Alberto Abrami Quando entrò in vigore, nel 2001, la legge costituzionale n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione, pochi si resero conto che l’agricoltura e le foreste non erano più materie di rilevanza statale, ossia nazionale, ma rilevavano soltanto a livello di Regione. Le Regioni, infatti, acquisivano, in conseguenza delle riforma, la competenza esclusiva in tali materie e, rispetto ad esse, non si poteva più parlare di uno Stato regionalizzato, come era stato concepito nella Carta Costituzionale del 1948, ma di uno Stato federale.( 1) Un’attribuzione di competenze che non poteva non preoccupare, basti pensare che nei rapporti con l’Unione europea la titolarità appartiene allo Stato che si fa garante della collettività nazionale, sicché si poté affermare che si era compiuta una sorta di rivoluzione costituzionale: con la conseguenza che i soggetti direttamente interessati alla politica comunitaria diventavano i vari Assessori regionali e non più il Ministro dell’agricoltura e foreste. Dobbiamo aggiungere che la competenza acquisita dalle Regioni in materia di agricoltura e foreste – ma non solo in questa materia- non era una attribuzione diretta, ma era la conseguenza di un totale ribaltamento della volontà del Costituente del 1948, che aveva previsto l’appartenenza di una serie di materie, tassativamente individuate, alle Regioni, mentre ogni altra materia non compresa nell’elenco previsto dall’art. 117 della Costituzione, era da ritenersi di competenza statale. Questo ribaltamento di volontà legislativa lo si rinviene nella formulazione della nuova Costituzione, per cui ogni materia che non sia espressamente attribuita allo Stato, diviene di competenza residuale esclusiva della Regione. E l’agricoltura, come le foreste, non sono attribuite allo Stato, né a livello di competenza esclusiva , né a livello di competenza concorrente, sicché devono ritenersi di competenza regionale. Di tale condizione costituzionale lo Stato sembrò, tuttavia, non tenerne conto: incontrando però l’opposizione delle Regioni […]