NETTUNO AFFARI CON I PALI DELLA LUCE

 

C’era una volta la giunta di un Vice Questore che si inventa un bel business presumibilmente per accontentare un pò  di amici.

Che diavolo accade?

Accade che una tale impresa presenta un progetto.

Accade che questo progetto piace a qualcuno in Municipio, accade che fanno un bando di gara per affidare in concessione 600 pali della pubblica amministrazione.

Accade che mettono su uno straccetto di pubblico avviso ed accade che quella stessa ditta che aveva presentato il progetto, vinca.

Accade che la ex commissione antimafia della Bindi, si appassioni alla cartellonistica nettunese, che anche quei pali finiscono sotto osservazione ed accade che il dirigente assunto con la famosa 110, avvero scelto dal sindaco, D’Aprano, dopo l’assegnazione della gara, la ritiri, tipo, scusate ci siamo sbagliati.

Quella ditta vincitrice, ci resta male, fa ricorso al Tar, il Tar da loro ragione e scrive in sentenza che ci sarebbe stato un abuso di potere.

Ed ora passiamo a raccontarla in maniera più tecnica, vero che neppure a Corleone le fanno certe cose.

DUNQUE

Come riportato nella sentenza breve n. 4796 del 6 marzo 2018, «la Next s.r.l.s. ha dedotto di aver proposto, con missiva del 2.02.2027, al Comune di Nettuno un progetto di affissione di banner pubblicitari ai lampioni della luce della città»: si tratta in sostanza di una iniziativa che ad appena un mese di distanza è stata poi fatta propria dalla Giunta Comunale di Nettuno.

Ad appena un mese di distanza il “progetto” è stato fatto proprio dal Comune che ha deciso di metterlo in atto nel rispetto della libera concorrenza, con procedure di evidenza pubblica: con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017 è stato deciso un «AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE SOGGETTO INSTALLATORE IMPIANTI PUBBLICITARI CON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AGLI INTROITI».

La deliberazione però stabiliva fra l’altro quanto segue:  «La selezione avverrà in relazione all’offerta più vantaggiosa presentata per il numero di impianti indicati, in termini economici e comunque espressa in forma di percentuale sui proventi delle diffusioni pubblicitarie, con una base minima di partecipazione del 10%».

La deliberazione precisava ad ogni modo sia le dimensioni degli impianti (mt. 2×1 bifacciali) che la loro tipologia a “stendardo”: benché non previsti nel vigente Regolamento di pubblicità, la delibera disponeva paradossalmente che «gli impianti dovranno essere tutti collocati nel rispetto delle norme del codice della strada e del vigente regolamento comunale».

Con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 24 aprile 2017 è stato approvato l’avviso pubblico ed il modulo di domanda: non è dato sapere al momento, né il nome e cognome del Dirigente che ha approvato la Determinazione e che presumibilmente dovrebbe aver deciso sia le dimensioni che la tipologia degli impianti pubblicitari, nell’ignoranza (non si sa quanto voluta) della violazione del vigente Regolamento comunale di pubblicità.

L’avviso pubblico dovrebbe avere confermato ad ogni modo la “base minima di partecipazione del 10%“.

Tra il 30 ed il 31 maggio 2017 sono state registrate al protocollo del Comune le offerte trasmesse da 3 sole ditte: NEXT (che ha dapprima inviato 2 buste registrate il 19/5/2017, che ha poi sostituito con un unico plico registrato il 30/5/2017), AVIP ITALIA e COMUNICANDO LEADER.

Per la procedura di apertura delle buste con le offerte e per la loro valutazione, il 27 giugno 2017 si è riunita una apposita Commissione composta dal Dott. Luigi D’Aprano (Presidente della Commissione), dal Maggiore Franco Paolini (Responsabile Tributaria Polizia Municipale) e l’Arch. Jr Stefano Bernicchia (Funzionario Area Tecnica Assetto del Territorio).

Pur dovendolo sapere nell’ambito delle rispettive competenze, tutti e tre hanno ignorato che sia le dimensioni che la tipologia degli impianti pubblicitari non sono consentite dal vigente Regolamento.

La Commissione ha deciso di escludere la ditta AVIP perché “la tipologia della struttura proposta (vedi sezione “qualità degli impianti”) non risulta conforme a quanto stabilito dall’avviso pubblico, sia per dimensioni che per tipologia degli impianti proposti”.

La Commissione non ha invece escluso anche la NEXT per aver presentato una offerta di partecipazione del Comune agli introiti pari dal 6° %, in violazione della base minima del 10% espressamente prescritta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017.

