Lazio, per costruire nelle aree protette basterà silenzio-assenso della Regione. Verdi: “Preludio alla cementificazione”

 

Marco Vincenzi

Approvare i nuovi piani di assetto delle aree naturali del Lazio attraverso il “silenzio-assenso”.

Un’autostrada burocratica per la riorganizzazione dei parchi più importanti del territorio che potrebbe spalancare la porta a opere di edificazione al loro interno, tese alla “valorizzazione” di terreni privati.

Con la nuova norma, infatti, i provvedimenti andrebbero letteralmente a saltare la discussione democratica in Consiglio regionale, anche in presenza di “diatribe” e “controversie politiche”.

Oggetto del contendere, un emendamento al bilancio regionale, votato la scorsa settimana alla Pisana, approvato l’8 agosto dalla Commissione Bilancio guidata dal consigliere del Pd, Marco Vincenzi, e recepito a maggioranza dall’Assise regionale.

Il provvedimento va a modificare l’articolo 26, comma 4, della legge regionale 29/1997 sul piano di assetto delle aree naturali protette, dettando i tempi a Giunta, commissione e consiglio, che hanno rispettivamente, tre, tre e quattro mesi “decorsi i quali il piano si intende approvato”.

Trascorsi tre mesi dall’assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente – si legge nell’emendamento approvato – la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Aula […] Il Consiglio regionale si esprime entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano s’intende approvato”.

Ad assegnare il progetto alla commissione consiliare è la giunta regionale, che precedentemente aveva avuto 90 giorni di tempo per raccogliere i pareri esterni e formularne uno proprio.

Questi passaggi prevedono tutti il meccanismo del silenzio-assenso: in 7 mesi (commissione più consiglio) il piano potrebbe non venire mai discusso ed essere comunque approvato.

Qualche esempio concreto?

Il piano di riassetto della Tenuta regionale dell’Acquafredda prevede l’edificazione su 60 ettari di proprietà dell’Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica di circa 180.000 metri cubi “a scopo socio-sanitario” per la “valorizzazione di terreni di proprietà dell’ente ecclesiastico”.

Un intervento che qualcuno giudica al limite della legittimità vista l’impossibilità di edificare all’interno delle aree naturali regionali come da legge 29/1997.

Eppure, ha già iniziato il proprio iter e beneficerà della nuova norma, arrivando ad approvazione con il “silenzio-assenso” qualora non dovesse mai essere calendarizzato.

Le discussioni intorno ai piani già varati in passato avevano richiesto tempi decisamente più lunghi, come i 643 giorni fra il 2013 e il 2015 per l’approvazione del piano della Riserva Naturale Valle dei Casali o i 1260 giorni per il piano della Riserva Naturale di Monte Mario (fra il 2013 e il 2016), entrambi profondamente modificati rispetto alle proposte originali in virtù del naturale processo partecipativo.

Cosa sarebbe accaduto se fosse stata vigente la nuova norma sul silenzio assenso?

Quali piani sarebbero stati approvato?”, si domanda Angelo Bonelli, storico esponente dei Verdi e all’epoca padre della legge regionale 29/1997.

Il meccanismo del silenzio assenso potrebbe diventare il grimaldello giusto per spalancare le porte alla cementificazionenelle aree protette del Lazio”.

Sulla vicenda in Regione Lazio vi è una sorta di scaricabarile. 

IlFattoQuotidiano.it ha provato a contattare il presidente della Commissione bilancio, Vincenzi, che insieme agli altri consiglieri di centrosinistra ha approvato il provvedimento.

E’ un provvedimento del Consiglio”, ha detto velocemente, prima che la comunicazione cadesse e non rispondesse più al telefono.

Anche dal gruppo Pd del consiglio regionale siamo stati rinviati alla Commissione.

Da fonti della giunta regionale viene ribadita “l’autonomia del Consiglio, formato da persone elette e che ha avuto piena facoltà di emendare il collegato di bilancio proposto”, sebbene rimanga “la possibilità di rivolgersi alle istituzioni competenti da parte di chiunque rinvenga illegittimità o atti contrari alla legge”.

Basterà a limitare le eventuali speculazioni?

 

(Articolo di Vincenzo Bisbiglia, pubblicato con questo titolo sul sito online del quotidiano “Il Fatto Quotidiano”)

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N.B.1. “Padre” della legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 che ha dettato le “Norme in materia di aree naturali protette regionali” è stato Giovanni Hermanin, all’epoca Assessore all’Ambiente della Regione Lazio, e non certo Angelo Bonelli.

