RIDOTTA LA STAGIONE DI CACCIA IN TOSCANA

 

Riceviamo da Carlo Consiglio e volentieri pubblichiamo

La Giunta regionale della Toscana il 5 luglio 2018 approvava il calendario venatorio per la stagione venatoria 2018-2019, che conteneva modalità di caccia difformi dalla legge n. 157/1992 e dal parere obbligatorio dell’ISPRA.

In particolare il calendario venatorio fissava periodi di caccia per le singole specie difformi da quelli ordinati dall’ISPRA, e modalità di annotazioni sul tesserino e di conteggio delle giornate di caccia difformi da quanto prescritto dalla legge 157/1992.

Le associazioni ENPA, LAC, LAV, LIPU e WWF, assistite dall’avvocato Valentina Stefutti, ricorrevano al TAR della Toscana, chiedendo l’annullamento del calendario venatorio previa sospensione cautelare.

Con ordinanza n. 632 del 17 ottobre 2018 il TAR respingeva l’istanza cautelare di sospensione.

Le associazioni si sono appellate al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 6157/2018 della sezione terza del 13 dicembre 2018, pubblicata il 17 dicembre 2018, sospendeva parzialmente il calendario venatorio.

Il Consiglio di Stato ha osservato che la Regione, nel modificare il calendario fissato dalla legge per le varie specie, non ha rispettato l’arco temporale massimo ivi indicato, ed inoltre che il discostamento operato dalla Regione dai tempi indicati nella legge non è adeguatamente motivato, e pertanto ha modificato le date di chiusura della caccia di alcune specie. 

La caccia alle specie per le quali era stata concessa la preapertura dovrà terminare con quindici giorni di anticipo, lo stesso arco temporale previsto per le preaperture, mentre la caccia alla beccaccia dovrà essere adeguata al parere emesso dall’ISPRA, che ne pone la conclusione al 10 gennaio 2019, cioè con 21 giorni di anticipo rispetto a quanto previsto dal calendario venatorio approvato dalla Regione Toscana.

Ora la Regione Toscana deve dare esecuzione all’ordinanza del Consiglio di Stato, adeguando il calendario venatorio regionale a quanto disposto dal Consiglio di Stato.

Il mancato ricalcolo dei limiti temporali della stagione di caccia potrebbe infatti configurare l’uccisione illegittima degli animali da parte dei cacciatori, comportando così un ulteriore danno nei confronti della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato.

Un’eventualità che potrebbe costare molto cara agli amministratori inadempienti, come accaduto a giugno scorso all’ex presidente e all’ex dirigente dell’ufficio caccia della Provincia di Bolzano, condannati a pagare più di un milione di euro allo Stato per avere permesso ai cacciatori l’uccisione di animali selvatici al di fuori delle previsioni del calendario venatorio (ENPA, LAC, LAV, LIPU e WWF, 18 dicembre 2018).

 

 

calendario 2018-19

 

 

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