Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf a Gentiloni: «I cacciatori non possono occuparsi di controllo della fauna selvatica»

 

Il 22 novembre la Commissione ambiente del Senato ha esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione di specie aliene invasive (Atto del Governo n. 453), cioè gli animali che l’uomo ha introdotto in ambienti diversi da quelli di origine.

La Commissione, preso atto del parere della Conferenza Unificata del 9 novembre, ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, il Senatore Vaccari (PD), con le seguenti condizioni: «Al fine di armonizzare la legislazione vigente in materia di controllo e di eradicazione delle specie alloctone, di cui agli articoli 2, comma 2, e 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, con le disposizioni in materia di eradicazione rapida e di gestione previste dallo schema in esame, e consentire interventi efficaci nei confronti delle specie esotiche invasive, andrebbe inserita una disposizione che sostituisca il comma 2 dell’articolo 19 della legge n. 152 del 1992 con il seguente: “2. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la pubblica incolumità, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.  

Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA.  

Qualora l’Istituto verifichi l’inapplicabilità o l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.  

Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali.  

Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di operatori abilitati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza di appositi corsi validati da ISPRA, nonché delle guardie forestali e della polizia locale.  

In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio”;  

Allo scopo di demandare il potere di irrogare le sanzioni amministrative introdotte dal provvedimento in esame al Comando Unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, all’articolo 25, il comma 10 andrebbe sostituito dal seguente:  

“10. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.  

Alla loro irrogazione provvede il Comando Unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri”; 

In analogia a quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 19 per gli interventi di eradicazione rapida, si ritiene opportuno aggiungere, in fine del comma 2 dell’articolo 22, il seguente periodo:  

“Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997, e successive modificazioni”».

Un parere che non è piaciuto per niente a Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf che hanno scritto al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per sottolineare che «se il Governo dovesse dare seguito alla condizione posta dalla Commissione Ambiente del Senato che intende consentire ai cacciatori di prendere parte ai piani di controllo della fauna selvatica, si renderebbe responsabile della violazione dell’art. 76 della Costituzione della Repubblica».

Le 5 associazioni animaliste e protezioniste chiedono «il rispetto della Costituzione e del mandato del Parlamento» ed evidenziano che «in base ad una delle condizioni poste, il Governo è chiamato a introdurre una disposizione che consentirebbe ai cacciatori di prendere parte ai piani di controllo della fauna selvatica.  

Si tratta di piani di uccisione degli animali selvatici, che possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno, anche nelle zone sottoposte a divieto di caccia, parchi compresi.  

Per questi motivi tali piani non sono assimilati all’attività venatoria e possono quindi, secondo la legge sulla caccia e la Corte Costituzionale, essere eseguiti esclusivamente dalle guardie provinciali dipendenti dalle amministrazioni pubbliche».

Le associazioni ricordano al Presidente del Consiglio che «il mandato della legge delega approvata dal Parlamento, limita l’intervento del decreto legislativo alle sole specie aliene e invasive, mentre la condizione approvata in Commissione ambiente del Senato estende le sue ricadute a tutta la fauna selvatica, costituita nella stragrande maggioranza da specie autoctone e non invasive».

Ora la parola passa a Gentiloni, al quale le associazioni hanno chiesto di «rispettare la Costituzione e il mandato del Parlamento, per la tutela della fauna selvatica che, secondo la legge nazionale, è “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale”».

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 30 novembre 2017 sul sito online “greenrport.it”)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vas