Osservazioni di VAS al procedimento di approvazione del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica

 

OSSERVAZIONI DI METODO

Per il completamento di una vasca ad uso natatorio situata all’interno della struttura sportiva denominata “Circolo del Tennis Acquasanta”, situata all’interno del Parco dell’Appia antica in Roma, Il 3 gennaio 2011 è stata presentato domanda di rilascio del nulla osta che l’Ente Parco ha rigettato in forza della “misure di salvaguardia”.

Il 23 febbraio 2016 la società che gestisce “Circolo del Tennis Acquasanta” ha sollecitato i competenti uffici regionali, invitandoli a completare il procedimento di approvazione del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica, fermo da ben 13 anni, senza ottenere risposta alcuna: ha allora fatto ricorso al T.A.R. per impugnare l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione regionale.

Con Sentenza n. 2032 del 6 febbraio 2017  la Sezione Seconda Quater del T.A.R. ha ordinato alla Regione Lazio, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, di completare il procedimento di approvazione del Piano di assetto del Parco dell’Appia Antica entro il termine di giorni 180 (centoottanta) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

In data 18 settembre 2017 la società che gestisce “Circolo del Tennis Acquasanta”  ha chiesto la nomina di un commissario ad acta allegando l’inottemperanza della Regione Lazio all’ordine del T.A.R. imposto con la sentenza n. 2032/2017.

Con nota del 21 maggio 2018 la Regione Lazio «ha comunicato l’avvenuta recente adozione di una nuova Decisione della Giunta Regionale in data 24 aprile 2018, recante la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del piano in questione, ribadendo tuttavia che non è possibile allo stato formulare previsioni in ordine alla tempistica dell’iter di approvazione finale in sede consiliare»: «ha evidenziato i profili di complessità dell’ipotesi di un’approvazione a stralcio, pur non ravvisando ipotesi di contrarietà alla legge».

Alla stato attuale la Sezione Seconda Quater «ritiene che non sussistano elementi tali da far ritenere che il procedimento stia per concludersi» e che «in particolare deve considerarsi che detta conclusione può ritenersi a tutti gli effetti verificata solamente con l’ultimazione della fase di trattazione consiliare e quindi con l’approvazione del piano da parte del consiglio regionale, che non risulta essere ancora intervenuta» per cui «il commissario ad acta provvederà, su richiesta di parte, entro il successivo termine di giorni novanta dalla nomina, ad adottare gli atti esecutivi della sentenza n. 2032/2017 di questo Tribunale in luogo della Regione Lazio»: «in particolare il medesimo dovrà verificare in via prioritaria la praticabilità di un’approvazione a stralcio riguardante l’area di interesse dell’odierna ricorrente».

Con Ordinanza n. 5786 del 24 maggio 2018  la Sezione Seconda Quater del T.A.R. del Lazio ha quindi disposto «quale commissario ad acta il titolare della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con facoltà di delega in favore di un dirigente o funzionario competente, perché provveda, su richiesta di parte, entro il successivo termine di giorni sessanta dalla nomina, ad adottare gli atti esecutivi della sentenza n. 2032/2017 di questo Tribunale in luogo della Regione Lazio».

Ciò nonostante, l’11 giugno 2018 l’Assessore all’Ambiente Enrica Onorati è intervenuta alla seduta della VIII Commissione Consiliare permanente per invitarla ad iniziare a lavorare sulla Proposta di deliberazione consiliare n. 10 a partire dal successivo 18 giugno, perché «altrimenti, ci penserà il commissario ad acta»: questo comportamento dimostra in che misura la Regione Lazio  tiene in considerazione il rispetto dell’Ordinanza n. 5786/2018 del T.A.R. del Lazio.

Il 18 giugno 2018 la VIII Commissione ha iniziato l’esame della  Proposta di deliberazione consiliare  n. 10 del 3 maggio 2018, tentando «così di accelerare l’iter di approvazione del Piano d’assetto del Parco dell’Appia Antica entro il termine perentorio di novanta giorni stabilito, lo scorso 24 maggio, dal Tar del Lazio tramite ordinanza» perché «decorsi tali termini, il commissario ad acta nominato dal tribunale procederà in modo autonomo all’adozione dell’atto in sostituzione della Regione.» 

«C’è ancora tempo, dunque, per formulare emendamenti e proposte. Ma il programma di lavoro annunciato dal presidente della Commissione, Valerio Novelli, si prospetta già serrato e a tappe forzate, a partire dalle audizioni con tutti i soggetti interessati, calendarizzate già per le giornate del 25 e del 26 giugno.»