2. Il giornalista Vincenzo Bisbiglia non porta a conoscenza delle modifiche alla legge regionale n. 29/1997 che la Giunta Regionale del Lazio avrebbe voluto far approvare con la proposta di legge n. 55 del 19 luglio 2018 riguardo ai Piani di Assetto delle aree naturali protette istituite nel Lazio.

Il testo vigente del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale dispone che “entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale, l’approvazione del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute”.

La lettera c) del 1° comma dell’art. 3 della proposta di legge n. 55 del 19 luglio 2019, chiede di sostituire il periodo suddetto con il seguente: “Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute, e approva il piano, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

Viene eliminata l’acquisizione del parere congiunto della Direzione Ambiente della Regionale Lazio con il Comitato Tecnico Consultivo Regionale (C.T.C.R.), “politicizzando” del tutto il procedimento di approvazione dei Piani di Assetto.

Al riguardo la Relazione illustrativa dà il seguente chiarimento: “Con le modifiche proposte all’articolo 26 della medesima legge regionale si semplifica il procedimento di approvazione dei piani di assetto delle Aree naturali protette, prevedendo che, a valle dell’iter partecipativo che già vede il coinvolgimento degli enti locali e dei cittadini interessati, attribuisce in capo alla Giunta regionale l’approvazione definitiva dei piani, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

Viene quindi tolto al Consiglio Regionale il diritto di approvare i Piani di Assetto, lasciando solo l’obbligatorietà del parere obbligatorio, ma comunque non vincolante, della VIII Commissione Consiliare permanente per l’Ambiente.

3. La proposta di legge regionale n. 55/2018 è stata assegnata alle commissioni IV, I, V, VII, VIII, IX, X, XI E XII con richiesta anche del parere del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.), ma a pronunciarsi su di essa il 6 agosto 2018 è stata solo la IV Commissione Bilancio, che a maggioranza ha approvato una serie di emendamenti e di subemendamenti, tra cui il seguente.

 

4. C’è da far presente che la precedente Giunta Regionale aveva già tentato di far approvare per silenzio-assenso i Piani di Assetto con la Proposta di legge n. 402 del 26 ottobre 2017 concernente “Disposizioni in materia di ambiente”, che all’art. 5 prevedeva sostanzialmente l’approvazione per silenzio-assenso dei Piani di Assetto dei parchi e delle riserve naturali regionali istituite, se il Consiglio Regionale entro 90 giorni dalla data entro cui la proposta della Giunta Regionale gli viene trasmessa non si “esprime” sul relativo Piano di Assetto, di cui per legge spetta a lui deliberare la definitiva approvazione e non solo l’espressione di un “parere”. 

5. Sul piano tecnico-giuridico si fa presente che l’istituto del silenzio-assenso per l’approvazione tacita di qualunque tipo di pianificazione non è previsto dalla normativa vigente in materia, vale a dire dall’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che è relativo al “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici” e che è stato introdotto dalla cosiddetta “legge Madia” n. 127/2015, dal momento che si applica a livello endoprocedimentale solo per “l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche”, per cui – come specificato ancor più espressamente dal 1° comma dell’art. 13 della stessa legge n. 241/1990 – “le disposizioni contenute nel presente capo [tra cui rientra anche l’art. 17-bis] non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti … di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

6. Per il caso specifico non risulta essere stata rispettata, anche e soprattutto sul piano “politico”, la “imparzialità” sancita dall’art. 97 della Costituzione perché un emendamento del genere arriva in totale eccesso di potere ad esautorare di fatto la stessa sovranità del Consiglio Regionale, in violazione della lettera g) del 2° comma dell’art. 23 dello stesso Statuto della Regione Lazio, ai sensi della quale fra le funzioni al Consiglio c’è quella di “deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell’uso e dell’assetto del territorio ed i relativi piani settoriali”, quali sono per l’appunto anche i Piani di Assetto dei parchi e delle riserve naturali istituite nel Lazio.

Sul piano sempre squisitamente “politico” con una disposizione del genere si è arrivati  al paradosso che ogni consigliere regionale si dovrebbe addirittura “autopunire” per non aver contribuito a far approvare dal Consiglio Regionale un Piano di Assetto di un’area naturale protetta entro 120 giorni: si arriva per di più all’assurdo che – con una simile disposizione – il dibattito su un Piano di Assetto da approvare, se arriva a durare più di 120 giorni, anche per colpa delle lungaggini burocratiche, si dovrebbe interrompere immediatamente perché è scattato l’istituto del silenzio-assenso!

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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