/2017), e che in relazione al principio generale secondo il quale i limiti della potestà deliberativa del consiglio comunale trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di prevenire forme di interferenza dell’organo in carica con lo svolgimento della competizione elettorale, la stessa si tiene prima della scadenza del termine di presentazione della candidature per il rinnovo dell’organo di governo cittadino fissato per il giorno 13/05/2017.

Oltre alle violazioni precedentemente rilevate, il Comune di Cerveteri non ha rispettato nemmeno la stessa nota circolare prot. 338157 del 22/06/2015 laddove fa presente che “nel caso di strumenti urbanistici o loro varianti adottati dopo la pubblicazione del PTPG, alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione, le amministrazioni comunali provvederanno ad inoltrarne copia alla Provincia di appartenenza o alla Città Metropolitana di Roma Capitale”.  

Va per di più messo in evidenza che la contestualità delle due procedure (PUCG e Variante Generale) avrebbe dovuto comportare il rispetto di quanto prescrive per entrambe la normativa in vigore ed in particolare il 2° comma dell’art. 33 della legge regionale n. 38/1999 ai sensi del quale “del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia”: non risulta invece che l’avviso dell’avvenuto deposito sia stato dato anche su almeno 4 quotidiani a diffusione provinciale.

Va infine messo in risalto che la nota circolare della Regione Lazio prot. 338157 del 22/06/2015 ignora che, indipendentemente dalla normativa regionale di riferimento, la legge regionale n. 38/1999 è comunque subordinata alla cogente normativa nazionale, dettata al riguardo dal 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 (con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) che in riferimento al “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione” ha prescritto che “le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 …. sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali”.

Benché nelle varie deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale sia stato ribadito il rispetto del “Documento Preliminare di Indirizzo” con cui è stato tenuto conto sia del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 2 “Litorale Nord” che del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) , nonché del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) di Roma, risulta in termini di “merito” che soprattutto le prescrizioni degli “Ambiti di Paesaggio” individuati dal PTPR siano stati ripetutamente violati.  

La Variante Generale di P.R.G. sembra prevedere una smisurata nuova edificazione in netto contrasto con le “Direttive per il dimensionamento dei PUCG” prescritte dall’art. 55 della Norme del PTPG.

Dopo aver esordito lamentando l’eccessivo consumo di suolo, le slide successive (redatte il 2 maggio 2017) evidenziano una superficie trasformabile di 3.215,9 ettari, una “espansione adiacente al centro”, una ricettività con possibilità di realizzare alberghi in tutte le aree edificabili, nuovi diritti edificatori, l’area di espansione “Zambra” con un megacentro commerciale, l’area di espansione “Infernaccio”, ecc. ecc.

 

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Gli elaborati della Variante Generale sono stati pubblicati all’Albo del Comune di Cerveteri, che con apposito avviso pubblico ha reso noto che gli atti inerenti il progetto sarebbero stati depositati e consultabili per 30 giorni a partire dal 22 giugno 2017 e che nei 30 giorni successivi possono essere presentate le osservazioni.

 

La scadenza ultima entro cui presentare osservazioni è diventata quindi il 21 agosto scorso. 

Proprio nell’ultimo giorno l’associazione Gruppo Idee in Movimento per Caisra ha presentato le sue osservazioni con cui ha chiesto l’annullamento dell’intero procedimento non solo al Comune. Ma anche alla Provincia di Roma, alla Città Metropolitana di Roma ed alla Regione Lazio.

Anche la sezione romana di Italia Nostra ha presentato le sue osservazioni al Comune.

 

 

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