Legge Sblocca-cantieri: sintesi delle modifiche al Testo Unico Edilizia

 

Le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia (TUE) con la legge n. 55/2019, che ha convertito il dl n.32/2019 (cd. “sblocca cantieri), sono poche e modeste, incentrate soprattutto in tema di costruzioni/lavori in zone sismiche, con particolare attenzione agli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

In buona sostanza:

– 5, co, 1, lettera b), DL n. 32/19 – Norme in materia di rigenerazione urbana – integrazioni all’art. 2-bis, del dPR 6 giugno 2001, n. 380,

– 3, co. 1, DL n. 32/2019 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche- modifiche agli articoli sotto citati,

– 3, co. 2, DL n. 32/2019 – Il Ministero definisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 32/19, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma1, nonché le varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93.

Di particolare interesse è l’articolo 2-bis del dPR n. 380/2001 che interviene sulle disposizioni disciplinate dal DM n. 1444/1968, e nello specifico quelle parti che riguardano la distanza tra fabbricati.

Non viene stabilito l’obbligo di adottare deroghe al DM citato per le regioni e province autonome, ma data un’interpretazione per cui le distanze tra fabbricati previste dall’art. 2, co. 1 e 2 del DM 1444/68, si devono applicare obbligatoriamente alle zone di nuova espansione (zone C).

In tutte le altre zone ogni ente, senza l’azione intermedia di recepimento della regione e province autonome, potrà decidere quale disciplina applicare.

Un caso significativo – spesso ricorrente – è rappresentato dagli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio, consentita nel rispetto delle distanze “legittimamente” preesistenti, purché venga assicurata la “coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito come quello demolito, nei limiti dall’altezza massima di questo ultimo”.

Le regioni e le province autonome possono introdurre deroghe – non obbligatorie – alle distanze previste dal DM citato, con la possibilità di prevedere quindi distanze inferiori per le demolizioni e ricostruzioni.

Ma questa “decisione” – da parte delle regioni e province autonome – può essere impugnata per manifesto contrasto costituzionale che il Governo, pare non abbia voluto “consapevolmente” introdurre nel testo della legge.

E’ ben nota la posizione di tutta la giurisprudenza amministrativa e civile sulla questione, laddove prescrive la distanza di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti.

Ricordo solo che l’art. 136 del dPR 380/2001 ha mantenuto in vigore l’art. 41-quinquies, commi 6, 8 e 9 della legge 1150/1942, per cui in forza dell’art. 9 del DM 1444 del 1969 la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e di edificio antistanti è quella che tutti i comuni sono tenuti ad osservare, ed il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione anche in presenza di norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere automaticamente inserita nel PGT al posto della norma illegittima.

Le altre novità riguardano tutte le semplificazioni amministrative per interventi edilizi in zone sismiche ed il particolare:

– 65 – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica,

– 67 – Collaudo statico,

– 93 – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche,

– 94-bis – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

Tutte le modifiche introdotte alle norme vigenti sopra citate mirano alla semplificazione delle azioni amministrative per interventi edilizi in zone sismiche, in tema di procedure, nelle varie fasi, in relazione all’importanza delle opere in c.a., normale, precompresso ed a struttura metallica.

Un passo indietro è costituito dalla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (nuovo ar. 94-bis, dPR n. 380/01).

Secondo tale norma, infatti, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche, sono disciplinati allo stesso modo sia che rientrino nella zona di media sismicità (zona 2) che nella zona 3.

Questo significa che, mentre prima, secondo la LR n. 33/2015, nei comuni classificati in zona simica 3, c’era l’obbligo dell’autorizzazione di cui all’art. 5 stessa LR, solo nei casi di sopraelevazione degli edifici esistenti, ora tutti gli interventi ristrutturativi, di adeguamento o miglioramento sismico, non potranno presentare ai comuni l’attestazione di deposito del progetto, ma dovranno dotarsi dell’autorizzazione preventiva.

E’ stabilito inoltre, per interventi di minore o privi di rilevanza per la pubblica incolumità, che il collaudo possa essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione.

Sempre in tema di costruzioni in zone sismiche, il DL n. 32/2019, convertito in legge n. 55/19, interviene sulla modifica dei lavori e presentazione e deposito, nonché sulla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, individuandoli:

1. interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità e relativi titoli abilitativi,

2. interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità e relativi titoli abilitativi,

3. interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità e relativi titoli abilitativi,

E’ stato stabilito (co. 2, art. 3, DL n, 32/2019), che vengano definite le “Linee Guida” entro 60 giorni, ovvero il 15 agosto 2019, che dovranno toccare i seguenti argomenti:

– varianti per interventi edilizi “rilevanti”,

– inizio lavori per interventi edilizi “di minore rilevanza”,

– inizio lavori per interventi edilizia “privi di rilevanza”,

– inizio lavori per interventi edilizi rientranti nell’AEL, compreso i casi in cui siano previsti in zone a vincolo paesaggistico (autorizzazione paesaggistica semplificata).

Allo SUE sono attribuiti i compiti e le funzioni di controllo, osservanza e gli adempimenti riguardanti la suddetta normativa, fermo restando il rispetto della disciplina in vigore fino al 15 giugno 2019, per le pratiche già depositate a quella data.

Dopo il 15 giugno 2019, tutti gli atti riguardanti le modifiche introdotte in tale materia, dovranno seguire l’iter amministrativo della nuova disciplina.

In definitiva:

– l’art. 5, L. n. 55/19 può avere un’incidenza significativa in materia di disposizione edilizia e regolamentare, qualora attuato,

– il resto non ha nessun rilievo sulla stessa materia, se non legata all’iter procedurale che si propone di semplificare gli obblighi e gli adempimenti a favore degli utenti e dei professionisti e dei RUP in seno allo SUE.

Tutto quanto sopra non incide, pertanto, sulle norme regolamentari in sede di formazione e di adozione/approvazione.

Fonte: ANCE Brescia

 

(Articolo del geom. Antonio Gnecchi, pubblicato con questo titolo il 15 luglio 2019 sul sito online “Casa & Clima”)

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