Smantellamento del PTPR del Lazio per punti: concessi tre anni per l’adeguamento al Piano degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale

 

Il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” emanato con il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ha disposto al 4° comma dell’art. 145 che, una volta approvato il PTPR, «i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione.

I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo».

La suddetta disposizione è stata inizialmente recepita dall’art. 27.1 della legge regionale n. 24/1998, aggiunto dalla legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2004, che al 1° comma confermava l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale entro e non oltre 2 anni dalla approvazione del PTPR.

Ma il suddetto termine è stato portato a tre anni con la legge regionale n. 2 del 12 febbraio 2015, senza che il Governo l’abbia a tutt’oggi impugnata per violazione palese del 4° comma dell’art. 145 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

Il PTPR è stato adottato nel 2007, vale a dire quasi 8 anni prima della modifica illecita apportata al 1° comma dell’art. 27.1 della legge regionale n. 24/1998, per cui il 1° comma dell’art. 64 delle sue norme, che è dedicato all’ “adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTPR”,, dispone che l’adeguamento debba avvenire «non oltre due anni dalla approvazione del PTPR stesso.»

Le controdeduzioni alle osservazioni presentate al PTPR sono avvenute assieme al MIBACT nel 2015, ignorando che il 1° comma dell’art. 27.1 della legge regionale n. 24/1998 era stato modificato portando a tre gli anni entro cui deve avvenire l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei Comuni alle previsioni del PTPR approvato.

Il testo del 1° comma dell’art. 64, così come controdedotto, è diventato il seguente.

Come noto nel pomeriggio del 1 agosto 2019 si è concretizzato un maxi-emendamento da parte della Giunta: la seduta della mattina di quel giorno è stata sospesa alle ore 13,49 per essere è ripresa effettivamente alle ore 00,50, dopo ben 11 ore, quando il Presidente di turno Mauro Buschini ha fatto sapere che «la Giunta ha depositato quattro subemendamenti, D/11, D/13 e D/12, che sono stati distribuiti» e che «è stato appena depositato un subemendamento alle norme tecniche, D/10 che si sta provvedendo a fotocopiare e a prepararsi per la distribuzione.»  

Il 1° comma dell’art. 64 delle Norme del PTPR è stato modificato nel seguente modo.

Come si può vedere, è stato modificato il testo dell’articolo così come controdedotto assieme al MIBACT: la circostanza spinge a porsi un interrogativo. 

Nelle prime ore del 2 agosto 2019 l’Assessore Massimiliano Valeriani ha fatto la seguente affermazione: «Il Piano contiene tutti i vincoli condivisi con il Ministero e diamo mandato alla Giunta di porre in essere – questo sta scritto nella delibera – gli atti necessari per la stipula dell’accordo con il Ministero, il famoso articolo 143, sempre evocato, dopo la fase pubblicistica.

Cosa dopo la fase pubblicistica?

La pubblicazione di tutte quelle parti contenute nel protocollo d’intesa del piano copianificato che non sono state oggetto di pubblicazione.

A questo ci riferiamo.

Intanto approviamo il Piano adottato del 2008, con tutte le correzioni che abbiamo ritenuto di apporre, con tutti i vincoli concordati in questi anni con il Ministero, con tutte le evoluzioni normative, con gli aggiornamenti fino al 2018.»

Riguardo all’art. 64 così come modificato dalla maggioranza del Consiglio Regionale non risponde al vero che sia stato approvato il Piano adottato nel 2008 e sorge spontaneo l’interrogativo se il testo debba essere pubblicato per essere fatto oggetto delle osservazioni dei cittadini, considerato che il suo testo controdedotto assieme al MIBACT non è stato fatto oggetto di pubblicazione.

Malgrado la previsione dell’art. 27.1 della legge regionale n. 24/1998, dell’evidente vizio di legittimità si sono accorti nella stessa note del 2 agosto 2019 sia il consigliere Marco Cacciatore (M5S) che la consigliera Gaia Pernarella (M5S).

Il Presidente della X Commissione Urbanistica Marco Cacciatore ha dichiarato al riguardo: «Articolo 64.

Da legge, ci sono due anni per l’adeguamento dei PRG ai PTPR.

Articolo 145 del Codice Urbani, il decreto legislativo n. 42/2004.

Nessuno si offenda per il tono accademico.

Noi qui riportiamo tre anni, perché ci piace.

Facciamo gli sconti.

Alla fine, un Comune può avere problemi.

Chissà cosa succede in quell’anno in più.

Sinceramente sono preoccupato, perché veniamo da un decennio almeno di aggiramento di norme di salvaguardia.

Questa cosa, tra l’altro, l’avevo sentita trapelare da quella parte alla mia sinistra dei banchi dell’Aula.»

Gli ha fatto eco la consigliera Gaia Pernarella con la seguente affermazione: «Altra cosa su cui mi ripeto, perché forse l’ironia del presidente Cacciatore non è stata compresa, è che per quanto riguarda l’adeguamento dei Piani regolatori, che comunque la norma nazionale intende entro due anni, noi come ente sottordinato abbiamo un’unica possibilità, quella di dare tempi più restrittivi.

Non possiamo permetterci ‒ perché non siamo certo al di sopra delle norme, come invece qualcuno qui dentro crede ‒ tempi più lunghi di quelli stabiliti dalla norma nazionale.»

Il successivo 7 agosto 2019 su “Il Fatto Quotidiano” è stato pubblicato un articolo dal titolo «Regione Lazio, il Piano paesaggistico apre a nuovo cemento, anche sulle spiagge. Il Mibac: “Non condiviso, lo impugniamo».

L’articolo fa sapere che l’Ufficio Stampa del MIBAC ha confermato ad “Il Fatto Quotidiano” che «il ministero dei Beni culturali impugnerà il Piano territoriale paesaggistico appena approvato dalla Regione Lazio.»

Fra i motivi di impugnazione c’è anche il seguente: «Un altro aspetto che appare peggiorativo è l’articolo 62 che dà un anno di tempo in più ai comuni del Lazio per adeguare i propri piani urbanistici vigenti alle indicazioni del Ptpr regionale.

In precedenza, la tempistica massima per adeguarsi alle indicazioni della Regione era di 2 anni, come previsto anche dalle norme nazionali, ora invece è di tre».

Nell’annunciato ricorso al TAR il MIBAC dovrebbe chiedere anche di sollevare la questione di legittimità costituzionale del 1° comma dell’art. 27.1 della legge regionale n. 24/1998 in quanto non rispetta la norma sovraordinata del 4° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004,  che prescrive l’adeguamento entro non oltre due anni.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

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