VAS invita e diffida la Giunta Regionale dall’approvare il Piano di Assetto del Parco di Veio senza le controdeduzioni del Consiglio Direttivo alle 806 osservazioni presentate nel 2013

 

In data 30 settembre il Responsabile del Circolo Territoriale di Roma di VAS ha trasmesso la seguente Nota.

Prot. n. 15/2017

Presidente Giunta Regionale del Lazio

Nicola Zingaretti

Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti

Mauro Buschini

Direzione Regionale Territorio Urbanistica, Mobilità e Rifiuti

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale strategica

Manetti Manuela

Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali

Vito Consoli

p.c. Presidente Ente Parco di Veio

Giacomo Sandri

Oggetto – Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco di Veio n. 41 del 28 giugno 2017: “Piano del Parco Naturale Regionale di Veio. Recepimento delle considerazioni ambientali e del parere motivato pervenuti nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del d.lgs. 152/2007 art. 17”

Si premette che con propria deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2011 l’allora Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Veio Massimo Pezzella ha revocato in via di autotutela la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32/2009, con cui era stato adottato il Piano di Assetto del Parco di Veio.

Fra le motivazioni del provvedimento c’è il mancato rispetto della procedura di Valutazione Ambientale Strategica che in recepimento della Direttiva comunitaria 2001/42/CE è stata disciplinata dal D.Lgs. n. 156/2006 e ss.mm.ii.: nelle premesse della deliberazione viene infatti considerato che «come successivamente esplicitato dalla Delibera di Giunta Regionale n° 169 del 5 marzo 2010, l’adozione del Piano deve essere successiva alla fase di Scoping previa integrazione delle modifiche apportate dall’Ente proponente/procedente conseguenti alla presa d’atto del documento conclusivo di scoping espresso dall’Autorità Competente», per cui viene «ritenuto, quindi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, necessario rivedere la procedura di adozione del Piano sino ad oggi seguita e conclusasi con la citata deliberazione n° 32 del 9 dicembre 2009 al fine di procedere all’aggiornamento dello stesso, integrandolo con quanto riportato nel documento conclusivo di scoping emesso dall’Autorità Competente».

Ma con successiva deliberazione n. 5 del 13 febbraio 2012 il Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Veio ha quindi approvato la “adozione della proposta di Piano del Parco Naturale di Veio ai sensi degli artt. 14 e 26 della L.R. Lazio n, 29197 e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, con Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica redatti a posteriori, lasciando gli stessi elaborati del Piano di Assetto adottato nel 2009 .

Al riguardo questa associazione ha già messo in evidenza che ai sensi degli stessi articoli 14 e 26 della legge regionale n. 29/1997 è stata ora approvata in modo del tutto contraddittorio una “proposta del Piano” e non la “adozione del Piano” di cui era stata revocata la delibera di approvazione, mentre dall’altro lato si fa per contro notare che non è stato parimenti citato il corrispondente articolato del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina proprio la adozione di una “proposta del Piano” con il combinato disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010.

Allo stesso riguardo è stato fatto presente che il Commissario Straordinario ha quindi deliberato di «disporre, a seguito dell’acquisizione del parere della Comunità del Parco, ovvero, trascorsi trenta giorni dalla trasmissione del Piano alla Comunità in assenza di parere, il deposito degli elaborati definitivi del Piano e degli allegati presso la sede dell’Ente Parco, le sedi dei rappresentanti della Comunità del Parco e la autorità competente della Regione Lazio – Direzione Regionale e Sviluppo Sostenibile, ai fini del recepimento delle osservazioni di cui ai distinti e paralleli procedimenti, per un tempo complessivo di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, da considerarsi inclusivo del periodo di deposito di quaranta giorni previsto dalla L.R. n. 29/1997 art. 26 comma 4».

Si mette in risalto come il suddetto dispositivo parli in modo contraddittorio di “deposito degli elaborati definitivi del Piano”, quando invece trattasi di una “proposta del Piano”, per avallare una sovrapposizione di due procedure che presenta evidenti vizi di legittimità anche riguardo alla citata Delibera della Giunta Regionale n. 169/2010 con cui sono state impartite delle linee guida regionali costituite dalle “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” allegate alla medesima delibera, perché alla lettera b) del 1° comma del paragrafo 4 (relativo alla “Unificazione delle procedure di VAS e di approvazione di Piani/Programmi”) sostiene che «è auspicabile l’integrazione delle relative procedure amministrative di adozione/approvazione, con la procedura di VAS, nelle seguenti fasi: … b) pubblicazione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/06, da effettuarsi, ove possibile, contestualmente alla pubblicazione del Piano/Programma prevista dalle normative di riferimento, a cura del Proponente/Autorità Procedente, a seguito dell’adozione del Piano/Programma».

