Il Governo impugna davanti alla Corte costituzionale le nuove norme del Veneto che consentono di andare a caccia dove pare e piace

 

Il Governo nazionale, nella seduta del 22 febbraio 2018, ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) le norme che consentono di andare a caccia al di fuori dell’A.T.C. di destinazione contenute nella legge regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 per violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.).

Così il relativo comunicato stampa: “ … Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato sessantuno leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare … la legge della Regione Veneto n. 45 del 29/12/2017, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, in quanto una norma consente modalità di caccia non previste dalla legislazione statale, violando in tal modo l’art. 117, secondo comma, lett. s), Costituzione, nelle materie della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.

Non è ancora disponibile il testo della relativa delibera del Consiglio dei Ministri.

È stata, quindi, accolta l’istanza presentata (24 gennaio 2018) dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Infatti, il contestato art. 67 della legge regionale Veneto n. 45/2017 prevede che “i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti”, perché in palese contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 157/1992 e s.m.i. sulla gestione programmata della caccia (art. 14).   Il c.d. nomadismo venatorio è vietato perché contrario al legame cacciatore-territorio previsto dalla legge.

Sul punto esiste giurisprudenza costituzionale costante, recentemente consolidata proprio in riferimento a giudizio relativo a una norma regionale veneta.    

Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 174 del 13 luglio 2017, ha cassato le disposizioni della legge regionale Veneto 27 giugno 2016, n. 18 per violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.).

La Corte si era espressa sul ricorso governativo sollecitato da varie istanze ecologiste, fra cui quella effettuata (11 luglio 2016) dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Veneto.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus esprime forte soddisfazione per la decisione del Governo nazionale di voler difendere le ragioni della difesa della fauna selvatica poste in pericolo, ancora una volta da una norma regionale tesa a favorire gli aspetti più retrivi del mondo venatorio.

 

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 24 febbraio 2018 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)

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