Parchi e edilizia, il silenzio assenso nelle aree protette “non vale”

 

Secondo una recente sentenza del TAR Campania, «il rapporto tra la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990 e quella contenuta nell’art. 13, comma 1, della l. n. 394/1991 (secondo cui “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente Parco … il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla richiesta … decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”), va letto nel senso di annettere prevalenza alla prima e di escludere, quindi, l’operatività del silenzio assenso sulle richieste di nulla osta del competente Ente Parco nell’ambito dei procedimenti abilitativi edilizi».

Insomma, nelle aree protette il silenzio assenso non vale.

Tutto nasce da un ricorso presentato nel 2013 contro l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino e il Comune di Centola (non costituito in giudizio) per un parere sfavorevole su un permesso di costruire, attraverso un recupero di un rudere ricadente in zona B1 (di tutela orientata) del Parco Nazionale del Cilento e CIRA 1 del Piano territoriale paesistico Cilento Costiero del 1997, perché avrebbe violato quanto consentito dal Piano del Parco.  

In particolare, “lo stato di rudere documentato dal rilievo dello stato di fatto, dalle fotografie e dalla documentazione allegata alla richiesta di nulla osta – recitava la nota del 30 aprile 2013, prot. n. 6940 – consente una ricostruzione filologica del manufatto soltanto in pianta.

Non vi è nessun elemento architettonico che lasci presupporre l’altezza originaria della linea di colmo e/o di gronda del manufatto, nessun elemento documentato o documentabile consente pertanto la ricostruzione del volume e della sagoma dell’edificio originario.

A tali condizioni l’intervento di restauro e risanamento conservativo, consentito in zona B1 come possibilità estrema non risulta possibile in quanto gli interventi edilizi necessari al ripristino della funzionalità del manufatto sono ben più consistenti di quelli descritti dalla lett. c dell’art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001”.

Per il ricorrente, dopo la domanda di permesso di costruire si sarebbe formato per silenzio assenso per decorso del termine dopo la presentazione di ulteriore documentazione richiesta dal Parco.

Non contento, il richiedente impugnava anche  il parere sfavorevole della Soprintendenza all’autorizzazione paesaggistica presentata, in base al quale il  Comune di Centola aveva rigettato l‘istanza di autorizzazione

L’intimato Ministero per i beni e le attività culturali si costituiva in resistenza al ricorso.

Non si costituiva, invece, in giudizio il Comune di Centola.

Secondo il ricorrente, «il nulla osta dell’Ente Parco si sarebbe formato per silenzio assenso per decorso del termine all’uopo previsto dall’art. 13 della l. n. 394/1991».

Ma il TAR ricorda che «l’art. 20 della l. n. 241/1990, mentre al comma 1 prevede che, “fatta salva l’applicazione dell’art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide”, al comma 4 precisa che “le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale”» e aggiunge che «il rapporto tra la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990 e quella contenuta nell’art. 13, comma 1, della l. n. 394/1991 (secondo cui “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente Parco … il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla richiesta … decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”), è stato chiarito dalla giurisprudenza nel senso di annettere prevalenza alla prima e di escludere, quindi, l’operatività del silenzio assenso sulle richieste di nulla osta del competente Ente Parco nell’ambito dei procedimenti abilitativi edilizi».

Infatti, una sentenza del 2013 del Consiglio di Stato su una questione analoga ha stabilito che «il Collegio è dunque chiamato a stabilire se, come sostiene l’appellante, nel conflitto tra la norma contenuta nell’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990 (come sostituita dalla l. n. 80/2005) e la disposizione dell’art. 13 della l. n. 394/91, sarebbe quest’ultima, in quanto norma speciale, a dover prevalere su quella generale sopravvenuta o, al contrario, … debba darsi prevalenza alla prima.

Alla questione deve darsi esito … muovendo dal rilievo per cui entrambe le norme hanno la medesima natura procedimentale e vengono a disciplinare lo stesso istituto operante in materia edilizia-ambientale; resta, infatti, escluso che tra esse possa configurarsi un rapporto di specialità, poiché questo presuppone un certo grado di equivalenza tra norme a confronto, ma che non può spingersi sino alla sostanziale identità tra le due discipline in contrasto.