Nel valutare invece la “proposta tecnico-qualitativa” di entrambe le offerte rimanenti, la Commissione ha dato un punteggio maggiore alla COMUNICANDO LEADER per quanto riguarda sia i “Lavori svolti negli ultimi 5 anni in pubblicità” (voto medio di 12 contro l’8,66 dato alla NEXT) che la “Esperienza nella conduzione degli impianti pubblicitari” (voto unanime di 10 contro il voto medio di 4,66 dato alla NEXT)”: ciò nonostante ha vinto la NEXT perché ad essa è stato dato un maggiore punteggio per quanto riguarda sia il “Portafoglio clienti” (voto medio di 13 contro il voto medio di 7 dato alla COMUNICANDO LEADER) che per il “Progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” (voto unanime di 40 contro il voto medio di 31,33 dato alla COMUNICANDO LEADER).

La differenza esorbitante di quasi 9 punti riguardo al “Progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” (che ha portato la NEXT a vincere con una scarto di due soli punti) sembra essere stata influenzata dal progetto che la NEXT ha presentato il 2 febbraio 2017 e che comunque sia appare un “condizionamento” a monte che sembra inficiare la correttezza sia del bando che della sua aggiudicazione.

Nella sentenza breve del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 viene attribuito alla NEXT «di aver partecipato alla procedura di selezione pubblica successivamente bandita dal Comune stesso “volta all’individuazione di un soggetto interessato ad ottenere l’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari della dimensione di ml 2×1, bifacciali, da collocare in coppia su ogni palo della pubblica illuminazione” in determinate vie della città (per un totale di circa 600 pali), per la durata “delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari di cui al Codice della Strada, ovvero 3 anni rinnovabili”, classificandosi al primo posto in graduatoria».

Nella sentenza breve del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 viene attribuito alla NEXT «di aver, quindi, inviato agli Uffici tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione, facendo istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti e manifestando la propria disponibilità al versamento anticipato della tassa pubblicitaria».

Ma con la nota VAS prot. n. 18 del 19 ottobre 2017 è stato chiesto all’amministrazione comunale di voler accertare i vizi di legittimità rilevati  fra i quali è stato ricompreso anche il cosiddetto “bando dei gonfaloni” riguardo al quale sono state rilevate  diverse irregolarità.

A quest’ultimo riguardo si fa presente che il formato di mt. 2 x 1 non risulta previsto nel vigente “Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, così come non risulta nemmeno che si possano installare non meglio definiti “impianti pubblicitari” bifacciali ed in coppia “su ogni palo della pubblica illuminazione”, ubicato su 22 strade, per un totale che è stato stimato in 600 pali.

Fra i due contendenti rimasti è stato aggiudicato all’unanimità il massimo punteggio al “progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” (inteso come maggior numero presunto di clienti), proposto dalla ditta “Next” di Nettuno che però riconosce una percentuale di partecipazione economica riconosciuta al Comune del solo il 6%, rispetto al 10% offerto invece dalla ditta scartata “Comunicando Leader” di Guidonia.

Ma sia  D’Aprano che i tre membri della Commissione aggiudicatrice non hanno a loro volta preso nella benché minima considerazione che sul piano delle procedure la “zona centrale”, che per ammissione della stessa ditta “Next” verrà abbracciata dai suoi impianti pubblicitari, oltre che ricadere all’interno del vincolo paesaggistico della fascia costiera di Nettuno, è sottoposta anche al vincolo paesaggistico degli insediamenti urbani storici e territori contermini, individuati dallo stesso PTPR come immobili e aree tipizzati, disciplinati dall’art. 43 delle Norme.

Il 3 novembre 2017 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, D’Aprano (che ha fatto da Presidente della Commissione aggiudicatrice) chiede chiarimenti all’Ufficio Tecnico dando una «diversa valutazione interpretativa del Regolamento in vigore … in merito alla definizione dell’impianto pubblicitario proposto dalla ditta Next», riferendosi forse al progetto proposto il 2 febbraio 2017.

Con nota prot. n. 67033 del 30.11.2017 Sajeva conferma tutte le censure segnalate dalla associazione VAS: «Gli impianti pubblicitari rappresentati e descritti nell’offerta della ditta Next srl presentano estremi costruttivi e caratteristiche che li diversificano dai classici standard, che sono privi di elementi e componenti che ne danno rigidezza.

Premesso quanto sopra, se come da Lei indicato nella richiamata nota, trattasi di stendardi, si fa presente che il regolamento prevede l’esposizione di “stendardi” solo in occasione di manifestazioni, iniziative commerciali o eventi pubblici, limitatamente al periodo dell’iniziativa, per 7 (sette) giorni prima dell’inizio della manifestazione, sino a 24 ore dopo il termine: il messaggio pubblicitario non può comunque rimanere esposto per più di 90 (novanta) giorni (cfr. l’art. 10 – Caratteristiche degli Impianti – Tabella “Stendardi e bandiere”)».