Per il caso in questione non è assolutamente possibile la pubblicazione della “proposta” del Piano di Assetto ai fini della VAS contestualmente alla pubblicazione della stessa “proposta” di Piano ai sensi della legge regionale n. 29/1997, soprattutto ai fini delle controdeduzioni sia per i tempi di deposito diversi che per le successive procedure altrettanto diverse.

La dimostrazione maggiore della grave irregolarità messa in atto è poi venuta dalla stessa Giunta Regionale del Lazio, che con delibera n. 169 del 5/3/2010 ha approvato le linee guida regionali costituite dalle “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” allegate alla medesima delibera: prescrivono, dopo la conclusione della procedura di Scoping, la redazione di un Rapporto Ambientale che accompagni l’intera elaborazione del Piano di Assetto, di cui occorre pubblicare per 60 giorni la “proposta” assieme al Rapporto Ambientale, controdedurre congiuntamente alla Regione Lazio alle osservazioni presentate, per procedere solo dopo alla formale adozione e pubblicazione per 40 giorni del Piano di Assetto, ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

Per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) é stato pubblicato l’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 20 dicembre 2012 che ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 dà notizia del deposito per 60 giorni (e non per 40) della “proposta” del Piano di Assetto del Parco di Veio, per cui il termine per “presentare eventuali osservazioni all’Autorità Competente in materia di VAS (RL – Area VIA) e all’Autorità Procedente (Parco di Veio)” è improrogabilmente scaduto il 18 febbraio 2013, mentre per la procedura ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 sul quotidiano “Il Messaggero” del 30 dicembre 2012 è stato pubblicato l’avviso che dà notizia che «è stato adottato il Piano della Parco Naturale di Veio» e che a partire dal 30 dicembre 2012 c’è il deposito per 40 giorni (e non per 60) del Piano “adottato” e non della “proposta del Piano”, per cui il termine per presentare eventuali osservazioni soltanto all’Ente Parco di Veio è improrogabilmente scaduto il 7 febbraio 2013.

Entro il termine ultimo fissato al 7 febbraio 2013 presso l’Ente Parco di Veio sono state presentate 806 osservazioni, 14 delle quali formulate dai Comuni del Parco, mentre entro il termine ultimo fissato al 18 febbraio 2013 presso l’Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Ambiente sono state presentate 55 osservazioni, poi articolate in 701 punti su cui esprimere un “parere motivato”.

Riguardo alle suddette 55 osservazioni ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 «l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 … ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’articolo 14».

Il “parere motivato” avrebbe dovuto essere espresso quindi entro la fine del mese di giugno del 2013: è stato invece formulato a distanza di 3 anni e 10 mesi con Determinazione n. G14883 del 14 dicembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, Vito Consoli, poi pubblicata sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 20 dicembre 2016.

Con la suddetta Determinazione viene prescritto che «l’autorità procedente dovrà ottemperare a quanto indicato negli articoli 15 comma 2, artt. 16, 17 e 18 del D.lgs. n.152/2006.»

Il citato art. 16 (concernente le “Decisioni”) dispone che «il piano … ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’adozione o approvazione del piano», mentre il successivo art. 17 (concernente la “Informazione sulla decisione”) stabilisce che «la decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall’autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano … e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano … adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18».

Si mette in evidenza che il parere motivato così come espresso e pubblicato sul B.U.R.L. riporta solo le osservazioni che sono state accolte interamente o parzialmente, ma non elenca quelle che non sono state accolte, di cui non si possono conoscere quindi anche le motivazioni del rigetto.

A maggio del 2017 l’Ente Parco di Veio ha provveduto a recepire le modifiche richieste dalla Regione Lazio sia alla Relazione Generale che al Rapporto Ambientale.

La Relazione Generale è stata modificata in quattro punti (pagg. 9, 18, 232 e 242), mentre il Rapporto Ambientale è stato modificato in una diecina di parti, tabelle comprese, inserendovi anche le integrazioni e revisioni alle misure di monitoraggio.

A giugno del 2017 l’Ente Parco di Veio ha provveduto a recepire le modifiche richieste dalla Regione Lazio anche alle Norme Tecniche di Attuazione ed alle Schede di Intervento.

Le Norme Tecniche di Attuazione sono state modificate in 16 punti (agli artt. 5, 14, 16, 26, 27 e 28), mentre le iniziali 28 Schede di Intervento sono diventate ora 27 perché è stata eliminata la scheda di intervento n. 1 e sono state modificate le schede di intervento n. 2, n. 3 e n. 10.

L’Ente Parco di Veio ha provveduto inoltre a recepire le modifiche richieste dalla Regione Lazio riguardo alla perimetrazione definitiva, alle aree contigue ad essa ed alla zonizzazione.