Alla seduta del 25 giugno 2018 non sono state invitate tutte le associazioni ambientaliste, tra cui in particolare “Verdi Ambiente e Società” (VAS).

In luogo della programmata seduta del 26 giugno 2018, con un messaggio di posta elettronica indirizzato soltanto al WWF Lazio, al “Laboratorio Carte in Regola” ed a “Salviamo il Paesaggio” il 25 giugno 2018 la Segreteria Amministrativa della VIII Commissione ha invitato «presentare osservazioni (tramite mail:  VIIIcommissione-cons@regione.lazio.it)  entro giovedì 26 giungo 2018 ore 16,00»

A seguito delle proteste la segreteria scusandosi ha fatto sapere  che va bene inviare le osservazioni al Presidente anche fino al 17 giugno 2018: i membri della VIII Commissione avrebbero tempo per gli emendamenti fino a lunedì 2 luglio o martedi 3 luglio 2018.

 OSSEVAZIONI DI MERITO

1 – Violazione del comma 5 bis dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997: obbligo di aggiornamento del Piano di Assetto – Il Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica è stato adottato con deliberazione n. 17 del 29 luglio 2002: a meno di un anno di distanza, con il comma 17 dell’art. 3 della legge regionale n. 10 del 2 aprile 2003 è stato aggiunto all’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 il seguente comma 5 bis:  «Il piano dell’area naturale protetta è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del piano si provvede secondo le procedure previste dal presente articolo per la sua adozione ed approvazione».

Il tono ordinatorio (e non discrezionale) della suddetta disposizione avrebbe dovuto comportare l’obbligatorio aggiornamento fin dal mese di agosto del 2012 del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica che a quel momento giaceva presso la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile a cui era stato trasmesso assieme alle controdeduzioni con nota prot. n. 793 del 13 marzo 2003.

A quello stesso momento risultava già approvato da 2 anni il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” (con deliberazione del Consiglio Regionale n. 70 del 10 febbraio 2010) che rendeva ancor più urgente ed indifferibile l’aggiornamento del Piano di Assetto, ignorato invece tanto dalla Regionale Lazio quanto dallo stesso Ente Parco dell’Appia Antica anche perché commissariato dal 12 agosto del 2010.  

2 – Violazione della Circolare prot. 44962 del 19 febbraio 2010: esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)Nelle premesse della proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 3 maggio 2018 è riportato il seguente “CONSIDERATO”:

Si fa presente al riguardo che non risulta essere stata annullata la Circolare prot. n. 44962 del 19 febbraio 2010, l’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio ha dettato a tutti gli Enti di gestione delle aree naturali protette del Lazio il rispetto della seguente procedura. 

Ne deriva che le “misure per il monitoraggio ambientale” del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica spettano al Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione che le deve adottare nell’ambito dell’obbligatorio aggiornamento decennale del Piano di Assetto.

3 – Violazione del comma 6 dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997: applicabilità di Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) in deroga ai Piani Paesistici

Nel voto n. 243/l espresso il 6 ottobre 2016 il  Comitato Regionale per il Territorio  elenca «le rilevanti modifiche del quadro legislativo e pianificatorio da assumere a riferimento per l’attività istruttoria», facendo sapere in particolare che:

Con le leggi regionali citate è stato aggiunto al 1° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 il seguente comma 1 bis: «1 bis. Nelle zone di cui al comma 1, lettera f), ad esclusione delle zone di riserva integrale, sono consentiti:

a) gli interventi di cui all’articolo 8, comma 3, lettera q), numeri 1), 2), 3), 4) e 4bis); 
b) le attività e gli interventi di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d);

b bis) previo nulla osta dell’ente di gestione di cui all’articolo 28, la realizzazione di strutture amovibili (pergolati, gazebi, pergotende e palloni pressostatici) che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture sono da ricollegarsi ad uso temporaneo, e comunque non superiore a 6 mesi consecutivi nell’arco dell’anno solare, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione;

Il piano dell’area naturale protetta è redatto a cura dell’ente di gestione, con l’assistenza dell’Agenzia regionale per i parchi, ed è adottato e trasmesso alla Regione entro nove mesi dall’insediamento degli organi dell’ente di gestione.»

In questa sede interessa il richiamo alla lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 che testualmente recita: «All’interno della zone A … sono consentite:

d) le attività agricole, le attività connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e gli interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 31, dalla l.r. 38/1999 e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), nonché gli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali, fatte salve le finalità di tutela della presente legge e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991».