Per posta elettronica certificata trasmessa il 5 dicembre 2017 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, D’Aprano (che ha fatto da Presidente della Commissione aggiudicatrice) comunica alla NEXT il diniego dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari da collocare su pali della pubblica illuminazione, motivandolo presumibilmente con il parere negativo espresso da Sajeva il 30/11/2017.

Con nota del 7 dicembre 2017 il Segretario Generale del Comune di Nettuno,. Alberto Vinci risponde alla associazione VAS facendo presente che «il procedimento si è concluso con un diniego di autorizzazione in virtù del parere negativo espresso dall’Ufficio Tecnico comunale» competente.

Con nota del 20 dicembre 2017 il Segretario Generale Dott. Alberto Vinci fa sapere a VAS che «relativamente alla procedura che ha concluso l’iter per la selezione di un soggetto istallatore di impianti pubblicitari, si rammenta che la Giunta è organo di indirizzo e non organo gestionale».

In allegato alla suddetta nota è stato allegato il referto del nucleo di Polizia Locale del 19.12.2017 con cui viene fatto sapere al riguardo che il «servizio non è in grado di fornire informazioni su eventuali azioni intraprese dall’area comunale di competenza».

Si mette in grande risalto che il suddetto referto è stato sottoscritto anche dal Maggiore Franco Poalini, che ha fatto parte della Commissione che ha aggiudicato il bando alla NEXT.

Con nota prot. n. 1 del 12 gennaio 2018 VAS ha replicato nel seguente modo: «Stando alle notizie fin qui fornite “il procedimento si è concluso con un diniego di autorizzazione in virtù del parere negativo espresso dall’Ufficio Tecnico comunale” competente: questa associazione aveva chiesto “di sapere quale sia questo Ufficio Tecnico e con quale motivazione abbia espresso parere negativo”, “quale sia precisamente l’Ufficio che ha deciso il diniego dell’autorizzazione ad istallare questa particolare forma di affissione pubblicitaria” ed infine di far conoscere “più specificatamente le forme ed i modi con cui si sarebbe concluso questo procedimento, che a giudizio di questa associazione dovrebbe essere formalizzato con apposita deliberazione della Giunta comunale con l’annullamento motivato del bando da lei stessa voluto».

Senza rispondere a nessuno dei tre suddetti quesiti, il Segretario Generale ed il Dirigente della Polizia Locale hanno genericamente rammentato che «la Giunta è organo di indirizzo e non organo gestionale».

Infatti proprio l’indirizzo di dare avvio alla procedura di selezione pubblica è stato deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017, cui dovrebbe spettare per deduzione logica anche l’indirizzo di annullare o comunque di fare annullare, l’esito del bando che si è aggiudicato la S.r.l. “Next”, motivandone le ragioni.

Il 15 febbraio 2018 la S.r.l. NEXT ha depositato il ricorso al TAR con cui ha chiesto l’annullamento previa sospensiva della nota del 5 dicembre 2017 del diniego dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari comunicato con la nota del 5 dicembre 2017, nonché «di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, e/o comunque connesso, presupposto o coordinato con l’atto impugnato, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota dell’Ufficio Tecnico prot. n. 67033 del 30.11.2017».

Con sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018 la Seconda Sezione Bis del TAR del Lazio ha accolto il ricorso della NEXT ed ha annullato «il provvedimento impugnato, mandando all’Amministrazione Comunale di riesaminare l’istanza della ricorrente secondo i principi suindicati»: è stata riconosciuta la violazione dell’art. 10 Bis della legge nm. 241/1990, ai sensi del quale «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda».

Tanto nella nota del Segretario Generale del 9 febbraio 2018 quanto nella allegata relazione di servizio del nucleo di Polizia Locale del 30 gennaio 2018 non si fa alcun cenno al riguardo e quindi non si dà risposta alla richiesta di precisare quale sia l’organo gestionale cui spetterebbe l’annullamento del bando con specifico atto formale.

«Risulta a questa associazione che la Next S.r.l. ha fatto ricorso al TAR contro il Comune di Nettuno, impugnando il parere negativo espresso dal competente Ufficio Tecnico comunale: il Comune di Nettuno dovrà quanto meno motivare nell’ambito di tale procedimento le ragioni di un parere acquisito dopo l’aggiudicazione del bando e formalizzarne in qualche modo il suo annullamento, fornendone le ragioni».

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 5 maggio 2018 su “Controcorrente.Name”)

 

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