In questo secondo caso, il prospettato conflitto tra due disposizioni, che, seppur con esiti opposti per l’istante, disciplinano il medesimo istituto procedimentale del silenzio assenso, deve quindi essere risolto alla luce della successione nel tempo tra due norme generali e pertanto secondo il principio per cui la legge posteriore abroga la legge anteriore con essa incompatibile (arg ex art. 15 cod. civ.)» e prosegue affermando che «non si può far ricorso al principio di specialità che postula l’equivalenza tra le norme stesse, ma deve necessariamente applicarsi il criterio cronologico, in base al quale la legge successiva prevale su quella precedente.

Ciò considerato, è evidente che l’intervento dell’art. 20 della l. n. 241/90, come successivamente modificato, determina che il regime del silenzio assenso non trovi applicazione in materia di tutela ambientale, con la conseguenza che il diniego di nulla osta, pur sopravvenuto oltre il termine fissato dalla legge precedente, risulta pienamente legittimo in quanto emesso in forza di potere non consumatosi – in quanto esplicato nella vigenza della nuova legge – ed il cui esercizio, dunque, non presupponeva l’annullamento in autotutela di un precedente silenzio assenso, viceversa inesistente».

Tornando alla recente sentenza del Tar Campania, non ritiene valida neanche la tesi secondo la quale «dalla documentazione esibita nel corso dell’instaurato procedimento abilitativo (piante catastali risalenti al 1989; perizia giurata del tecnico all’uopo incaricato; atti pubblici notarili) sarebbero state ricavabili la sagoma e la consistenza planovolumetrica dell’edificio originario» e ricorda i  puntuali rilievi dell’Ente Parco: «Lo stato di rudere documentato dal rilievo dello stato di fatto, dalle fotografie e dalla documentazione allegata alla richiesta di nulla osta consente una ricostruzione filologica del manufatto soltanto in pianta. Non vi è nessun elemento architettonico che lasci presupporre l’altezza originaria della linea di colmo e/o di gronda del manufatto, nessun elemento documentato o documentabile consente pertanto la ricostruzione del volume e della sagoma dell’edificio originario».

Insomma, non si trattava di un  rudere  da restaurare, ma di ammassi di pietre.

Quindi il ricorso è infondato prima di tutto perché non si sarebbe potuto sapere come e quanto ricostruire.

Inoltre, non esiste nessun possibile silenzio assenso perché quanto richiesto non poteva essere realizzato né secondo  il Piano del Parco né per il Piano territoriale paesistico Cilento Costiero.

La sentenza del TAR aggiunge che «pur essendo distinte le forme di tutela apprestate dall’ordinamento (in primis, tramite prescrizione di appositi titoli abilitativi) e pur essendo, quindi, distinte le competenze attribuite agli organi preposti al rispettivo esercizio, unico è il bene nella specie protetto, e cioè il territorio, riguardato dalle sue varie angolazioni (urbanistica e paesaggistica); con la conseguenza che i singoli valori salvaguardati finiscono inevitabilmente per intrecciarsi tra loro e per condizionare il sindacato delle rispettive autorità tutorie.

Nel caso in esame, la valutazione della Soprintendenza non avrebbe potuto, quindi, rimanere avulsa dal profilo urbanistico-edilizio valorizzato dal provvedimento impugnato, inscindibilmente connesso e, anzi, logicamente pregiudiziale rispetto a quello di ‘merito paesaggistico’, non essendo, cioè, in radice predicabile la compatibilità paesaggistica per un’attività edilizia non consentita nell’area di relativa localizzazione dallo strumento pianificatorio di settore (p.t.p. Cilento Costiero)».

Perciò, il ricorso è infondato ed è stato dichiarato improcedibile.

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 28 dicembre 2018 sul sito online “greenreport.it”)

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N.B. – Oltre alla Giurisprudenza citata nell’articolo, in tema di silenzio-assenso che non si forma più per i nulla osta degli Enti Parco si è pronunciato il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza n. 9 del 24 maggio 2016.

 

Sentenza del Consiglio di Stato n 9 del 2016

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