Camion bar, lite nel M5S sul cavillo salva Tredicine

 

La prima reazione è stata quella di sgranare gli occhi, poi si è proceduto con una seconda lettura per confutare ogni dubbio ma l’errore non si è trovato.

Quindi la conclusione: «Ma che hanno presentato in Regione?».

Se lo chiede ancora il consigliere grillino (e presidente della commissione Commercio in Comune) Andrea Coia, di fronte ai due emendamenti alla proposta di legge regionale sul Testo unico del commercio, firmati dalle colleghe regionali Roberta Lombardi e Francesca De Vito, che puntano a tutelare i camion bar. 

Il cortocircuito politico scatta in un istante: se da una parte, infatti, la sindaca promette l’allontanamento dal Centro di altri 47 mini-torpedoni (seguendo in questo la strada intrapresa dalla giunta Marino) due rappresentanti di M5S in Regione remano dalla parte opposta.

E da Palazzo Senatorio parte l’avvertimento: «Devono ritirarli subito».

Sul motivo che ha spinto la Lombardi e la De Vito a schierarsi dalla parte dei mini-furgoncini che vendono bibite e gelati, Coia una risposta convincente ancora non l’ha trovata.

«Certo è – tiene a sottolineare – questi emendamenti mal si sposano con la linea del Campidoglio».

 Anzi, creano più di qualche problema politico.

LE PROPOSTE

Di cosa parliamo?

Delle due proposte che le consigliere regionali hanno presentato per la modifica dell’articolo 33 del nuovo testo Unico.

Nel dettaglio, il primo emendamento punta a sostituire per intero l’articolo (che nella proposta di legge riconosce come attività tradizionali solo gli urtisti) con il seguente testo: «Rientrano nel comma 2 lettera c le attività di commercio su area pubblica tradizionali da almeno cinquant’anni quali rivenditori di souvenir (c.d. urtisti), bibite e gelati, caldarroste, libri, frutta fresca, granite (c.d. grattachecche) svolte continuativamente in modo documentabile dai medesimi soggetti, loro discendenti, eredi o aventi causa».

Quindi camion bar come bene tradizionale di Roma.

A questo si aggiunge il secondo emendamento che punta, invece, a reintrodurre sostanzialmente il principio di equivalenza per lo spostamento dei mini-torpedoni garantendo loro in caso di traslochi la stessa zona di lavoro.

«I criteri e le modalità per disporre l’eventuale spostamento delle attività tradizionali, con l’accordo degli interessati, nel medesimo ambito, mantenendo la qualifica di attività tradizionale».

Ecco che le promesse della sindaca rischiano di crollare come un castello di carte perché se gli emendamenti venissero accolti e votati in Consiglio prima dell’autunno, con una maggioranza che ha già promesso battaglia ma che conta su numeri risicati, il Comune nell’ultimo riordino promesso, si troverebbe con le mani legate.

«Non so come si sia pervenuti alla formulazione degli emendamenti (il primo casualmente uguale a un suggerimento portato in Regione da Alfiero Tredicine in qualità di presidente Apre Confesercenti lo scorso novembre ndr) commenta Coia so che noi non ci ritroviamo in questi testi e abbiamo chiesto di valutare l’opportunità di ritirarli».

La risposta?

«Pare conclude Coia che ci stiano ragionando».

Il Comune lunedì presenterà le analisi del Tavolo del Decoro sugli ambiti dove ancora insistono i camion bar che risultano incompatibili con il decoro della città.

L’assessore al Commercio, Carlo Cafarotti, dovrà poi portare in Giunta una delibera che acquisisce i risultati del Tavolo e dà mandato al dipartimento Attività produttive e ai Municipi (soprattutto I e II) di procedere con la ricerca delle postazioni alternative dove spostare i 47 camioncini.

Solo alla fine di questo percorso si potrà procedere con le delocalizzazioni.

Il rischio però è che in Regione venga approvato prima il nuovo Testo Unico e se quegli emendamenti alla fine venissero accolti per il Campidoglio sarebbe un problema giacché una legge regionale delimita il quadro dentro cui un Comune può muoversi.

Una vera débacle.

Portata a termine per giunta dallo stesso Movimento 5 Stelle.

(Articolo di Camilla Mozzetti, pubblicato con questo titolo il 7 aprile 2019 su “Il Messaggero”)

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L’art. 7-bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (emanato con D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004) riguarda le “Espressioni di identità culturale collettiva“ e dispone testualmente:

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10”.

Dal 1980 il Centro Storico di Roma è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

Il successivo art. 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio detta la disciplina dell’Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali nel seguente modo:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione.

1-ter.  Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico

L’art. 33 della proposta di legge regionale concernente il “Testo Unico del Commercio”, che la Giunta Regionale ha approvato il 12 giugno 2018 e che è tuttora in discussione, riguarda “Locali e botteghe storiche”, all’interno delle quali fa rientrare anche le “attività tradizionali” ed in particolare gli “urtisti”.

Il 1° comma dispone testualmente:

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), promuove, anche in collaborazione con i comuni, iniziative volte alla valorizzazione dei locali e delle botteghe storiche e alla salvaguardia delle attività economiche, commerciali e artigianali svolte a livello tradizionale sul territorio, anche mediante particolari forme di sostegno.

Nella malaugurata ipotesi che il Consiglio Regionale approvasse un tale testo, o che addirittura includesse anche i camion bar fra le attività tradizionali, il Comune di Roma dovrà pur sempre rispettare quanto dispone il comma 1-ter dell’art. 52 del del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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