Il 2° comma del richiamato art. 18 della legge regionale n. 24/1998 a sua volta dispone che «gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all’approvazione, da parte dell’organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate nella l.r. 38/1999 e sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30».

Nelle premesse della Proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 3 maggio 2018 è riportata la seguente annotazione:

L’Area Legislativa della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità non ha tenuto conto che la derogabilità consentita dal 2° comma dell’art. 18 della legge regionale n. 24/1998 appare in violazione del 6° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 che dispone testualmente: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti.» 

Il 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che «le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali», con la precisazione che «per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.»

Ne deriva in conclusione che sarebbe illecita una integrazione del Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica che  consenta la realizzazione di P.U.A. in deroga al P.T.P. n. 15/12 ed al P.T.P.R.. 

4 – Violazione del n. 3) della lettera f) del 1° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997: zone di protezione

Nel voto n. 243/l espresso il 6 ottobre 2016 il  Comitato Regionale per il Territorio  dà la seguente indicazione.

 

Si fa presente che la zona 3 del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica, così come adottato nel 2002, è la “Zona di protezione” (aree eminentemente agricole) suddivise in due sottozone dove non è consentito il turismo rurale:

Zone 3.1 – Aree agricole a prevalente contenuto archeologico e paesaggistico (corrispondenti alle antiche tenute agricole)

Zone 3.2 – Aree a prevalente uso agricolo, dove è possibile realizzare nuove costruzioni per la conduzione agricola biologica (anche tramite P.U.A. in deroga ai Piani Paesistici).

Oltre alla violazione del 6° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997, di cui si è già detto, si mette in evidenza che il 2° comma dell’art. 12 della legge quadro sulle aree naturali protette n. 392 del 6 dicembre 1991 stabilisce che nelle zone di protezione «sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 31 della citata legge n.457 del 1978», vale a dire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo, per cui non sono consentiti interventi di nuova costruzione.

La suddetta disposizione è stata integralmente recepita al n. 3 della lettera f) del 1° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

Ne deriva che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica non possono consentire nuove costruzioni in entrambe le sottozone 3.

Lo stesso divieto di nuove costruzioni vale anche per le riserve generali orientate «nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti» e sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria: anche tale disposizione è stata integralmente recepita al n. 2 della lettera f) del 1° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

Ne deriva a maggior ragione che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica non possono consentire nuove costruzioni nelle zone 2 di “Riserva Generale”.

5 – Violazione del 4° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004: mancato corretto adeguamento  per Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica alle prescrizioni del P.T.P. n. 15/12 

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 70 del 10 febbraio 2010 ha approvato il Piano Territoriale Paesistico n. 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”: per un caso come questo di approvazione di un PTP ad 8 anni di distanza dalla adozione di un Piano di Assetto si applica il seguente disposto del 4° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004:  «I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.»

Si mette in evidenza che in luogo dell’Ente Parco dell’Appia Antica (anche perché a quel momento commissariato) è stata la Direzione regionale territorio e urbanistica della Regione Lazio che con nota prot. 16630 del 5 marzo 2012 ha chiarito di avere provveduto ad apportare le modifiche ed integrazioni finalizzate a rendere il Piano compatibile con il sopravvenuto Piano territoriale paesaggistico 15/12.

In sede di approvazione del Piano di Assetto la Regione Lazio ha poi ritenuto di seguire la procedura dettata al 5° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, secondo cui  «la regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo».  

 

La suddetta nota del MIBACT precisa i motivi di una tale decisione nel seguente modo.

 

Ad un esame più specifico per il P.T.P. n. 15/12 risultano i seguenti dati.

 

Ad un confronto con la zonizzazione del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica risulta quanto segue.

Dal confronto emerge come le sottozone di tutela individuate dal P.T.P. n. 15/12, se correttamente recepite, dovrebbero comportare un adeguamento della zonizzazione e delle corrispondenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica.

Ma le obiezioni del MIBACT vanno oltre il mancato corretto adeguamento del Piano di Assetto al P.T.P. n. 15/12, perché esprimono tutte le perplessità anche riguardo ai P.U.A. in deroga ai Piani Paesistici di cui si è già detto in precedenza.

La direttrice della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Caterina Bon Valsassina, arriva a comunicare la seguente conclusione.

 

In conclusione, il Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica non può essere approvato nelle forme e nei modi voluti dalla Giunta Regionale del Lazio, perché presenterebbe diversi vizi di legittimità che sarebbe il MIBASCT per primo a rilevare. 

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS)

 

  

 

Roma, 26 giugno 2018

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