Come richiesto dalla Regione Lazio, il 15 giugno del 2017 l’Ente Parco ha provveduto a redigere una Dichiarazione di Sintesi, da cui si evince che la perimetrazione definitiva è stata modificata (in accoglimento totale o parziale delle osservazioni presentate dal sottoscritto, da Italia Nostra e dal Movimento 5 Stelle) riguardo alla inclusione delle ex aree di lottizzazione di Volusia, Borghetto San Carlo e Giustiniana e l’esclusione delle aree del Piano Particolareggiato dei nuclei perimetrati abusivi n. 5 (Sacrofanese km. 3) e n. 6 (Sacrofanese km. 5), nonché delle aree prive di valori ambientali di via Fabbroni-via Vilfredo Pareto e del Parco della Pace in via di Grottarossa.

L’Ente Parco di Veio ha provveduto altresì a modificare le aree contigue della Valle di Baccano e della caldèra di Sacrofano e alcune zonizzazioni nelle Carte di organizzazione del territorio, riclassificando in sottozona D5 le aree ad est della Cassia Bis, ad ovest di via di Santa Cornelia, ad est di via Formellese, nord della località “Terre di Ronca” ed a sud della località “Macchia di Quartarelle”, nonché riclassificando in sottozona C2 le aree a sud-est della località “Borgo Pineto”

zonizzazione del 2012

zonizzazione del 2017

Con Deliberazione del Presidente n. 041 del 28 giugno 2017 il Presidente dell’Ente Parco di Veio Giacomo Sandri ha operato il “recepimento delle considerazioni ambientali e del parere motivato pervenuti nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica”.

Nelle premesse della suddetta deliberazione viene “preso atto delle modifiche non sostanziali apportate, ad esito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica”: la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali ritiene che siano “modifiche non sostanziali” tutte quelle sopra elencate!

Con il suddetto provvedimento il Presidente dell’Ente Parco di Veio ha deliberato di “trasmettere copia del presente atto alla Regione Lazio, ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997”.

Ma il richiamato 4° comma dell’art. 26 dispone testualmente che “Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. L’ente di gestione provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell’avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all’ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale.”.

Si è già scritto in precedenza della irregolare sovrapposizione del procedimento di VAS riguardo alle osservazioni alla “proposta” di Piano con il procedimento relativo alle osservazioni al Piano di Assetto “adottato”.

Anche a voler considerare valida la suddetta sovrapposizione l’Ente Parco di Veio deve pur sempre ancora controdedurre alle 806 osservazioni che sono state presentate soltanto all’Ente Parco di Veio.

Si tratta di un atto che spetta al Consiglio Direttivo ai sensi del combinato disposto della lettera a) del 2° comma dell’art. 14 e del 4° comma dell’art. 26, in assenza del quale la Giunta Regionale del Lazio non può procedere alla approvazione definitiva del Piano di Assetto.

In considerazione delle modifiche già apportate agli elaborati del Piano di Assetto in recepimento delle prescrizioni dettate con il “parere motivato” della Regione e delle modifiche aggiuntive che si renderanno necessarie in recepimento di quali delle 806 osservazioni venissero accolte in tutto o in parte, le controdeduzioni ad esse di competenza esclusiva dell’Ente Parco di Veio non possono essere considerate affatto come un provvedimento di ordinaria amministrazione, che in quanto tale può essere deliberato soltanto dal Presidente dell’Ente Parco di Veio.

Le controdeduzioni alle 806 osservazioni spettano al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio, che però non è stato ancora insediato dal Presidente della Regione Lazio, anche perché non ha ancora provveduto a nominare i 4 membri aggiunti della Comunità del Parco di Veio a cui spetta designare due dei 5 membri del Consiglio Direttivo, né il Consiglio Regionale ha provveduto a designare gli altri due dei 5 membri del Consiglio Direttivo.

In considerazione di tutte le suddette gravi omissioni di atti dovuti d’ufficio, si chiede alle SS.LL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di non procedere alla approvazione del Piano di Assetto del Parco di Veio sulla base della Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco di Veio n. 41 del 28 giugno 2017 e degli elaborati del Piano di Assetto ad essa allegati e di tenere conseguentemente sospeso il procedimento fino a che non si sarà provveduto all’insediamento della Comunità del Parco e del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio e non saranno state trasmesse le controdeduzioni del Consiglio Direttivo a tutte le 806 osservazioni presentate al Piano di Assetto “adottato” ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

La presente vale come invito e diffida.

Si invita anche il Presidente dell’Ente Parco di Veio, che legge per conoscenza, a non approvare con propria deliberazione – in assenza del Consiglio Direttivo – le controdeduzioni alle 806 osservazioni.

Si rimane in attesa di un riscontro scritto, anche per via telematica, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 30 settembre 2017

 

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