Cassazione: quali sanzioni si rischiano nelle aree vincolate?

 

Per determinare la sanzione cui sottoporre gli interventi realizzati senza autorizzazione paesaggistica in area vincolata, è necessario stabilire se si è in presenza di un ampliamento volumetrico di un edificio preesistente o di una nuova costruzione.

Con la sentenza 16697 del 16 aprile 2018, la Cassazione ha spiegato che, oltre alla classificazione dell’intervento, bisogna quantificare la variazione di volume creata a lavori ultimati.

Reati paesaggistici, le sanzioni previste

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/ 2001).

Si tratta dell’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.

La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori eccedano i limiti dei mille metri cubi per le nuove costruzioni o del 30% della volumetria preesistente per gli ampliamenti.

Ampliamento e nuova costruzione nelle aree tutelate

Definire con precisione il tipo di intervento realizzato è quindi fondamentale per la determinazione delle sanzioni da applicare al responsabile.

Bisogna accertare se l’area su cui sorge il fabbricato prima era libera o se, invece, era già presente un edificio, anche se poi demolito. Questo perché è necessario valutare l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio.

Se, quindi, sul territorio era già presente una costruzione, bisogna valutare se i lavori effettuati hanno portato ad un aumento della volumetria originaria del 30% o di 750 metri cubi.

In caso di costruzioni realizzate da zero, invece, per non incorrere nelle sanzioni più severe, il nuovo edificio non deve superare il limite di mille metri cubi.

Questo significa, ha concluso la Cassazione, che se sull’area era già presente un edificio, la costruzione risultante al termine dell’intervento può anche superare i mille metri cubi.

L’unica condizione da rispettare è che la volumetria non sia maggiore del 30% rispetto a quella originaria. 

Ampliamento e nuova costruzione, il caso

La Cassazione è intervenuta sul ricorso presentato da un vicino contro il responsabile dell’ampliamento di un edificio previa demolizione e ricostruzione.

Secondo il ricorrente, la totale demolizione del precedente fabbricato e la costruzione di un nuovo edificio, con sagoma e materiali diversi, aveva determinato la realizzazione di un nuovo immobile sia dal punto di vista urbanistico sia sotto il profilo paesaggistico.

Riteneva quindi che il nuovo edificio dovesse essere demolito dato che aveva una volumetria maggiore di mille metri cubi.

I giudici hanno spiegato che, trattandosi della ricostruzione di un edificio già esistente, non si deve considerare il limite di mille metri cubi, ma è sufficiente che l’ampliamento non sia superiore al 30%. Per questo il ricorso è stato respinto.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Ricordiamo che in determinati casi, definiti dal Dpr 31/2017, è possibile realizzare interventi senza autorizzazione paesaggistica o con una procedura semplificata.

Il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo (Mibact), con una circolare ha successivamente chiarito una serie di dubbi degli operatori.  

In generale, i piani paesaggistici, ma anche gli altri strumenti urbanistici locali, possono dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta a fronte delle quali neanche gli interventi liberalizzati dal DPR 31/2017 sono consentiti.

Per agevolare il procedimento autorizzatorio, le Amministrazioni hanno inoltre l’obbligo di fornire indicazioni ai richiedenti circa la tipologia di procedimento cui l’intervento è sottoposto.

La circolare contiene due allegati (Allegato A – Interventi senza autorizzazione; Allagato B – Interventi con autorizzazione semplificata) che mostrano quali condizioni devono verificarsi affinché un intervento possa considerarsi liberalizzato o con procedura semplificata.

 

Norme correlate

Circolare 21/07/2017 n.42

Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Circolare applicativa del DPR 31/2017

Decreto Pres. Repubblica 13/02/2017 n.31

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

 

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 23 aprile 2018 sul sito “edilportale”)

 

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