I Parchi, oasi di riposo per pensionati?

 

Recenti nomine, ma anche diversi attuali scenari collegati alle note vicende del c.d. “Albo” dei direttori, con selezioni più o meno in atto, pretese giudiziarie e comunque astiosi rancori, ripropongono il tema della corretta applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Tale previsione (così come modificata ad opera del d.l. 24 giugno 2014 n. 90) vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle stesse pubbliche amministrazioni.

Ciò con la precisazione per cui gli incarichi, le cariche e le collaborazioni in parola sono comunque consentiti a titolo gratuito.

Ma per gli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità dei medesimi, la durata non può essere superiore a un anno, e non è non prorogabile né rinnovabile.

La disposizione è stata fatta oggetto di due Circolari applicative ed interpretative, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

La prima, del 4 dicembre 2014, n. 6; la seconda, del 10 novembre 2015, n. 4.

Superata, al momento, la deroga che per un breve tratto era comparsa ad hoc nel d.d.l. di riforma della legge quadro, si tratta di verificare in che modo e con quali effetti la normativa si applichi agli organi degli Enti parco.

Ovviamente, è indiscutibile che la normativa riguardi le figure di presidente, direttore e componenti del consiglio direttivo.

Lo chiarisce la Circolare n. 6/2014, descrivendo gli incarichi dirigenziali, gli incarichi direttivi, nonché le cariche in organi di governo di amministrazioni e di enti e società controllate, assoggettati alla disciplina in parola.

E ciò a prescindere dalla natura giuridica del rapporto.

Il divieto riguarda qualsiasi lavoratore dipendente (e non autonomo) collocato in quiescenza, a prescindere dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza.

Con la sola eccezione per i soggetti collocati in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, che possono concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale possono ancora prestare servizio.

Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consente il collocamento in quiescenza a un’età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria).

Quanto all’efficacia di siffatte disposizioni, la Circolare n. 4/2015 chiarisce che «l’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ovvero a partire dal 28 agosto 2015».

È sottile, ancora, ma molto chiara, la precisazione per cui, se gli incarichi e le collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile (e ciò per «consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza – e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati – per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici»), comunque tali incarichi non possono essere conferiti qualora le disposizioni vigenti prevedano una durata minima superiore all’anno.

Beninteso, ma non è una novità nascente dal d.l. 95/2012, è escluso che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

Logico ed imprescindibile corollario in iure è anche che, al fine di assicurare la continuità amministrativa, tali incarichi (dirigenziali) nemmeno possono essere conferiti se, nell’arco della durata prevista dalla legge per lo specifico incarico, viene a verificarsi il limite per il collocamento a riposo previsto dalla disciplina giuslavoristica di settore.

Se così non fosse, non troverebbe coerenza nemmeno l’affermazione, contenuta nella medesima circolare n. 4/2015, secondo cui: per gli incarichi direttivi (non dirigenziali), «rimane ferma l’applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno».

Indicazione da accompagnarsi con l’altra di cui alla Circolare n. 6/2014, comunque abbastanza chiara: «rimane la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, in base all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto i suddetti limiti di età: in questa ipotesi, l’amministrazione valuterà prudentemente la compatibilità dell’incarico con la gratuità, con la durata massima annuale e con le responsabilità e i meccanismi di valutazione connessi all’incarico».

 

(Articolo di Giacomo Nicolucci, pubblicato con questo tiolo il 22 settembre 2017 sul sito online “greenreport.it”)

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